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Europa sempre più equa e digitale, tra Legal Design e Transizione Relazionale

Il mese di ottobre è portatore di grandi novità in ambito digitale.

Due nuovi Regolamenti su mercato e servizi digitali i cui obbiettivi sono:

  • maggiore protezione dei consumatori e dei loro diritti fondamentali online;
  • un quadro efficace e chiaro sulla trasparenza e responsabilità delle piattaforme online;
  • promuovere l’innovazione, la crescita e la competitività all’interno del mercato unico, eliminando barriere all’ingresso.

Fonte: www.ec.europa.eu

Cosa cambia?

Il Digital Markets Act consentirà alle imprese di accedere a determinati dati, relativi ai propri clienti online, oggi gelosamente in possesso dei c.d. gatekeeper. Le imprese potranno godere di maggiore libertà, perché spinte a una maggiore trasparenza e “interoperabilità”, nella scelta tra diverse piattaforme su cui offrire i loro servizi o prodotti. Inoltre, disporranno di maggiori possibilità di cambiare e combinare i servizi in funzione delle loro esigenze.

Il Digital Services Act è volto invece a rendere più trasparenti i processi interni delle piattaforme online e mira a consentire, soprattutto a consumatori e PMI, di prendere decisioni commerciali con maggior cognizione di causa, promuovendo una nuova cultura della prevenzione dei rischi sistemici (dalla disinformazione, alle fake news, ai contenuti illegali). Il Digital Services Act si applica infatti ai “servizi delle società dell’informazione”, cioè a tutti gli intermediari che offrono servizi a distanza, per via elettronica e/o telematica, su richiesta, solitamente retribuita, di un destinatario.

A tal fine, le piattaforme intermediarie di servizi vengono suddivise in quattro categorie:

  1. intermediary services;
  2. hosting (es.cloud);
  3. online platform (es. social media);
  4. very large platform.

Ogni categoria comporta obblighi specifici, proporzionati al tipo di servizio offerto e al numero di fruitori, anche se vi sono alcuni obblighi, principali, comuni a tutte le tipologie, tra i quali:

  • indicare in modo chiaro le proprie condizioni di servizio;
  • fornire informazioni esplicite sulla moderazione dei contenuti e sull’eventuale uso di algoritmi per i sistemi di raccomandazione dei contenuti;
  • trasparenza nei sistemi di suggerimento e nelle pubblicità rivolte agli utenti;
  • non utilizzare pubblicità mirata rivolta ai bambini o basata su dati sensibili degli utenti;
  • non utilizzare pratiche ingannevoli volte a manipolare le scelte degli utenti, compresi i dark pattern;
  • creare un meccanismo di reclamo e ricorso e risoluzione stragiudiziale delle controversie;
  • controllare le credenziali e l’affidabilità di fornitori terzi, anche attraverso controlli a campione.

Ritroviamo, in molti punti, questioni molto care a chi, come noi, “predica” i principi del Legal Design e della necessità di operare una vera e propria transizione relazionale tra Business e User.

L’obiettivo a lungo termine è creare un ambiente digitale sicuro e affidabile, che tuteli in modo concreto i diritti dei consumatori e allo stesso tempo sostenga l’innovazione e la competitività. In particolare, sono previsti nuovi meccanismi, più semplici ed efficaci, per segnalare contenuti illeciti, beni e/o resi in violazione dei loro diritti, compresi quelli di proprietà intellettuale, o che rappresentano atti di concorrenza sleale.


Ecco i riferimenti normativi:

  • Digital Markets Act (Reg. n. 2022/1925 – qui il testo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 ottobre scorso, entrerà in vigore l’1.11.2022 e sarà direttamente applicabile negli Stati Membri a partire dal 2.05.2023;
  • Digital Services Act (Reg. n. 2022/2065 – qui il testo, che sostituisce la c.d. E-Commerce Directive n. 2000/31/EC), pubblicato oggi, 27 ottobre 2022, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, entrerà in vigore il 16.11.2022 e sarà direttamente applicabile a partire dal 17.02.2024 (ad eccezione degli obblighi stabiliti nei confronti delle “very large platforms” e “very large online search engines”, che si è teso ad anticipare, rendendoli già applicabili dopo 4 mesi dalla loro designazione da parte della Commissione).

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