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L’EPO rifiuta le richieste di brevetto nelle quali viene indicato, quale inventore, un sistema di intelligenza artificiale

L'EPO (European Patent Office) ha bocciato due richieste di brevetto riguardo l'intelligenza artificiale. Ne parliamo meglio in questo approfondimento
Epo intelligenza artificiale
L’EPO (European Patent Office) ha pubblicato le motivazioni per la quali ha rifiutato due richieste di brevetto, nelle quali veniva indicato, quale inventore, un sistema di intelligenza artificiale.

L’EPO ha pubblicato la sua decisione che espone le ragioni del suo rifiuto di due domande di brevetto europeo in cui un sistema di IA è stato designato come inventore.

Presentate da un privato nell’autunno 2018, le domande EP 18 275 163 e EP 18 275 174 sono state respinte dall’EPO in quanto non soddisfano i requisiti legali della Convenzione sul brevetto europeo (EPC) per cui l’inventore designato nella domanda deve essere un essere umano e non una macchina.

In entrambe le applicazioni una macchina chiamata “DABUS”, che viene descritta come “un tipo di intelligenza artificiale”, è individuata come inventore. Il richiedente ha affermato di aver acquisito il diritto al brevetto europeo dall’inventore “artificiale”, sostenendo che, in quanto proprietario della macchina, a lui devono essere assegnati i relativi diritti di proprietà intellettuale. 

L’EPO ha sostenuto che il quadro giuridico del sistema del brevetto europeo va interpretato nel senso che l’inventore designato debba essere una persona fisica. L’Ufficio ha inoltre sottolineato come il termine “inventore” come riferito a una persona fisica sia lo standard interpretativo applicabile a livello internazionale e ha rilevato che vari tribunali nazionali hanno emesso decisioni in tal senso.

La designazione di un inventore è obbligatoria in quanto comporta una serie di conseguenze legali, in particolare per garantire che l’inventore designato sia quello legittimo e che possa beneficiare dei diritti legati a questo status. Per esercitare questi diritti, l’inventore deve avere una personalità giuridica di cui i sistemi o le macchine di IA non godono. 

Infine, dare un nome a una macchina non è sufficiente per soddisfare i requisiti dell’EPC di cui sopra.

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