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Crowdfunding: tipologie, caratteristiche e nuove opportunità

I rapidi cambiamenti che la società odierna ha vissuto nel recente passato e sta vivendo tutt’ora hanno portato le Imprese a investire più efficacemente in progetti innovativi, sulla spinta della digitalizzazione (difatti, se la pandemia ha spinto in tale direzione, oggi moltissimi settori non possono prescindere dall’adozione di tecnologie avanzate nei propri processi produttivi, per continuare a esercitare le attività di impresa) e delle esigenze di sostenibilità (la coscienza delle aziende deve farsi sempre più vicina alle esigenze di benessere del Pianeta).

Entrambi questi volani, complementari, sono imprescindibili sia in termini di maggiore competitività dell’Impresa sul mercato, sia di orientamento delle proprie strategie imprenditoriali.

Digitalizzazione e sostenibilità hanno quindi spinto le Imprese, sempre più anche quelle Italiane, a ricercare forme di investimento alternative a quelle più tradizionali (concessi da Banche, istituti di credito e intermediari finanziari in genere).

Si è quindi fatta strada l’idea – dapprima tra le start-up, poi via via anche nelle aziende più “mature” – che i fondi necessari per i propri progetti possano essere raccolti in maniera differente, “dal basso”, attraverso i canali della cosiddetta sharing economy.

È diventato quindi di uso comune parlare di crowdfunding.

Che cos’è il crowdfunding?

Letteralmente significa “finanziamento collettivo” e consiste in un processo alternativo e collaborativo di finanziamento in grado di mettere a diretto contatto, tipicamente tramite piattaforme digitali, investitori (di qualsiasi genere e tendenzialmente non istituzionali) e nuovi progetti.

La dinamica è vincente per entrambe le parti, perché da un lato il fundraiser (chi cerca investimenti per il proprio progetto) può ottenere capitale più facilmente, rispetto alle formalità e ai vincoli richiesti tradizionalmente; dall’altro, gli investitori vengono ricompensati per l’investimento fatto in maniera differente in base alla tipologia di crowdfunding a cui hanno aderito.

Tipi di crowdfunding

Le principali categorie di crowdfunding sono:

  • Equity crowdfunding: il fundraiser propone agli investitori un ingresso nella propria compagine societaria, cedendo loro quote o azioni della società (cosiddette equity). Gli investitori diventano quindi a tutti gli effetti Soci del fundraiser, partecipando al rischio di impresa, e quindi a onori (= utili) ed oneri (= perdite) del progetto su cui hanno investito. È quindi la forma di crowdfunding più rischiosa per gli investitori, tant’è che l’esercizio di queste piattaforme è sottoposto a preventiva autorizzazione e al controllo della Consob, l’Autorità Italiana per la vigilanza dei mercati finanziari;
  • Lending crowdfunding: o social lending, è una particolare forma di crowdfunding in cui gli investitori sostengono il progetto concedendo in prestito denaro. Il fundraiser ottiene quindi liquidità rapidamente, per sviluppare la propria idea, e gli investitori vengono remunerati grazie alla corresponsione di interessi sul capitale prestato. In Italia, questa attività è sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia;
  • Donation crowdfunding: l’investitore fa una vera e propria donazione in denaro a favore dell’idea o del progetto prescelto, senza alcuna remunerazione o riconoscimento. Si tratta, quindi, di un vero e proprio atto di liberalità, spontaneo e filantropico, a sostegno di iniziative che tipicamente riguardano progetti senza scopo di lucro, con finalità civile e sociale;
  • Reward crowdfunding: anche in questo caso l’investitore effettua una donazione a favore del progetto presente sulla piattaforma, ma riceve in cambio una “ricompensa” dal fundraiser, che può essere anche solamente simbolica, come ringraziamento per il sostegno dimostrato, oppure commisurata al contributo dato. Spesso queste piattaforme vengono utilizzate come “banco di prova” del mercato rispetto al lancio di un nuovo prodotto (molte start-up, infatti, le utilizzano come canale di marketing e di preselling: in base alla risposta degli utenti della Piattaforma, saggiano la validità e l’attrattività del proprio prodotto).

Il crowdfunding in Italia

In Europa, l’Italia è stato il primo Paese (e uno dei pochi) ad aver istituito una regolamentazione specifica per il crowdfunding, in particolar modo per la modalità equity-based. Le attività di lending crowdfunding, pur essendo sottoposte a vigilanza da parte della Banca d’Italia, non hanno invece ricevuto una apposita disciplina.

Con il Decreto Crescita Bis (D.L. n. 172/2012) è stata introdotta la possibilità per le start-up innovative di accedere a tali piattaforme, per la raccolta – semplificata e diffusa – di capitali da parte di investitori privati.

Il Decreto ha a sua volta delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno, con l’obiettivo di creare un “ambiente” affidabile per i potenziali investitori.

Il Regolamento della Consob, adottato il 26 giugno 2013, prevede una serie di formalità e di requisiti specifici per le piattaforme di equity crowdfunding, e la loro iscrizione (previa autorizzazione) in un apposito Registro dei Gestori di Portali di equity crowdfunding.

Sino a poco tempo fa, gli offerenti (ossia, i fundraiser) potevano essere solamente:

  1. start-up e PMI innovative,
  2. PMI dell’Unione o italiane ma costituite sotto forma di Società per Azioni,
  3. organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR),
  4. società che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative.

Lo strumento era sostanzialmente escluso per le PMI ordinarie italiane, costituite come Società a responsabilità limitata, a causa di un limite normativo (art. 2468 co. 1 del codice civile) secondo il quale le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Oggi questo limite è stato superato, grazie alla deroga introdotta con il D. Lgs. n. 30/2023, che entrerà in vigore il prossimo 8 aprile e adegua il nostro ordinamento al Reg. UE 2020/1503[1], e che espressamente estende anche alle quote di società a responsabilità “ordinarie” la possibilità di costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding.

Si tratta di un notevole passo in avanti per le Imprese, di qualsiasi tipo, che potranno accedere più facilmente a nuovi capitali, divenire quindi così più competitive e incluse nel proprio mercato di riferimento (aprendone di nuovi!), portando avanti strategie diversificate ed efficaci.


[1] L’Unione Europea ha infatti adottato, nell’ottobre 2020, uno specifico regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Reg. UE n. 2020/1503), che sostanzialmente armonizza e uniforma la prestazione di servizi di crowdfunding all’interno dell’Unione europea, consentendo ai fornitori di questi servizi di operare a livello europeo, e non più solamente nazionale, con un’attenzione particolare alla trasparenza e alle comunicazioni marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding

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