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	<title>Legnani Legal</title>
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	<title>Legnani Legal</title>
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	<item>
		<title>I nuovi confini della creatività: le opere generate dall&#8217;Intelligenza Artificiale</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/opere-create-da-intelligenza-artificiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 16:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Abbiamo parlato, qui, della tutela del software in quanto creazione intellettuale. Oggi, vogliamo calarci più in profondità nell’argomento, affrontando il complesso tema dei “prodotti” di queste stesse tecnologie: le opere generate dai sistemi di intelligenza artificiale. Abbiamo evidenziato come lo sviluppatore di un software, nel momento “creativo” della scrittura del codice, è considerato autore di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Abbiamo parlato, <a href="https://www.legnanilegal.com/proteggere-la-creativita-del-software/">qui</a>, della tutela del software in quanto creazione intellettuale.</p>



<p>Oggi, vogliamo calarci più in profondità nell’argomento, affrontando il complesso tema dei “prodotti” di queste stesse tecnologie: le opere generate dai sistemi di intelligenza artificiale.</p>



<p>Abbiamo evidenziato come lo sviluppatore di un software, nel momento “creativo” della scrittura del codice, è considerato autore di un’opera intellettuale, ai sensi della Legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633), che protegge la particolare modalità di scrittura del codice sorgente del software, di fatto parificandolo a un’opera letteraria.</p>



<p>Le medesime considerazioni valgono anche quando l’opera (letteraria, figurativa, sonora) è il prodotto di un’attività eseguita da un algoritmo di intelligenza artificiale?</p>



<p>L&#8217;applicazione delle normative esistenti a queste nuove tecnologie solleva questioni complesse, sia con riferimento alla stessa possibilità di ricomprendere l’opera generata da AI nel perimetro di tutela del diritto d’autore, sia (in caso di risposta affermativa) all’attribuzione dei relativi diritti morali e patrimoniali.</p>



<h3><strong>L’opera generata dai sistemi di AI può essere tutelata dal diritto d’autore?</strong></h3>



<h4>Lo stato dell’arte in Italia</h4>



<p>Nell’ordinamento italiano, ricevono tutela tutte le opere che sono espressione di lavoro intellettuale, che presentano un carattere creativo, e che sono “originali”. Ed è proprio la misurazione dell’apporto creativo di un’opera generata dall’intelligenza artificiale a essere il fulcro della questione:</p>



<ul><li>da un lato, si potrebbe facilmente sostenere che le creazioni dell’AI non possano essere considerate prettamente “originali”, essendo il risultato di un mero processo meccanico di elaborazione di ingenti quantità di dati;</li><li>dall’altro lato, la creatività dell’opera non può essere considerata di per sé esclusa dall’utilizzo di un <em>tool</em> digitale durante il suo processo di realizzazione, processo in cui l’AI svolge la funzione di mero strumento di assistenza dell’autore nel suo processo creativo. In questo senso, oggetto di tutela del diritto d’autore è la particolare rappresentazione di un’idea o di un concetto, il punto di vista relativo dell’autore, la sua prospettiva rispetto a una determinata oggettività, quindi il suo <em>stile</em>: in altre parole, ciò che viene protetto è l’espressione della personalità dell’autore all’interno dell’opera stessa.</li></ul>



<p></p>



<p>È evidente quindi che occorre valutare caso per caso quale sia il <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">tasso di creatività</mark></strong> che l’utilizzatore del sistema di intelligenza artificiale apporta all’opera generata, individuato nella possibilità e nella capacità di dirigere, istruire e correggere l’IA durante il suo processo generativo.</p>



<p>Questo include, per esempio, la possibilità offerta da alcune piattaforme di selezionare, tra una molteplicità di immagini proposte, quella che più si attiene all’idea che l’artista ha del concetto da rappresentare, oltre a determinarne stile, colore, prospettiva e altri dettagli.</p>



<p>Alla luce di ciò possiamo, allo stato, dire che è meritevole di tutela ogni opera in cui l’attività dell’utilizzatore dell’IA (il suo apporto intellettuale e creativo) costituisce parte integrante del risultato finale, valorizzando così il ruolo della Persona nel processo di creazione dell’opera attraverso strumenti digitali.</p>



<h4>E all’estero?</h4>



<p>Le interpretazioni sono le più diverse.</p>



<p>In Cina, per esempio, la <em>Beijing Internet Court</em> ha individuato i confini dell’opera meritevole di protezione:</p>



<ul><li>deve appartenere al campo della letteratura, dell’arte o delle scienze;</li><li>deve possedere carattere originale;</li><li>deve avere una determinata forma espressiva;</li><li>deve essere, infine, il risultato di un&#8217;attività intellettuale compiuta da essere umano</li></ul>



<p></p>



<p>Opposta è, invece, la conclusione a cui è giunto il <em>Copyright Office</em> statunitense: le immagini (o altre tipologie di opere) generate tramite sistemi di intelligenza artificiale sono considerate come il risultato di un mero processo meccanico, in cui manca il requisito della creatività umana, e per tale motivo non possono essere tutelate dal diritto d’autore.</p>



<p>&#8212;</p>



<p>È evidente che queste diverse impostazioni interpretative creano disorientamento e complessità in un mercato in continua espansione. Se, da una parte, non è possibile interpretare le norme fino a snaturarle, è pur vero che le evoluzioni tecnologiche e le capacità di interazione persona-macchina richiedono un adattamento e una applicazione estensiva delle norme, che consentano di tutelare il lavoro umano che sia effettivamente creativo.</p>



<h3>Training dei sistemi di AI e violazione del copyright</h3>



<p>Altro aspetto della medaglia è quello che riguarda il <em>training</em> dei sistemi di AI generativa, che avviene attraverso l’utilizzo di grandissime quantità di dati, e quindi anche opere intellettuali (testi, immagini, suoni) il più delle volte protette da <em>copyright</em>.</p>



<p>Il dibattito si è intensificato con l’avvento di strumenti di cosiddetto <em>web scraping</em>, una tecnica informatica utilizzata per estrarre dai siti web dati non strutturati, per elaborarli e trasformarli in un secondo momento.</p>



<p>Se la raccolta avviene senza il consenso dell’autore e con la finalità di addestrare un sistema di AI (abbattendone i costi), si capisce bene come l’attività sia al limite della legalità: le opere così prodotte, generate sulla base di dati coperti da diritti esclusivi, dovrebbero essere classificate quali <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">opere derivate</mark></strong> (lecite solamente se risultano da una rielaborazione o da una modifica di un’opera originaria protetta che presenti a sua volta un carattere creativo proprio, che non violi i diritti dei terzi sull’opera originaria).</p>



<p>In questo contesto – se sotto il profilo tecnico iniziano le prime sperimentazioni sulla produzione e l’utilizzo di “dati sintetici” generati <em>ad hoc</em> – dal punto di vista prettamente giuridico, si potrebbe agire su due fronti:</p>



<p><a id="_msocom_1"></a></p>



<ul><li>a monte, con la creazione di “<strong>mercati” dei dati</strong>, sulla falsariga delle soluzioni adottate dalle piattaforme di streaming musicale, per consentire la riproduzione e l’utilizzo legittimo di opere coperte da <em>copyright</em> tramite accordi commerciali tra artisti e sviluppatori di sistemi IA. Il riconoscimento e la remunerazione del valore dei dati di input degli artisti assicurerebbe l’acquisto di dati di qualità per l’addestramento dei sistemi di AI, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale già esistenti. Ciò anche alla luce dei recenti regolamenti approvati dall’Unione Europea sulla governance dei dati (Data Governance Act, Data Act) e sui sistemi di intelligenza artificiale (AI Act), dai quali emerge la possibilità di far convergere lo sviluppo del pieno potenziale dell’IA con la tutela dei diritti dei creatori di opere, attraverso il principio di trasparenza e l’obbligo di condivisione di informazioni sufficientemente dettagliate sui dati utilizzati per l’addestramento dei modelli AI;</li></ul>



<ul><li>a valle, dovrebbe essere possibile tutelare le opere generate dall’AI attraverso l’elaborazione di nuovi <strong>diritti patrimoniali</strong>, commisurati (per esempio) al livello di novità e originalità che l’opera presenta, stabilendo livelli minimi di “<em>intellectual achievement</em>” dell’autore.</li></ul>



<p></p>



<h3>Ripensare i confini della creatività</h3>



<p>È evidente che il tema centrale è quello della (nuova) definizione del concetto di <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">creatività</mark></strong>, unico elemento veramente distintivo delle opere rientranti nel perimetro di tutela delineato dal diritto d’autore.</p>



<p>La normativa attuale è stata concepita a partire dalla premessa che sia l’<em>essere umano</em> a creare opere dell’ingegno, sulla base di un processo creativo <em>umano</em>: potrebbe essere oggi necessario un ripensamento della definizione concettuale e giuridica di <em>creatività</em>, che potrebbe essere concepita sia come espressione personale e intenzione di un’idea di un essere umano, sia come un particolare processo “algoritmico”.</p>



<p>Proprio quest’ultimo concetto potrebbe costituire la base per l’elaborazione di un apparato normativo aggiornato, che tenga conto delle specificità delle opere generate dall’IA, focalizzato anche rispetto ai processi generativi utilizzati da questi sistemi, e che realizzi un bilanciamento tra l’incentivo all’innovazione e i diritti degli autori (umani), per adattarsi alle esigenze del contesto digitale contemporaneo.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="has-text-align-right"><sub>(la copertina di questo articolo è stata creata da una Intelligenza Artificiale!)</sub></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Collaboration is the new competition!</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/collaboration-is-the-new-competition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 16:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel mondo attuale, le sfide globali richiedono soluzioni sempre più innovative e collaborative. Nessun individuo o organizzazione, per quanto potente, può affrontare (né tantomeno risolvere) queste sfide da solo. La collaborazione, quindi, rappresenta una chiave fondamentale per creare un futuro più sostenibile, equo e giusto per chiunque. Lato nostro, vediamo e sosteniamo la forza propulsiva [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel mondo attuale, le sfide globali richiedono soluzioni sempre più innovative e collaborative.</p>



<p>Nessun individuo o organizzazione, per quanto potente, può affrontare (né tantomeno risolvere) queste sfide da solo. La collaborazione, quindi, rappresenta una chiave fondamentale per creare un futuro più sostenibile, equo e giusto per chiunque.</p>



<p>Lato nostro, vediamo e sosteniamo la forza propulsiva della collaborazione (quasi) quotidianamente: all’interno dei progetti di innovazione, nell’avvio di nuove avventure imprenditoriali, nei colloqui con le imprese che si avviano verso nuovi percorsi di sostenibilità.</p>



<h3>Progetti di innovazione: la forza della collaborazione</h3>



<p>L&#8217;innovazione è il motore del progresso, ma senza collaborazione è complesso intraprendere percorsi di innovazione autentica.</p>



<p>Quando persone e organizzazioni diverse (per background professionali, cultura aziendale, settori di riferimento) lavorano insieme, possono combinare competenze, risorse e prospettive tra loro molto differenti, per creare soluzioni innovative che difficilmente avrebbero potuto immaginare o realizzare individualmente.</p>



<p>Questo è il leitmotiv dell’open innovation, modello secondo il quale la collaborazione e la sinergia, interna ed esterna alle imprese (e anche con imprese concorrenti!), rappresenta un valore aggiunto in termini di creatività, specializzazione, maggiore competitività e innovazione.</p>



<p>La collaborazione permette di condividere rischi e costi, accelerare il processo di ricerca e sviluppo e aumentare le probabilità di successo del progetto innovativo.</p>



<p>In questi casi, diventa fondamentale per il successo dell&#8217;iniziativa regolare sostanzialmente 3 aspetti:</p>



<ol><li>gli ambiti di tutela della confidenzialità: è necessario prevedere delle regole specifiche per la protezione delle informazioni riservate scambiate tra le parti durante il progetto</li><li>i confini della proprietà intellettuale: definire chiaramente chi possiede i diritti sulle invenzioni esistenti che vengono portate nel progetto (background IP) e su quelle che saranno sviluppate durante la collaborazione (foreground IP) è essenziale per stabilire chi ha il diritto di sfruttare le nuove invenzioni, in quali termini e a quali condizioni; nonché per incoraggiare la collaborazione stessa e l&#8217;investimento in nuove idee (sapendo che ci saranno regole chiare riguardo la distribuzione dei benefici derivanti dallo sviluppo di idee innovative)</li><li>la struttura di governance: stabilire regole chiare per definire i ruoli dei partner nella gestione e coordinamento e le rispettive responsabilità è fondamentale per la buona riuscita del progetto di innovazione (specie se aperta).</li></ol>



<p></p>



<h3>Reti di imprese: costruire insieme per crescere insieme</h3>



<p>Esistono innumerevoli strumenti per aggregare soggetti diversi che hanno il comune obiettivo di collaborare insieme verso un beneficio comune: partnership, joint venture, consorzi, raggruppamenti temporanei.</p>



<p>Lo strumento, però, che noi sponsorizziamo maggiormente è quello del <a href="https://contrattidirete.registroimprese.it/reti/" target="_blank" rel="noopener">contratto di rete</a>, con il quale due o più aziende – che sono e restano distinte e autonome &#8211; si impegnano reciprocamente a collaborare al fine di aumentare la propria innovazione e la propria competitività.</p>



<p>Grazie al contratto di rete, le imprese affrontano insieme le sfide comuni, con evidenti vantaggi in termini di:</p>



<ul><li>scambio di conoscenze e competenze: le imprese, all’interno della rete, possono condividere reciprocamente conoscenze tecniche e competenze specifiche, che consentono a tutte le aderenti di migliorare sé stesse e di portare innovazione dentro e fuori di sé</li><li>accesso a nuovi mercati: grazie alla collaborazione le imprese possono accedere a nuovi mercati e clienti</li><li>economie di scala: la collaborazione, attraverso l’unione delle risorse, può portare a vantaggi competitivi come, per esempio, la condivisione dei costi operativi</li><li>gestione dei rischi: la diversità delle imprese aderenti a una Rete consente di attenuare i rischi e affrontare in maniera strutturata eventuali cambiamenti, anche repentini</li><li>innovazione congiunta: la collaborazione tra imprese, favorendo l’innovazione collaborativa, permette lo sviluppo congiunto di nuovi prodotti e servizi</li></ul>



<p></p>



<h3>Sostenibilità: un impegno che deve essere condiviso</h3>



<p>I problemi ambientali &#8211; come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l&#8217;inquinamento – e le disuguaglianze sociali – economiche e di genere &#8211; non conoscono confini e richiedono sforzi concertati a livello globale, tra Governi, aziende, ONG e cittadinanza. Solo attraverso una cooperazione efficace possiamo puntare a mitigare questi impatti e a costruire un futuro sostenibile.</p>



<p>La collaborazione tra stakeholder territoriali, associazioni, società pubbliche, imprese private, università e scuole consente di conseguire risultati più vantaggiosi capaci di generare una consapevolezza maggiore in tema di sostenibilità.</p>



<p>La collaborazione è un elemento di fondamentale importanza perché consente un confronto tra i vari soggetti permettendo, in questo senso, di individuare le diverse strade attraverso cui raggiungere i principi di sostenibilità.</p>



<p>La collaborazione è riconosciuta anche dai 193 Paesi delle Nazioni Unite, firmatari dell’<a href="https://sdgs.un.org/2030agenda" target="_blank" rel="noopener">Agenda 2030</a>, quale leva strategica nell’attuazione di percorsi di sostenibilità in azienda: tra le cosiddette “5 P”, i cinque ambiti di azione cui le imprese si dovrebbero ispirare per rendere i processi interni più sostenibili, spicca anche la P di “Partnership” (insieme a quelle di Peace, Planet, People e Prosperity).</p>



<p>La condivisione di best practice sostenibili e l’attivazione di tavoli di confronto tra diverse realtà permette di ottenere una visione ampia del contesto di riferimento della singola azienda, portandola quindi a scelte più consapevoli rispetto al percorso da intraprendere per operare in un’economia realmente sostenibile.</p>



<p>Non si parla infatti solamente di sostenibilità ambientale, ma di una completo cambio di paradigma da un punto di vista socio-economico: per attuare questo nuovo modello (incentivato anche dalle misure messe in campo dall’Italia per la transizione verso un’Industria 5.0), si rivela sempre più necessario un confronto tra diversi profili professionali per avviare progettualità con un impatto positivo sotto i diversi profili che ormai costituiscono parte integrante del concetto di “sostenibilità”.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p>La <strong>collaborazione</strong> è il filo conduttore che unisce persone e organizzazioni, per affrontare le sfide globali più urgenti del nostro tempo: per costruire un futuro più sostenibile, equo e giusto, è essenziale che questi soggetti lavorino insieme. </p>



<p>Solo attraverso una collaborazione sincera e mirata possiamo sperare di risolvere i problemi complessi che affrontiamo e creare un mondo migliore per le generazioni future.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovare in modo aperto</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/innovare-in-modo-aperto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 13:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
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					<description><![CDATA[Scopriremo come fare, oggi a partire dalle 17.30, durante il primo Innovation Talk organizzato &#8211; nella sempre suggestiva cornice delle Officine ICO a Ivrea (TO) &#8211; da C.NEXT Ivrea Srl. Tra i relatori, Oscar Paolo Legnani, che racconterà la nostra esperienza di assistenza giuridica nei progetti di 𝑜𝑝𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, con particolare focus su: temi e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Scopriremo come fare, oggi a partire dalle 17.30, durante il primo Innovation Talk organizzato &#8211; nella sempre suggestiva cornice delle Officine ICO a Ivrea (TO) &#8211; da C.NEXT Ivrea Srl.</p>



<p>Tra i relatori, Oscar Paolo Legnani, che racconterà la nostra esperienza di assistenza giuridica nei progetti di 𝑜𝑝𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, con particolare focus su:</p>



<ul><li>temi e argomenti che i partner di un progetto di innovazione aperta devono affrontare: definire confini e regole di tutela della confidenzialità delle informazioni scambiate, trovare regole per stabilire i reciproci diritti di proprietà intellettuale e individuare preventivamente la struttura di governance del progetto sono tutti aspetti cruciali per il successo dell&#8217;iniziativa!</li><li>quali sono le forme contrattuali collaborative più adatte per condurre un progetto di 𝑜𝑝𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: noi &#8211; ovviamente &#8211; facciamo il tifo per il contratto di Rete (il cui obiettivo è proprio quello di aumentare l&#8217;innovazione e la competitività delle imprese aderenti), ma gli esempi sono tantissimi!</li></ul>



<p></p>



<p>We never stop innovating!</p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasparenza, responsabilità e impatto per le Imprese del futuro</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/trasparenza-responsabilita-impatto-sociale-impresa-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 08:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel contesto economico attuale, sempre più imprese sono chiamate a considerare e valutare non solo i propri risultati finanziari, ma anche il loro impatto sociale, ambientale e sulla comunità in cui sono inserite. In questo contesto, comunicare in maniera corretta queste informazioni e valutazioni ha assunto un ruolo centrale per la trasparenza e la responsabilità [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel contesto economico attuale, sempre più imprese sono chiamate a considerare e valutare non solo i propri risultati finanziari, ma anche il loro impatto sociale, ambientale e sulla comunità in cui sono inserite.</p>



<p>In questo contesto, comunicare in maniera corretta queste informazioni e valutazioni ha assunto un ruolo centrale per la trasparenza e la responsabilità delle Imprese, nel contrasto a fenomeni di washing, deleteri per l’immagine e la credibilità delle imprese e per il mercato in generale.</p>



<p>L&#8217;evoluzione normativa e l&#8217;aumento della consapevolezza e delle aspettative da parte degli stakeholder rilevanti hanno reso evidente alle aziende (di ogni dimensione) la necessità di comprendere e implementare efficacemente politiche di sostenibilità e strumenti di reporting adeguati, per rimanere competitivi e responsabili in un mercato globalizzato.</p>



<p><span style="text-decoration: underline;">Ma quali sono questi strumenti?</span></p>



<p>Esistono diverse tipologie di strumenti di rendicontazione non finanziaria, che possono essere adottare per obbligo di Legge, (è il caso, per esempio, del cosiddetto report di impatto di beneficio comune previsto per le società benefit<a id="_ftnref1" href="#_ftn1">[1]</a>, o del bilancio sociale degli enti del terzo settore, oppure ancora della dichiarazione non finanziaria inclusa nella relazione sulla gestione delle aziende di grandi dimensioni), oppure su base volontaria.</p>



<h3><strong>Informativa non finanziaria</strong></h3>



<p>Storicamente, gli obblighi di rendicontazione non finanziaria su ambiti relativi alla sostenibilità dell’Impresa sono stati previsti per le “grandi Imprese”.</p>



<p>La <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0095-20141205" target="_blank" rel="noopener">Direttiva 2014/95/UE</a> sulla divulgazione di informazioni non finanziarie e di informazioni sulla diversità da parte delle imprese (recepita in Italia con D. Lgs. n. 254/2016) ha imposto, infatti, solamente a determinate imprese di grandi dimensioni (ovvero gli Enti di interesse pubblico rilevanti) di divulgare informazioni non finanziarie relative a questioni ambientali, sociali e relative al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione (cosiddetta <em>responsabilità sociale d’impresa </em>&#8211; corporate social responsibility).</p>



<p>Oltre a prevedere una base abbastanza ristretta di Aziende vincolate (pur prevedendo la possibilità di rendere la “dichiarazione non finanziaria”, su base volontaria, per tutte le imprese italiane), la normativa relativa alla dichiarazione non finanziaria non stabiliva standard di reporting specifici.</p>



<p>Le Imprese (obbligatoriamente o volontariamente soggette agli impegni di informativa non finanziaria) erano dunque libere di scegliere e di adottare gli standard che più ritenevano adeguati alla propria realtà e alla narrazione dei propri impatti sulle tematiche di sostenibilità, rendendo complessa la comparazione tra i diversi report e risultati di impatto.</p>



<p>Pertanto, le necessità di:</p>



<ul><li>allargare la platea di soggetti tenuti alla <em>disclosure</em> di informazioni negli ambiti ESG,</li><li>fornire al pubblico degli stakeholder informazioni ulteriori rispetto al “mero” bilancio economico,</li><li>rendere maggiormente comparabili tali informazioni tra le diverse realtà (circostanza fondamentale, specie nel mondo della finanza)</li></ul>



<p></p>



<p>hanno portato, nel dicembre 2022, all’approvazione della <em>Corporate Sustainability Reporting Directive</em> – CSRD (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02022L2464-20221216" target="_blank" rel="noopener">n. 2022/2464</a>), la Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità.</p>



<h3><strong>Rendicontazione societaria di sostenibilità</strong></h3>



<p>La Direttiva introduce un approccio integrato e olistico, in cui informazioni finanziarie e non finanziarie sono prese in considerazione e valutate in maniera indissolubile, perché indissolubile è il legame che esiste tra valori finanziari generati dall’Azienda e i valori immateriali perseguiti dall’Azienda sui temi dell’ambiente, del sociale e della propria governance.</p>



<p>La CSRD è entrata in vigore nel gennaio 2023 (con obbligo di recepimento da parte degli stati membri entro luglio 2024) ed estenderà gradualmente (2024 per gli enti di interesse pubblico rilevante, 2025 per le grandi imprese non quotate, 2026 per le PMI quotate) i propri requisiti di rendicontazione a un numero maggiore di aziende. </p>



<p>Le principali novità della CSRD sono:</p>



<ul><li>attenzione alla catena del valore: l’impresa deve prendere in considerazione tutta la propria catena del valore, e non solamente i propri processi e azioni interne,</li><li>implementazione degli obiettivi ESG nelle strategie aziendali di breve, medio e lungo termine,</li><li>identificazione del ruolo strategico degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell’impresa nella definizione della strategia aziendale di sostenibilità (e previsione di forme di incentivazione dei membri di questi organi legate al raggiungimento degli obiettivi ESG),</li><li>necessità per l’azienda di valutare non solo l’impatto delle proprie attività sulle persone e sull’ambiente circostanti, ma anche (al contrario) di considerare il modo in cui i fattori di sostenibilità incidono sull’azienda stessa e sui propri risultati,</li><li>obbligo di <em>assurance</em>, ossia di revisione del report di sostenibilità da parte di auditor certificati e indipendenti,</li><li>introduzione di un unico standard di rendicontazione, stabilito a livello europeo: gli European Sustainability Reporting Standard &#8211; ESRS,</li><li>inserimento delle informazioni non finanziarie in una sezione apposita della relazione sulla gestione allegata al bilancio finanziario della società.</li></ul>



<p></p>



<h3><strong>Una strategia vincente</strong></h3>



<p>In questo contesto, è evidente che l’attività di reporting rappresenta il completamento di un’azione ben più complessa, che riguarda l’intera azienda, la sua visione del Futuro e la missione che si propone di perseguire. </p>



<p>Infatti, la rendicontazione di sostenibilità diventa una componente essenziale della strategia aziendale, all’interno della quale confluiscono valutazioni e considerazioni su:</p>



<ul><li>le analisi svolte sul contesto di sostenibilità (interno ed esterno) in cui l’azienda opera,</li><li>l’individuazione della concreta strategia di sostenibilità adottata e tradotta in obiettivi effettivamente realizzabili e misurabili,</li><li>il progetto e il programma di riprogettazione della governance e del modello di business aziendale.</li></ul>



<p></p>



<p>Per questo, è un percorso prima di tutto di consapevolezza del ruolo dell’Impresa, chiamata a essere protagonista del cambiamento, anziché subirlo.</p>



<p>Le imprese che adottano una strategia di sostenibilità completa, che integra sia aspetti finanziari che non finanziari, dimostrano un impegno concreto verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d&#8217;impresa.</p>



<p>Questo non solo favorisce la fiducia degli stakeholder, ma contribuisce anche alla costruzione di un futuro migliore, per chiunque.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p><sub><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[1]</a> Le società benefit sono aziende che, per espressa decisione dei soci, esercitano una attività economica non solo per ricavarne (e distribuirne) utili, ma anche per perseguire una o più “finalità di beneficio comune”, e per missione statutaria, in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei propri stakeholder (comunità, territori, ambiente, dipendenti, enti e associazioni). Per questo motivo, le società benefit sono tenute a redigere annualmente un report di impatto, che descriva in che modo e in quale misura l’attività aziendale ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi sociali previsti dallo statuto, quali sono state le azioni concrete intraprese, quali saranno i piani e gli impegni per il futuro nelle aree di interesse e beneficio comune.</sub></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proteggere la creatività del software</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/proteggere-la-creativita-del-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 08:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Un corretto approccio allo sviluppo e al sostegno dell’innovazione passa necessariamente attraverso la tutela della “creatività digitale” e, nello specifico, dei software che, in quanto strumenti abilitanti il funzionamento di un dispositivo elettronico, ci permettono di eseguire determinate operazioni in modo digitalizzato, automatizzato e di conseguenza più efficiente dal punto di vista operativo. ùMa quali [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Un corretto approccio allo sviluppo e al sostegno dell’innovazione passa necessariamente attraverso la tutela della “creatività digitale” e, nello specifico, dei software che, in quanto strumenti abilitanti il funzionamento di un dispositivo elettronico, ci permettono di eseguire determinate operazioni in modo digitalizzato, automatizzato e di conseguenza più efficiente dal punto di vista operativo.</p>



<p>ùMa quali sono gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento italiano per assicurare la protezione di quello che è a tutti gli effetti un bene giuridico immateriale?</p>



<p>Stante la “doppia anima” del software, doppia è anche la tutela giuridica accordatagli, crocevia tra il diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633) e le tutele previste in via generale per le nuove tecnologie emergenti.</p>



<h3><strong>La tutela garantita dal diritto d’autore</strong></h3>



<p>In primo luogo, il software è considerato un’opera dell’ingegno a carattere creativo e, come tale, gode della protezione conferita dal diritto d’autore: infatti, in quanto particolare forma di scrittura caratterizzata da un codice sorgente e un codice oggetto, il programma per elaboratore è assimilato a un’opera letteraria.</p>



<p>Le principali caratteristiche di questa protezione riguardano:</p>



<ul><li><strong>l’oggetto</strong>: la tutela accordata dal diritto d’autore riguarda la forma estetica ed espressiva dell’opera, che deve presentare il carattere essenziale dell’originalità (intesa quale particolare espressione dell’apporto creativo e personale dell’autore) e quindi il linguaggio specifico in cui è scritto il codice sorgente. La protezione è poi estesa al relativo codice oggetto, e al materiale preparatorio alla progettazione del programma stesso (documentazione tecnica e materiali di supporto correlati). Se ciò che può essere oggetto di tutela è l’<em>espressione specifica</em> di una determinata idea (che si estrinseca nel linguaggio di programmazione e nel conseguente output formale di interfaccia con l’utente fatto di grafiche, messaggi e suoni), comprendiamo che purtroppo non è tutelabile l’idea stessa e i principi che hanno portato allo sviluppo di quel determinato codice. Ciò rappresenta tuttavia uno svantaggio, poiché ogni volta che un altro programma esegue la stessa funzione, ma è stato scritto attraverso in maniera differente &#8211; e cioè ogni volta che attraverso un diverso codice sorgente viene raggiunto un medesimo risultato &#8211; non è possibile invocare alcuna violazione dei diritti dell’autore del software sviluppato precedentemente.</li><li><strong>la durata</strong>: il diritto d’autore sorge al momento della creazione del software e dura per tutta la vita dell’autore, e fino a 70 anni dopo la sua morte.</li><li><strong>i diritti accordati</strong>: all’autore del software sono conferiti <em>diritti morali</em> e <em>diritti patrimoniali</em>. I primi &#8211; inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili &#8211; garantiscono di poter rivendicare la paternità dell’opera e opporsi a qualsiasi tipo di deformazione, mutilazione o altra modificazione. I secondi &#8211; indipendenti tra loro e dei quali il proprietario può liberamente disporre &#8211; permettono di sfruttare economicamente l’opera, e &#8211; con specifico riferimento ai software &#8211; possono essere gestiti attraverso appositi contratti di licenza, che autorizzano i terzi al lecito utilizzo del prodotto, in cambio di un corrispettivo.</li></ul>



<p></p>



<h3><strong>La tutela del segreto industriale o commerciale</strong></h3>



<p>Il software può inoltre essere protetto come segreto industriale o commerciale (artt. 98 e 99 Codice della Proprietà Industriale), e cioè quale processo o meccanismo che può fornire un vantaggio competitivo all’impresa se tenuto segreto.</p>



<p>Il programma acquisisce così un proprio valore commerciale, derivante dalla sua segretezza, senza necessità di registrazione (e di sostenere i relativi costi) e senza limitazioni temporali.</p>



<p>Tuttavia, essendo la protezione assicurata solamente contro l’acquisizione, l’uso o la rivelazione impropria di informazioni confidenziali inerenti al programma, dal momento in cui imprese concorrenti dovessero venire a conoscenza – legittimamente &#8211; di tale segreto, l’utilizzazione del software diviene libera.</p>



<h3><strong>Un software è brevettabile?</strong></h3>



<p>Storicamente in Europa, e quindi in Italia, il software non è brevettabile “in quanto tale” (mancherebbe, infatti, il profilo della materialità dell’opera, indispensabile perché questa possa essere “prodotta” su scala industriale – art. 49 Codice della proprietà industriale), ma solamente se “associato” a un quid di fisico (una componente hardware, oggetto peraltro principale della domanda di brevettabilità).</p>



<p>L’opinione prevalente, tuttavia, ha aperto a interpretazioni più ampie della normativa, avallando la possibilità, a determinate condizioni, di considerare anche il software quale <em>invenzione industriale</em> che, presentando un determinato profilo tecnico, può accedere in via d’eccezione alla tutela brevettuale, complementare a quella accordata dal diritto d’autore.</p>



<p>Perché ciò accada, il software deve non solo rispettare i requisiti ordinari di brevettabilità (novità, attività inventiva, e industrialità), ma anche risolvere un problema tecnico in modo <em>nuovo e originale</em>, con un “effetto tecnico” che rappresenti un contributo, un progresso rispetto allo stato dell’arte e che vada oltre le normali interazioni fisiche tra software e hardware e non sia un procedimento eseguibile quale mero “atto mentale”.</p>



<p>Sono brevettabili, per esempio, software che codificano, decodificano e, in generale, gestiscono dati, qualora siano in grado di migliorare un processo in modo innovativo. Al contrario, non sono tutelabili programmi che sostituiscano fasi manuali, con il mero effetto di velocizzazione tali operazioni.</p>



<p>La tutela così conferita al software sorge al momento di registrazione della domanda di brevetto, e offre – soprattutto &#8211; a chi lo detiene la possibilità di impedire ai terzi lo sviluppo di un altro programma con funzionalità identiche o analoghe, essendo l’effetto tecnico del programma il vero oggetto di protezione del brevetto, a prescindere dal codice sorgente sviluppato.</p>



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<p>In definitiva, gli strumenti giuridici a tutela del software sono, in via generale, il diritto d’autore e, se soddisfatti alcuni requisiti, il brevetto: mentre il diritto d’autore protegge il linguaggio di programmazione del software e la sua peculiare forma di scrittura, il brevetto tutela la sua funzionalità, cioè la sequenza delle fasi eseguite dal programma (potremmo dire, il “metodo”) per ottenere un determinato risultato.</p>



<p>A ciò si aggiunge il segreto industriale o commerciale, il quale rappresenta una scelta alternativa alla brevettazione che l’azienda può compiere con riguardo a determinati algoritmi o funzionalità che si desidera rimangano, strategicamente, segreti.</p>



<p>La combinazione di queste forme di protezione fornisce un buon quadro legale per la tutela del software nel quadro del nostro ordinamento.</p>



<p>È tuttavia essenziale che sviluppatori e aziende siano proattivi nella gestione dei diritti associati ai software, per esempio tramite il deposito di brevetti o la registrazione delle loro opere presso la SIAE, il mantenimento dei segreti commerciali e la predisposizione di accordi di non divulgazione indirizzati a tutte le categorie di stakeholders.</p>



<p>Risulta poi cruciale assumere una corretta strategia di gestione dei diritti patrimoniali e, quindi, delle licenze per l’utilizzo dei software, regolando in modo specifico e attento la cessione dei diritti ivi contenuti, in modo da consentire allo sviluppatore / software house di monitorare costantemente il modo in cui vengono utilizzate le licenze acquistate da ciascun cliente.</p>



<p>Inoltre, considerata la natura altamente tecnica e spesso internazionale della diffusione dei software, possono emergere questioni complesse relative sia alla giurisdizione (in caso di controversie) che alla corretta applicazione dei diritti patrimoniali e di sfruttamento economico, rendendo anche in questo caso una corretta (e strategica) cornice contrattuale cruciale.</p>



<h3>Nuovi orizzonti</h3>



<p>Una nuova frontiera rispetto alla regolamentazione dei diritti relativi ai software si apre in merito alla tutela dei “prodotti” di queste tecnologie, in particolare delle opere generate dagli algoritmi di intelligenza artificiale, quali immagini, video o suoni.</p>



<p>Tutto ciò rientra nel paradigma del diritto d’autore? Se sì, chi può esserne considerato l’autore?</p>



<p>Il contesto normativo è attualmente piuttosto incerto, mentre la giurisprudenza, soprattutto oltreoceano, inizia a pronunciarsi sui primi casi in materia.</p>



<p>Ma per un approfondimento su questo tema, tanto urgente quanto complesso e aggrovigliato, rinviamo alla prossima puntata!</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Navigare tra le acque turbolente dei Data Breach</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/navigare-tra-acque-turbolente-data-breach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 08:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Nell&#8217;attuale era digitale, i dati personali sono diventati un valore prezioso. Ma tanto più aumenta il loro valore, tanto più diventa fondamentale tutelarli e proteggerli da incidenti che li possano mettere a repentaglio. Questi incidenti (i cosiddetti data breach), che comportano l&#8217;accesso o la divulgazione non autorizzati di dati personali, possono avere conseguenze devastanti, sia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nell&#8217;attuale era digitale, i dati personali sono diventati un valore prezioso.</p>



<p>Ma tanto più aumenta il loro valore, tanto più diventa fondamentale tutelarli e proteggerli da incidenti che li possano mettere a repentaglio.</p>



<p>Questi incidenti (i cosiddetti data breach), che comportano l&#8217;accesso o la divulgazione non autorizzati di dati personali, possono avere conseguenze devastanti, sia per le aziende che li detengono e trattano per propri scopi (legittimi) sia per gli individui, persone fisiche a cui questi dati si riferiscono.</p>



<h3><strong>Cos&#8217;è un Data Breach?</strong></h3>



<p>Un data breach (&#8220;<em>violazione dei dati personali</em>&#8220;, secondo il Reg. UE 2016/679 &#8211; GDPR, art. 4 n. 12) consiste in una &#8220;<em>violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l&#8217;accesso ai dati personali trasmessi, conservati  o comunque trattati</em>&#8221; da un soggetto (titolare o responsabile esterno).</p>



<p>Ciò non si limita alla perdita fisica di dati personali, ma include anche accessi indesiderati, alterazioni, o divulgazioni non autorizzate. Per esempio, un attacco ransomware che cripta il database contenente i dati personali dei clienti (mail, numeri di telefono, indirizzi di residenza, preferenze di acquisto, ecc.) &#8211; perdita di disponibilità e di integrità &#8211; o una mail inviata per errore a un destinatario non autorizzato e contenente i dati personali di una terza persona &#8211; perdita di riservatezza -, sono considerati, a tutti gli effetti, casi di data breach.</p>



<p>Le aziende che subiscono un data breach possono incorrere in sanzioni severe, con multe sino al 4% del loro fatturato globale annuo o sino a 20 milioni di Euro, a seconda di quale sia il valore maggiore.</p>



<p>Ma, oltre alle sanzioni economiche, le aziende devono anche affrontare conseguenze che, a ben guardare, vanno al di là e sono (potenzialmente) superiori al mero esborso economico: parliamo di danni alla propria <strong>reputazione</strong> e della <strong>perdita di fiducia</strong> da parte di clienti e partner commerciali.</p>



<h3><strong>Gestire un Data Breach</strong></h3>



<p>Nel malaugurato caso in cui un data breach dovesse verificarsi, il tempo di reazione è un fattore essenziale: a prescindere, infatti, dal dato normativo (il GDPR richiede che l’Autorità Garante sia informata in merito all’incidente entro 72 ore dalla sua identificazione; inoltre, nel caso in cui sia probabile che il data breach comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, anche queste ultime devono essere informate senza indebito ritardo), ogni azione intrapresa per gestire correttamente il data breach può significativamente influenzare l&#8217;impatto dell&#8217;incidente sugli assetti aziendali.</p>



<p>La gestione di un data breach richiede un approccio metodico, coordinato e multidisciplinare, che possiamo sintetizzare nelle seguenti fasi:</p>



<ol type="1"><li><em>identificazione e valutazione iniziale</em>: non appena viene intercettato un probabile data breach, è essenziale valutare rapidamente l&#8217;ampiezza e la gravità dell&#8217;incidente. Per fare ciò, occorre in primo luogo determinare quali tipologie di dati personali sono stati compromessi, quante persone sono state interessate, e se vi è un rischio continuo di perdita di dati. In questa fase, è cruciale e fondamentale la collaborazione di diverse funzioni aziendali, oltre al management, quali principalmente quelle IT e legale.</li><li><em>contenimento</em>: identificata la violazione, la priorità dev’essere quella di contenerla, adottando dinamicamente diverse soluzioni (per esempio: disconnessione di sistemi informatici dalla Rete Internet, revocare l’accesso a database a utenti sospetti) per prevenire ulteriori e maggiori perdite di dati.</li><li><em>rimozione e ripristino</em>: successivamente occorre rimuovere completamente la minaccia dai sistemi aziendali, adottando quelle misure organizzative e tecniche che possono ripristinare la sicurezza del perimetro (soprattutto quello informatico) dell’azienda, per poi tentare di recuperare quanti più dati possibili (ciò è possibile, per esempio, utilizzando file di backup dei database il più possibile aggiornati). Questo, al fine di poter garantire all’Impresa di tornare alla normalità operativa il più rapidamente possibile.</li><li><em>analisi post-evento e miglioramento</em>: una volta contenuti la minaccia e il “danno” è di fondamentale importanza comprendere come e perché l&#8217;incidente si è verificato, per identificare le proprie debolezze e, di conseguenza, implementare miglioramenti per prevenire che situazioni pericolose simili si ripetano. Ci teniamo a ricordare che il personale aziendale è il primo “baluardo” di sicurezza per un’Impresa: pertanto, in caso di data breach, organizzare (regolarmente, ma soprattutto a seguito di un incidente di sicurezza) momenti di formazione ai dipendenti risulta fondamentale, tanto quanto l’implementazione di nuove tecnologie o processi di sicurezza informatica.</li></ol>



<p></p>



<p>L’ultima, non meno importante, delle fasi è quella (citata in apertura) di eventuale <em>notifica </em>all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell’avvenuto data breach e, in caso di probabile alto rischio per i diritti e le libertà degli individui, alle persone fisiche che potrebbero essere danneggiate da tale evento.</p>



<h3><strong>Prevenire un Data Breach</strong></h3>



<p>Nonostante le fasi e la procedura descritta sopra possano essere un valido supporto per gestire un data breach nel suo concreto svolgimento, siamo dell’opinione che la prevenzione sia sempre meglio della cura, soprattutto quando si tratta di tutelare dati che riguardano persone fisiche.</p>



<p>Le valutazioni periodiche del rischio sono fondamentali per identificare in tempo e mitigare eventuali vulnerabilità e minacce alla sicurezza dei dati personali trattati dall&#8217;azienda.</p>



<p>Misure tecniche adeguate &#8211; come la crittografia, la sicurezza delle reti e la gerarchizzazione degli accessi &#8211; possono proteggere i dati dagli attacchi, ma la formazione e la sensibilizzazione dei dipendenti sono fondamentali per prevenire errori (umani) che possono portare a violazioni dei dati. Le misure organizzative, come l&#8217;adozione di policy interne sull’utilizzo dei devices aziendali e sulla sicurezza dei dati, nonché di piani specifici di risposta agli incidenti, sono altrettanto importanti.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p>Prevenire i data breach richiede un impegno costante insieme a un approccio multilivello e olistico che integra tecnologia, formazione, politiche aziendali e valutazioni del rischio e che coinvolge l&#8217;intera azienda, a tutti i livelli.</p>



<p>In un mondo dove le minacce alla sicurezza sono in costante evoluzione, la prevenzione dei data breach non è solo una questione di conformità legale: è un <strong>requisito essenziale</strong> e una<strong> mossa strategica </strong>dell’Impresa per preservare la fiducia dei clienti, proteggere la propria reputazione e la propria sostenibilità.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Quali opportunità nella nuova Era dei Dati?</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/opportunita-nella-nuova-era-dei-dati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 08:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Abbiamo partecipato, come relatori, all’Innovation Talk di ComoNExT – Innovation Hub e EY dedicato alla digitalizzazione dei prodotti. Questo articolo nasce dalle tematiche trattate e dalle riflessioni emerse durante l’incontro, che potete rivedere qui. Dai più recenti Regolamenti emanati dall’Unione Europea e integranti la propria “Digital Strategy”, emerge forte e chiaro un messaggio fondamentale: i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Abbiamo partecipato, come relatori, all’Innovation Talk di <em>ComoNExT – Innovation Hub</em> e <em>EY</em> dedicato alla digitalizzazione dei prodotti. Questo articolo nasce dalle tematiche trattate e dalle riflessioni emerse durante l’incontro, che potete rivedere <a href="https://www.youtube.com/live/5RVOYMMb13k?si=I-IClMzRwKBNn9c6" target="_blank" rel="noopener">qui</a>.</p>



<p>Dai più recenti Regolamenti emanati dall’Unione Europea e integranti la propria “Digital Strategy”, emerge forte e chiaro un messaggio fondamentale: i dati sono l’oro del futuro sistema economico e costituiscono un autentico patrimonio aziendale da tutelare e, soprattutto, gestire in maniera corretta e profittevole.</p>



<p>Nell’Era Digitale europea, contraddistinta da un mercato sempre più permeato dalla tecnologia e dove i prodotti interconnessi fungono da scrigni di informazioni di valore, sorge dunque spontaneo domandarsi come massimizzare i benefici (economici e non solo) della digitalizzazione.</p>



<p>In altre parole, in che modo le Imprese possono sfruttare al meglio i dati generati dai propri prodotti e servizi?</p>



<p>Dal punto di vista normativo, sono due in particolare gli strumenti predisposti dall’Unione europea che forniscono delle linee guida alle imprese: il Data Act e l’AI Act.</p>



<p>Questi Regolamenti da un lato si pongono l’obiettivo di favorire l’accesso ai dati al maggior numero possibile di attori sul mercato, dall’altro impongono doverosi standard di sicurezza per quanto riguarda i sistemi di intelligenza artificiale.</p>



<h3>Data Act</h3>



<p>Il Data Act (Reg. UE n. 2023/2854) &#8211; entrato in vigore lo scorso gennaio e applicabile da settembre 2025 &#8211; segue la logica della liberalizzazione rispetto all’accesso, alla circolazione e allo sfruttamento dei dati.</p>



<p>Insieme al Data Governance Act (Reg. UE n. 2022/868) di precedente emanazione, contribuisce infatti a creare un mercato unico dei dati nell’Unione europea, portando grossi benefici sotto il profilo economico.</p>



<p>Tale politica trova la sua giustificazione nella presa di coscienza che i dati sono generati non solo dal produttore, ma anche e soprattutto grazie all’utilizzo del prodotto o dispositivo da parte dell’utente, il quale — secondo questa logica — deve necessariamente avere il controllo di questi dati.</p>



<p>Il Regolamento mira dunque ad allargare il bacino di soggetti che possono avere accesso a questo patrimonio di dati (che spesso non viene sfruttato), per di più assicurandone l’elevata qualità, attraverso l’imposizione di regole e standard.</p>



<h3>AI Act</h3>



<p>L’AI Act, di prossima approvazione (il Parlamento europeo ha votato lo scorso 13 marzo il testo definitivo, si attende ora l’ultima parola del Consiglio), ha il dichiarato scopo di “<em>migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile</em>” (art. 1).</p>



<p>Il Regolamento pone il suo focus sulla definizione di “sistema di intelligenza artificiale”, sulla categorizzazione dei sistemi in base al grado di rischio e sull’elencazione delle pratiche per cui è fatto divieto di utilizzare l’IA (come sistemi finalizzati al social scoring o volutamente manipolativi).</p>



<p>Non mancano, ovviamente, obblighi di controllo e certificazione per i sistemi classificati “ad alto rischio”, che devono soddisfare determinati standard qualitativi e di sicurezza, in modo da assicurare e garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli individui.</p>



<h3>Le occasioni per le Aziende</h3>



<p>Questo nuovo assetto normativo richiede alle Imprese di ripensare il proprio business model, in funzione delle nuove tecnologie disponibili e delle numerose possibilità offerte dalla normativa sulla gestione dei dati: le conseguenze rispetto ai prodotti digitalizzati sono molteplici.</p>



<p>In primo luogo, si pone l’esigenza di agire in via preventiva, nel momento stesso della progettazione del prodotto, per mettere a punto gli strumenti atti a consentire all’utente di accedere ai dati di cui egli stesso è fonte generatrice, oltre che di utilizzarli e condividerli con altri operatori del mercato (magari anche fornitori di servizi aftermarket).</p>



<p>L’azione alla fonte, inoltre, permette di assicurarsi di essere in regola rispetto agli obblighi di compliance già dal principio.</p>



<p>Dai Regolamenti traspare anche una grande autonomia decisionale rispetto ai ruoli che ruotano attorno alla gestione dei dati (utente, titolare, destinatario dei dati generati dai prodotti connessi): si tratta di una grande opportunità, in quanto sono le Imprese stesse a definire in maniera specifica questi ruoli e determinare le rispettive modalità di interazione.</p>



<p>Una grande attenzione, pertanto, va posta nel momento della stesura dei contratti e dell’individuazione di procedure e policy interne all’azienda.</p>



<p>Oggi più che mai, l’impresa si trova ad affrontare una nuova “prateria”, con la necessità (e l’opportunità) di dimostrare di possedere agilità e spirito di adattabilità, di scoprire modalità innovative di essere competitiva sul mercato, non tralasciando però di considerare i valori etici e la sostenibilità.</p>



<p>È per questo motivo che, per noi, la via maestra per un pieno e consapevole processo di digitalizzazione è quella che fonde tecnologia e componente umana, attraverso l’inclusione di nuove figure professionali in azienda — <em>chief data officer</em>, <em>data manager</em>, <em>data compliance officer</em> — che siano capaci di guidare l’impresa nel mare delle opportunità mediante una strategia di governance che sfrutti al massimo il valore dei dati, senza dimenticare la data protection, la cybersecurity e la protezione della proprietà intellettuale, indispensabili oltretutto per creare fiducia nei confronti di tutti i propri stakeholders.</p>



<p>Si tratta di un percorso nuovo anche per il professionista in ambito legale, che diventa una figura fondamentale durante tutto il percorso di digitalizzazione e nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi digitali: dalla progettazione, alla messa a disposizione sul mercato, alla creazione e all’intrattenimento delle relazioni di partnership cruciali per l’impresa. Ciò, allo scopo di permettere che lo sviluppo di progettualità innovative e di grande impatto avvengano, by default e by design, in maniera rispettosa di questo nuovo, sfidante quadro normativo.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p class="has-text-align-right"><sub><em>Articolo scritto con il contributo di Sofia Greco</em></sub></p>
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			</item>
		<item>
		<title>AI e cybersecurity: un appuntamento da ripetere!</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/ai-cybersecurity-e-data-governance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 12:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[Ieri abbiamo partecipato a un evento organizzato dalla Camera di Commercio di Como &#8211; Lecco dal titolo: &#8220;AI e cybersecurity: previsione, prevenzione e riduzione degli impatti&#8220; Il programma ha visto l&#8217;intervento di relatori illustri: Alessandro Piva, Direttore Osservatori Cybersecurity &#38; Data Protection presso il Politecnico di Milano, che ha introdotto il tema della &#8220;Artificial Intelligence [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ieri abbiamo partecipato a un evento organizzato dalla Camera di Commercio di Como &#8211; Lecco dal titolo:</p>



<p>&#8220;<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">AI e cybersecurity: previsione, prevenzione e riduzione degli impatti</mark></strong>&#8220;</p>



<p>Il programma ha visto l&#8217;intervento di relatori illustri:</p>



<ul><li>Alessandro Piva, Direttore Osservatori Cybersecurity &amp; Data Protection presso il Politecnico di Milano, che ha introdotto il tema della &#8220;<em>Artificial Intelligence nella cybersecurity, stato di adozione nelle organizzazioni italiane ed evoluzione dell’offerta</em>&#8220;</li><li>Michele Lucioni, Direttore Sales &amp; Delivery di Reti S.p.A., che ha parlato de &#8220;<em>Il nuovo volto delle minacce informatiche</em>&#8220;</li></ul>



<p></p>



<p>Il nostro intervento, invece, ha riguardato il tema della <span style="font-size: revert; color: initial;"><strong>DATA GOVERNANCE</strong>, un alleato strategico per la cybersicurezza aziendale</span>.</p>



<p>Da tutti gli interventi, quelli dei relatori che ci hanno preceduto e quelli giunti dal pubblico in sala, è emerso un dato importante: la centralità della PERSONA, quale elemento fondamentale:</p>



<p>🔷 al centro dell&#8217;impianto normativo europeo in ambito digitale, cybersicurezza e Intelligenza Artificiale<br>🔷 primo necessario &#8220;baluardo&#8221; della sicurezza aziendale<br>🔷 necessario elemento, armonico e armonizzato, con i sistemi di AI e di security adottati dall&#8217;azienda</p>



<p></p>



<p>Ringraziamo tutti i partecipanti per il dialogo e il confronto costruttivi e per i feedback positivi!</p>



<p>Siamo tornati in Studio con la viva percezione di una grande positività e forte predisposizione del tessuto imprenditoriale italiano a cogliere le opportunità che l&#8217;Intelligenza Artificiale ci pone (e ci porrà)!</p>



<p>La registrazione dell&#8217;evento sarà presto disponibile sul canale YouTube della Camera di Commercio di Como &#8211; Lecco</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img src="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240307-WA0007.jpg" alt="" class="wp-image-1450" width="803" height="626" srcset="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240307-WA0007.jpg 1013w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240307-WA0007-300x234.jpg 300w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240307-WA0007-768x599.jpg 768w" sizes="(max-width: 803px) 100vw, 803px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Transformation: Tecnologia e molto di più</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/digitalizzazione-non-solo-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 09:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1441</guid>

					<description><![CDATA[Nell&#8217;era di una Industria che si avvia verso la sua quinta rivoluzione (Industria 5.0), le Imprese, soprattutto nel settore manifatturiero, si trovano di fronte a una nuova sfida, guidata dalla digitalizzazione. Con l&#8217;avanzare della tecnologia (realtà aumentata, robotica, Internet of Things, Intelligenza Artificiale) le aziende si trovano di fronte a una scelta cruciale: abbracciare il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nell&#8217;era di una Industria che si avvia verso la sua quinta rivoluzione (Industria 5.0), le Imprese, soprattutto nel settore manifatturiero, si trovano di fronte a una nuova sfida, guidata dalla digitalizzazione.</p>



<p>Con l&#8217;avanzare della tecnologia (realtà aumentata, robotica, Internet of Things, Intelligenza Artificiale) le aziende si trovano di fronte a una scelta cruciale: abbracciare il cambiamento o rischiare di rimanere indietro. La trasformazione digitale non è più un&#8217;opzione, ma una necessità per rimanere competitivi in un mercato globalizzato e in rapido cambiamento, ottimizzando i processi produttivi, riducendo i costi e migliorando la qualità dei prodotti attraverso la trasformazione digitale e l’implementazione di tecnologie innovative.</p>



<p>Ma la digitalizzazione del settore manifatturiero va oltre la semplice automazione e tracciabilità dei processi produttivi.</p>



<p>Si tratta di un <strong>cambiamento radicale</strong> che riguarda ogni aspetto dell&#8217;attività, dalla progettazione del prodotto alla catena di fornitura, dalla produzione alla consegna, fino al post-vendita e al servizio clienti.</p>



<p>Implementare una strategia di trasformazione digitale lungimirante significa quindi ripensare il proprio modello di business in funzione delle nuove tecnologie disponibili, per migliorare l&#8217;efficienza, la flessibilità e la capacità di risposta alle esigenze del mercato.</p>



<p>L&#8217;accesso a dati di qualità (relativi a funzionamento, capacità produttiva, consumi energetici e così via), in tempo reale, consente infatti all’impresa di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato: ciò rappresenta un enorme <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">vantaggio competitivo</mark></strong>, di lungo periodo e acquisibile in maniera duratura, che permette alle aziende di prendere decisioni più informate e anticipare le tendenze.</p>



<h3><strong>Gli impatti della trasformazione digitale</strong></h3>



<h4>Cambia il modello di business</h4>



<p>Uno degli aspetti più critici della trasformazione digitale, soprattutto nel settore manifatturiero, è la modifica del modello di business delle aziende che vi si approcciano.</p>



<p>L&#8217;introduzione di soluzioni digitali avanzate consente di passare da un approccio prodotto-centrico a uno più orientato al servizio, capace di offrire ai clienti soluzioni complete che includono manutenzione predittiva, personalizzazione e servizi post-vendita innovativi.</p>



<p>Questo cambio di paradigma richiede una profonda riflessione strategica e l&#8217;adozione di nuovi approcci commerciali e operativi, con notevoli impatti anche dal punto di vista della sostenibilità del business stesso: dal punto di vista non solo economico, ma anche ambientale e sociale, di medio-lungo periodo.</p>



<h4>Cambiano le sfide legali</h4>



<p>La trasformazione digitale comporta anche significative implicazioni dal punto di vista giuridico che le aziende non possono trascurare, specialmente considerando il quadro normativo europeo e le sue recenti evoluzioni:</p>



<ul type="1"><li><em><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Definizione delle responsabilità</mark></em>: con l’introduzione di prodotti manifatturieri intelligenti e connessi e l’importanza via via crescente dei servizi digitali correlati alla vendita del prodotto fisico, le questioni relative alla definizione di “vizio” e di “difetto”<a id="_ftnref1" href="#_ftn1">[1]</a> e alla determinazione delle diverse responsabilità del venditore diventano più articolate. Inoltre, l’introduzione di tecnologie che assistono l’Imprenditore nell’assunzione di decisioni sempre più complesse solleva il tema di limiti e ampiezza delle responsabilità da individuare in caso di malfunzionamenti o decisioni errate proposte da sistemi automatizzati (quanto incide il fattore umano, in questi casi?).</li><li><em><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Governance dei dati</mark></em>: la sempre crescente quantità di dati raccolti e gestiti impone all’azienda, da una parte, di adottare politiche e procedure interne chiare per la gestione dei dati, inclusa la definizione di chi ha il diritto di accedere ai dati e per quali scopi e finalità, e &#8211; dall’altra &#8211; di prevedere nuove strategie di utilizzo di questi dati, anche in un’ottica di condivisione e di altruismo dei dati (in questa direzione va proprio il Regolamento UE 2023/2854 c.d. Data Act).</li><li><em><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Trattamento di dati personali</mark></em>: la raccolta di crescenti quantità di dati, compresi quelli personali, tramite l’IoT e la loro analisi, anche attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale sempre più sofisticati, pone nuove sfide non solo in tema di etica, ma anche, più concretamente, di protezione delle persone fisiche e di <em>data protection</em>, che devono essere affrontate con un approccio trasparente, propositivo e di gestione e mitigazione dei rischi che questi trattamenti possono portare con sé per l’azienda.</li><li><em><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Cybersicurezza e resilienza</mark></em>: la creazione di collegamenti, fisici e digitali, tra macchinari, dispositivi, sistemi informatici e rete Internet porta con sé, automaticamente, la richiesta (da parte dei clienti) e la necessità (da parte dei produttori di macchinari connessi) di assicurare un livello di sicurezza sufficiente per evitare incidenti informatici, disastrosi dal punto di vista economico e reputazionale. In questi casi, la selezione di fornitori competenti e l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate consente di ridurre notevolmente il rischio di criticità e di violazioni di sicurezza.</li></ul>



<p></p>



<h3>Trasformare le sfide in opportunità</h3>



<p>L&#8217;adozione di un’efficace strategia di trasformazione digitale richiede una pianificazione accurata e un&#8217;attenta gestione del cambiamento.</p>



<p>Oggi più che mai, le aziende devono valutare attentamente le proprie necessità e i propri obiettivi, identificare le tecnologie più adatte a soddisfarle (Asse “<strong>Tecnologia</strong>”) e sviluppare un piano di implementazione che tenga conto delle risorse disponibili, delle competenze necessarie e dei tempi di realizzazione (Asse “P<strong>rocesso</strong>”), in una visione di medio-lungo periodo che consenta di garantire la continuità e la sostenibilità del proprio business.</p>



<p>Come in tutti i processi innovativi, è fondamentale coinvolgere tutto il personale (Asse “<strong>Persona</strong>”) nella comprensione e nell&#8217;adozione delle nuove tecnologie, con percorsi di formazione e aggiornamento professionale, in modo da garantire che tutti i livelli dell&#8217;organizzazione possano contribuire e trarre vantaggio dal processo di trasformazione avviato.</p>



<p>La trasformazione digitale rappresenta una sfida complessa ma anche un&#8217;opportunità straordinaria per le aziende che sapranno coglierla.</p>



<p>E noi siamo qui per assistere e accompagnare queste aziende lungimiranti nei loro percorsi!</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p><sub><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[1]</a> Intercettate, per esempio, dalla Direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso – attualmente è in consultazione una sua revisione, proprio in considerazione dell’avvento di nuove tecnologie – e dalla c.d. Direttiva Macchine 2006/42/CE</sub></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sostenibilità e/è Impresa</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/sostenibilita-e-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 09:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[In un&#8217;epoca in cui la consapevolezza ambientale e sociale è al centro del dibattito globale, l&#8217;importanza della sostenibilità nelle imprese emerge come il leitmotiv che guida la via verso un futuro più resiliente e prospero. La sostenibilità non è più un’opzione, né tantomeno un hype destinato a scemare in breve tempo, bensì un imperativo etico [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In un&#8217;epoca in cui la consapevolezza ambientale e sociale è al centro del dibattito globale, l&#8217;importanza della sostenibilità nelle imprese emerge come il leitmotiv che guida la via verso un futuro più resiliente e prospero. La sostenibilità non è più un’opzione, né tantomeno un hype destinato a scemare in breve tempo, bensì un imperativo etico e strategico per le imprese che ambiscono a una leadership a lungo termine.</p>



<h3><strong>Criteri ESG e Sustainable Development Goals</strong></h3>



<p>Al cuore di questo paradigma si trova l&#8217;approccio ESG, un insieme di criteri Ambientali, Sociali e di Governance, che delineano la bussola strategica per le aziende in un mondo sempre più interconnesso e attento.</p>



<p>La sostenibilità, in un&#8217;impresa, riguarda infatti tanto l’aspetto ecologico, quanto quello sociale, di governo della propria organizzazione e di gestione etica di tutte le risorse.</p>



<p>È diventata la pietra angolare su cui poggiano i successi e le aspirazioni delle aziende moderne. Gli investitori, i consumatori e gli stakeholder richiedono sempre più trasparenza e responsabilità, spingendo le imprese a valutare le proprie azioni non solamente dal punto di vista del “solo” profitto, ma anche sotto questa nuova lente.</p>



<p>Le imprese che adottano questa prospettiva, pertanto, non solo si dimostrano immerse nella contemporaneità, rispondendo alle esigenze attuali, ma costruiscono un solido fondamento per il loro futuro e la loro continuità.</p>



<p>Parallelamente, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals &#8211; SDG), offrono un&#8217;agenda globale e obiettivi concreti per affrontare sfide critiche come la povertà, l&#8217;ineguaglianza e il cambiamento climatico. Integrare gli SDGs nel DNA di un&#8217;impresa non solo contribuisce al bene comune, ma crea un&#8217;alleanza sinergica tra gli obiettivi aziendali e quelli globali.</p>



<p>Un’impresa lungimirante, infatti, non può più prescindere dal prendere in considerazione i fattori ecosistemici e i soggetti che, a diverso titolo, gravitano intorno all’azienda e nutrono un interesse (i cosiddetti <em>stakeholder</em>) sono spinti a fare lo stesso.</p>



<p>Adottare l&#8217;approccio ESG e allinearsi agli SDGs non è quindi solo un atto di responsabilità sociale, ma un investimento strategico, con vantaggi tangibili e intangibili, nella direzione di una crescita non solo “a impatto zero”, ma di vera e propria rigenerazione.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" width="980" height="486" src="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2024/02/SDGs.png" alt="" class="wp-image-1431" srcset="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2024/02/SDGs.png 980w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2024/02/SDGs-300x149.png 300w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2024/02/SDGs-768x381.png 768w" sizes="(max-width: 980px) 100vw, 980px" /><figcaption><em><sup><sub>I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dall&#8217;Agenda 2030 delle Nazioni Unite</sub></sup></em></figcaption></figure>



<h3><strong>Una rivoluzione in atto</strong></h3>



<p>È in atto una rivoluzione che andrà a modificare la natura stessa dell’impresa, sino ad oggi voltata esclusivamente alla produzione o allo scambio di beni o di servizi (art. 2082 cod. civ.) e al profitto, ma che ora dovrà aggiungere l’obiettivo di ristabilire un equilibrio virtuoso e armonico con l’ecosistema e il tessuto sociale in cui è inserita.</p>



<p>Le imprese si trovano a essere, da una parte, responsabili dell’impatto della propria attività produttiva, ma al contempo hanno intrinsecamente la potenzialità di diventare artefici del proprio cambiamento positivo e di una nuova cultura di miglioramento.</p>



<p>Le aziende che integrano la sostenibilità nella loro filosofia non solo migliorano la propria reputazione, ma spesso attraggono investimenti etici e conquistano la fedeltà di consumatori e talenti.</p>



<p><strong>Ma cosa significa questa integrazione?</strong></p>



<p>Significa inserire, nelle decisioni quotidiane che riguardano la vita e la gestione dell’azienda, considerazioni non solo economiche, ma anche sociali e ambientali.</p>



<p>Stimoli crescenti che arrivano da clienti (soprattutto nel mondo B2B), consumatori, istituti di credito e investitori.</p>



<p>E, sicuramente, un ruolo importante l’ha giocato – nell’arco degli ultimi anni &#8211; il Legislatore, soprattutto Europeo, che ha introdotto nuove normative, con limiti sempre più stringenti e obiettivi sempre più ambiziosi.</p>



<p>Pensiamo a:</p>



<ul><li>la <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095" target="_blank" rel="noopener">Direttiva n. 2014/95</a> (recepita in Italia con D. Lgs. n. 254/2016) relativa alla comunicazione di <em>informazioni di carattere non finanziario</em> e sulla <em>diversità</em>, da parte delle grandi aziende e dei grandi gruppi societari;</li><li>la <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0828" target="_blank" rel="noopener">Direttiva n. 2017/828</a> (c.d. Shareholders’ Rights Directive), che stabilisce obblighi di <em>trasparenza</em> e promuove gli accordi e impegni sostenibili e a lungo termine per l&#8217;azionariato;</li><li>il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&amp;qid=1706716488800" target="_blank" rel="noopener">Green Deal</a> europeo;</li><li>il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0097" target="_blank" rel="noopener">Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile</a>, il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 2019/2088</a> (c.d. SFDR) sull’<em>informativa di sostenibilità</em> del settore dei servizi finanziari e il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&amp;qid=1706716305482" target="_blank" rel="noopener">Regolamento n. 2020/852</a> (c.d. Regolamento Tassomia) che istituisce un <em>quadro di riferimento</em> per gli investimenti e le attività <em>ecosostenibili</em>;</li><li>il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098" target="_blank" rel="noopener">Piano d’azione per l’economia circolare</a> e le proposte di regolamento relative all’<em>ecodesign</em> e all&#8217;estensione del <em>diritto del consumatore alla riparazione</em> dei prodotti acquistati nell&#8217;Unione;</li><li>la recentissima <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464" target="_blank" rel="noopener">Direttiva n. 2022/2464</a> (C.D. CSRD) relativa alla r<em>endicontazione societaria di sostenibilità</em>.</li></ul>



<p></p>



<p>Soprattutto quest’ultimo strumento normativo innalza il livello di attenzione e importanza delle attività di cosiddetta rendicontazione non finanziaria, perché:</p>



<ul><li>amplia la platea dei soggetti tenuti a rendere queste informazioni al mercato (per esempio, sono comprese ora anche le PMI quotate),</li><li>impone la raccolta di varie informazioni lungo tutta la catena del valore dell’azienda, e pertanto anche presso imprese non tenute direttamente alla rendicontazione non finanziaria. Queste si troveranno, quindi, tenute comunque a un impegno di <em>disclosure</em> e, soprattutto, di valutazione dei propri impatti, che necessariamente porterà ad analizzare nel profondo i propri assetti, la propria visione e il proprio Scopo;</li><li>incentiva e prevede che anche le Piccole e Medie Imprese non quotate possano rendere tali informative su base volontaria.</li></ul>



<p></p>



<p>Anche le imprese che oggi ritengono di non essere coinvolte da questo cambiamento, pertanto, nei prossimi tempi verificheranno concretamente come la sostenibilità sarà sempre più un argomento di filiera (e sempre meno di frontiera) e che – necessariamente – tutti i soggetti saranno tenuti a dar conto del proprio impatto (negativo e positivo).</p>



<h3><strong>Sostenibilità come motore di innovazione</strong></h3>



<p>Ma la sostenibilità non può essere ridotta a una mera questione di compliance normativa: quest’ultima è e deve essere vissuta come un’opportunità da cogliere, per considerare aspetti fondamentali per la prosperità dell’Impresa, ma che sino a questo momento sono stati tralasciati.</p>



<p>La sostenibilità è un motore di innovazione, fonte di nuove ispirazioni, creatività, soluzioni nuove ai problemi che attanagliano il nostro presente.</p>



<p>Solamente adottando un approccio e una strategia aziendale lungimiranti, abbracciando nuovi modelli di business, tecnologie pulite e processi sostenibili, è possibile rimanere competitivi in un mercato in sempre più rapida evoluzione.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p>Il tema della sostenibilità è molto ampio e non abbiamo la presunzione di poterlo affrontare in maniera compiuta in queste poche righe.</p>



<p>Sono ancora numerosi gli argomenti che possono e devono essere affrontati, dalle aziende e dai professionisti, in ottica sempre più multidisciplinare e olonica: quindi… <strong><em>stay tuned</em></strong>!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eureka! Come tutelare le invenzioni</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/brevetti-come-tutelare-le-invenzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 08:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[scritto a quattro mani, insieme al Dott. Filippo Indolfi dello Studio Laforgia Bruni &#38; Partners Srl, consulenti in proprietà industriale In uno scenario imprenditoriale sempre più competitivo e globale, la realizzazione di un nuovo prodotto o l’individuazione di un processo produttivo creativo e innovativo costituisce un vantaggio competitivo di inestimabile valore per le Imprese. Saper [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em><sub>scritto a quattro mani, insieme al Dott. Filippo Indolfi dello Studio <a href="https://www.laforgiabruni.com/" target="_blank" rel="noopener">Laforgia Bruni &amp; Partners Srl</a>, consulenti in proprietà industriale</sub></em></p>



<p>In uno scenario imprenditoriale sempre più competitivo e globale, la realizzazione di un nuovo prodotto o l’individuazione di un processo produttivo creativo e innovativo costituisce un vantaggio competitivo di inestimabile valore per le Imprese.</p>



<p>Saper mettere “a bilancio”, dando a quel valore, intangibile, una valenza concreta – e quindi strategica – è di fondamentale importanza.</p>



<p>Questa funzione è assolta dai diritti di proprietà industriale: essi consentono ai propri titolari di acquisire un diritto di esclusiva sulla propria idea, alimentando allo stesso tempo l’avanzamento dello stato della tecnica e favorendone quindi il suo ulteriore e continuo sviluppo.</p>



<blockquote class="wp-block-quote"><p><em>Lo sviluppo progressivo dell’uomo è vitalmente dipendente dall’invenzione. (Nikola Tesla)</em></p></blockquote>



<p>Spesso l’imprenditore è spaventato dall’idea di rendere pubblici i dettagli delle proprie invenzioni e scoperte industriali, per il timore che altre imprese – concorrenti – possano trarre direttamente e immediatamente vantaggio da ciò che, per l‘imprenditore,  è stato frutto di lungo lavoro e ricerca e investimento, avvantaggiandosene nel breve periodo e con poco sforzo economico.</p>



<p>Nulla di più sbagliato, in realtà.</p>



<p>La brevettazione di invenzioni industriali consente, al contrario, di far propri tutta una serie di vantaggi, che il solo mantenimento del “segreto” industriale non consente di ottenere.</p>



<h3><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">I vantaggi di brevettare un&#8217;invenzione</mark></h3>



<p>In particolare, i brevetti consentono all’Impresa che ne è titolare di:</p>



<ul><li>realizzare un vantaggio competitivo, basato sulla creazione di una posizione monopolistica (seppur temporanea, ma ragionevolmente lunga – vista anche la crescente velocità con cui la tecnica si evolve oggigiorno -, ossia 20 anni) su determinate tecnologie o prodotti o procedimenti;</li><li>escludere i concorrenti da un determinato settore di mercato, conseguendo così una posizione di presidio o di ulteriore distinzione, acquisendo nuovi clienti ed evitando atti di competizione non corretti o iniqui;</li><li>tutelare, mettere a frutto e a reddito gli investimenti fatti, in termini di risorse economiche, personale addetto alla ricerca e sviluppo, competenze ed esperienze personali utilizzate e messe a punto per arrivare alla definizione del nuovo prodotto e/o procedimento;</li><li>essere maggiormente attrattiva nei confronti di eventuali investitori, che valutano positivamente (e quindi remunerano maggiormente in caso di ingresso nella compagine societaria) la presenza di uno o più titoli di proprietà industriale nel patrimonio dell’azienda;</li><li>godere di una maggiore credibilità anche nei confronti degli istituiti di credito, che possono a loro volta indirizzare i propri portafogli verso investimenti in imprese innovative ma anche lungimiranti;</li><li>individuare una nuova fonte di ricavo, nel caso in cui non si intenda sfruttare direttamente il brevetto, ampliando la propria produzione o i propri servizi, ma si decida di concedere in licenza il brevetto a terzi.</li></ul>



<p></p>



<p>Oltre ai benefici che direttamente sono tangibili e concreti per l’imprenditore, anche la collettività può trarre vantaggio dalla pubblicazione di nuove invenzioni:</p>



<ul><li>accrescendo la cultura generale, grazie all’acquisizione e alla conoscenza delle invenzioni, che vengono rese pubbliche al momento della loro registrazione, e quindi consentono alla collettività di sapere quale sia lo “stato della tecnica” attuale;</li><li>usufruendo immediatamente di tale progresso tecnologico, utilizzandolo come prodotto o procedimento innovativo nei propri processi (tramite licenza);</li><li>utilizzandolo il prodotto o il procedimento brevettato come base per sviluppare ulteriori prodotti e processi innovativi;</li><li>facendo affidamento alla prossima disponibilità dell’invenzione, al termine del periodo di “esclusiva” concesso dal titolo di proprietà industriale.</li></ul>



<p></p>



<h3><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Quando un&#8217;invenzione è brevettabile</mark></h3>



<p>Possono essere oggetto di brevetto le innovazioni tecnologiche che abbiano una particolare applicazione industriale, e che si presentano come soluzioni nuove, originali e concrete di un problema tecnico.</p>



<p>Si possono quindi brevettare:</p>



<ul><li>invenzioni di prodotto: macchine, strumenti, utensili, dispositivi meccanici, prodotti o risultati industriali e applicazioni tecniche in grado di fornire immediati risultati tecnici;</li><li>invenzioni di procedimento: ossia metodi, processi di fabbricazione e soluzioni di problemi tecnici relativi alle modalità di produzione industriale.</li></ul>



<p></p>



<h4><em><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Requisiti di brevettabilità</mark></em></h4>



<p>Le caratteristiche che un’invenzione deve possedere perché possa essere “brevettabile”, sono principalmente:</p>



<ul><li>la <strong>novità</strong>: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, dove lo “stato della tecnica” è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Occorre precisare che la pubblicazione dell’invenzione in una rivista scientifica, la sua presentazione a una conferenza, l’esposizione in un catalogo sono tutti atti in grado di “annullare” la novità dell’invenzione. Anche in caso di condivisione del progetto di invenzione con partner strategici (ad esempio per finalizzarne il prototipo) è fondamentale concordare un apposito accordo di riservatezza, o <em>non disclosure agreement</em>, per evitare che informazioni riservate relative all’invenzione, non ancora brevettata, siano divulgate senza autorizzazioni. Questo requisito è assoluto in quanto valutato in ambito mondiale;</li><li>l’<strong>attività inventiva</strong>: un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Questo requisito assicura che i brevetti siano concessi solamente a invenzioni che siano il risultato di un processo davvero creativo e “non ovvio” (almeno, per una persona di media abilità nel particolare ambito tecnologico di applicazione dell’invenzione stessa);</li><li>l&#8217;<strong>industrialità</strong>: come detto, un’invenzione, per essere brevettabile, deve essere tecnicamente fabbricabile, ed essere oggetto di concreta e pratica utilizzazione industriale (intesa nel suo senso più ampio, come qualcosa di distinto dall’attività puramente estetica o speculativa).</li></ul>



<p></p>



<h3><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Opportunità di finanziamento</mark></h3>



<p>Ottenere un brevetto per un&#8217;invenzione industriale comporta, evidentemente, dei costi iniziali (che, nel tempo, vengono ripagati dai vantaggi che il brevetto porta con sé, indicati sopra).</p>



<p>Per questo motivo, per incentivare la creazione e la diffusione di idee innovative, esistono diverse misure pubbliche di sostegno:</p>



<p><em>1) Brevetti+</em></p>



<p>Con cadenza annuale, il Ministero (prima MiSE, ora MiMIT) apre un bando denominato &#8220;<a href="https://www.mimit.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegni" target="_blank" rel="noopener">Brevetti+</a>&#8220;, finalizzato all&#8217;acquisto di servizi specialistici per la valorizzazione economica di un brevetto già depositato. L’incentivo può finanziare l’acquisto di servizi specialistici relativi a progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione, organizzazione e sviluppo e trasferimento tecnologico dell’invenzione stessa. Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto fino a un massimo di Euro 140.000,00.</p>



<p><em>2) Bando &#8220;Brevetti 2023&#8221;</em></p>



<p>La <a href="https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/bando-brevetti/bando-brevetti" target="_blank" rel="noopener">Regione Lombardia</a> offre un contributo fino a Euro 8.100 per micro, piccole e medie imprese lombarde che depositano nuovi Brevetti europei e internazionali o li estendono a livello europeo e internazionale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Act: let&#8217;s surf the Data Revolution!</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/data-act-data-revolution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 08:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1414</guid>

					<description><![CDATA[I “dati” son una componente fondamentale dell’odierna economia digitale e una risorsa divenuta ormai essenziale per gestire le transizioni in atto. Negli ultimi anni abbiamo assistito però a un paradosso: se la mole di dati generata da persone e macchine è aumentata in modo esponenziale, dall’altro lato la maggior parte di questi dati – quasi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>I “<strong>dati</strong>” son una componente fondamentale dell’odierna economia digitale e una risorsa divenuta ormai essenziale per gestire le transizioni in atto.</p>



<p>Negli ultimi anni abbiamo assistito però a un paradosso: se la mole di dati generata da persone e macchine è aumentata in modo esponenziale, dall’altro lato la maggior parte di questi dati – quasi l’80% dei dati generati da dispositivi connessi, come emerso da uno studio della Commissione europea del 2018 – è fortemente sottostimata, o il loro valore resta concentrato e gelosamente custodito da pochi grandi player del mercato.</p>



<p>A questo aggiungiamo la difficoltà di individuare chi può accedere ai dati generati dai prodotti connessi e utilizzarli, a causa dell’assenza di norme chiare e specifiche sul tema (nazionali ed europee, sino ad oggi), della scarsa esperienza e alle volte consapevolezza degli operatori della filiera, e – di conseguenza – della difficoltà di negoziare termini contrattuali corretti ed equilibrati.</p>



<p>Il grande valore dei dati, quindi, non viene messo correttamente né totalmente a frutto.</p>



<p>Obiettivo principale (ma non unico) del cosiddetto<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color"> DATA ACT</mark></strong> – il <a href="https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/11/27/data-act-council-adopts-new-law-on-fair-access-to-and-use-of-data/" target="_blank" rel="noopener">Regolamento</a> licenziato da Parlamento dell’Unione europea e Consiglio nei giorni scorsi<sup> <code>1</code></sup> &#8211; è quindi proprio quello di creare un quadro normativo armonico per mettere a fattor comune degli operatori (produttori, erogatori di servizi e utenti) attivi nei mercati europei dell’Internet of Things questo enorme, ma inutilizzato, patrimonio di dati.</p>



<p>Come?</p>



<h3><strong>Accesso e circolazione dei dati</strong></h3>



<p>Innanzitutto garantendo un diritto dell’utente del prodotto connesso o del servizio correlato di accesso ai dati da sé generati, o direttamente, a partire dal prodotto connesso / servizio correlato, oppure facendone richiesta al titolare dei dati.</p>



<p>In secondo luogo prevedendo la possibilità per l’utente di chiedere al titolare che questo condivida con terzi, indicati dall’utente stesso, i dati e i metadati riferibili all’utente e al suo prodotto connesso e/o servizio correlato.</p>



<p>È evidente che sia il diritto di accesso dell’utente, sia la facoltà di far circolare i propri dati non possono valere indiscriminatamente: il Legislatore europeo ha quindi previsto:</p>



<ul><li>la necessità di prevedere e adottare, da parte dell’utente e del terzo, misure di sicurezza adeguate, per evitare la divulgazione non autorizzata di segreti commerciali;</li><li>la possibilità per il titolare dei dati, in casi eccezionali, in cui sia in grado di dimostrare l’estrema probabilità di subire gravi danni economici a causa della divulgazione di segreti commerciali, di negare l’accesso ai dati del prodotto connesso / servizio correlato.</li></ul>



<p></p>



<p>Per quanto riguarda, ancora, l’Internet of Things, un altro punto di forza del Regolamento è quello di prevedere e regolare la possibilità di condivisione dei dati con specifici destinatari.</p>



<p>In caso di relazioni B2B, il Regolamento prevede poi la necessità di un accordo tra titolare e destinatario dei dati, nonché la possibilità di prevedere un compenso, equo e ragionevole, per la messa a disposizione dei dati.</p>



<h3><strong>L’importanza di un impianto contrattuale “sostenibile”</strong></h3>



<p>Da una nostra prima lettura, un elemento che spicca ed emerge è l’importanza che il Regolamento assegna all’autonomia decisionale degli attori per la decisione in merito ai “ruoli” ricoperti da ciascuno e alle proprie “regole del gioco”, indicando i principi che dovranno guidare le Imprese e che queste dovranno rigorosamente rispettare:</p>



<ul><li>equità;</li><li>correttezza;</li><li>trasparenza;</li><li>divieto di imporre clausole abusive (a questo argomento è dedicato l’intero Capitolo IV del Regolamento).</li></ul>



<p></p>



<p>in modo da stimolare buone prassi commerciali che impediscano squilibri contrattuali nei contratti di condivisione dei dati a causa di clausole contrattuali inique imposte da una parte con una posizione negoziale significativamente più forte.</p>



<p>Anche la definizione dei ruoli sarà, secondo noi, rimessa in larga misura all’autonomia e alla strategia delle imprese (quelle, sostanzialmente, più lungimiranti).</p>



<p>Abbiamo, infatti, citato gli “utenti”, i “titolari dei dati”, i “destinatari dei dati”: ma chi sono tutti questi soggetti? Il Regolamento prevede delle definizioni aperte: saranno il mercato e le imprese a dimostrare quanto saranno pronte, consapevoli e disponibili ad assumere i diversi ruoli, anche in base ai diversi gradi di maturità e consapevolezza di ciascuno.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p></p>



<p>Sono molti altri gli argomenti e i temi toccati dal Regolamento: data spaces, interoperabilità tra infrastrutture ICT, condivisione dei dati con enti del settore pubblico in situazioni eccezionali… ci riserviamo di parlarvene prossimanamente 😊</p>



<p>Quel che è certo è che noi crediamo che il Data Act non potrà che essere un trampolino di lancio per quelle imprese, lungimiranti e coraggiose, che vorranno raccogliere l’opportunità di questa rivoluzione.</p>



<p>E noi siamo pronti ad assisterle!</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p></p>



<p class="has-small-font-size"><sup><strong><code>1</code></strong></sup> Il Data Act verrà pubblicato nelle prossime settimane nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a tale pubblicazione; in linea generale, esso sarà poi direttamente applicabile decorsi 20 mesi dalla sua data di entrata in vigore, ad eccezione del paragrafo relativo agli obblighi di accessibilità ai dati generati da prodotti connessi e servizi correlati per impostazione predefinita, che si applicherà ai prodotti e servizi immessi sul mercato decorsi 32 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gran Prix Innovation: presenti!</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/gran-prix-innovation-presenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 16:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1409</guid>

					<description><![CDATA[Lunedì 20 novembre, a Milano, capitale dell&#8217;innovazione responsabile, si terrà un evento imperdibile, organizzato dalla Camera di Commercio Francese in Italia, che premia innovazione e idee per un futuro sostenibile. L’evento si presenta come un generatore di idee e uno spazio di connessione interdisciplinare. L’obiettivo è quello di promuovere la contaminazione tra i vari stakeholder presenti (startup, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Lunedì 20 novembre, a Milano, capitale dell&#8217;innovazione responsabile, si terrà un evento imperdibile, organizzato dalla <a href="https://www.chambre.it/" target="_blank" rel="noopener">Camera di Commercio Francese in Italia,</a> che premia innovazione e idee per un futuro sostenibile.</p>



<p>L’evento si presenta come un generatore di idee e uno spazio di connessione interdisciplinare.</p>



<p>L’obiettivo è quello di promuovere la contaminazione tra i vari stakeholder presenti (startup, PMI innovative, scaleup, unicorni, venture capital, incubatori e hub tech) e di contribuire efficacemente alla transizione ecologica e all&#8217;innovazione sostenibile.</p>



<p>Noi saremo presenti, insieme a <a href="https://www.studiovolpi.com/it/" target="_blank" rel="noopener">Studio Volpi Srl</a>, con il progetto di una Piattaforma innovativa, dedicata alla trasformazione digitale del Legal Design e alla sostenibilità delle relazioni.</p>



<p>Venite a trovarci!</p>



<p>We never stop innovating!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dati: governance, collaborazione e altruismo per una nuova Era Digitale</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/dati-governance-collaborazione-altruismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 09:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1405</guid>

					<description><![CDATA[I dati (personali, industriali, IoT, sensoristica) hanno un valore intrinseco, sono il punto di partenza che consente alle Imprese di creare nuovi prodotti e nuovi servizi, e si interconnettono in un circolo virtuoso: i dati generati da prodotti connessi abilitano nuovi servizi, che forniscono nuovi dati per studiare, creare e innovare nuovi modelli di business. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>I dati (personali, industriali, IoT, sensoristica) hanno un valore intrinseco, sono il punto di partenza che consente alle Imprese di creare nuovi prodotti e nuovi servizi, e si interconnettono in un circolo virtuoso: i dati generati da prodotti connessi abilitano nuovi servizi, che forniscono nuovi dati per studiare, creare e innovare nuovi modelli di business.</p>



<p>Questa innovazione è stata fatta propria anche dall’Unione Europea, consapevole della fondamentale importanza di una corretta, consapevole ed etica gestione dei dati che l’umanità produce a ritmi sempre più incalzanti.</p>



<p>È per questo che, sin dal 2020, l’Unione ha voluto adottare una propria “<a href="https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/strategy-data" target="_blank" rel="noopener">European Strategy for Data</a>”, per consentire agli Stati Membri di agire all’interno di un perimetro condiviso e così superare le frammentazioni, normative e infrastrutturali, che caratterizzano gli ordinamenti degli Stati del Vecchio Continente. L’obiettivo dichiarato dell’Unione Europea è quello di costruire e rafforzare la sovranità digitale dell’Unione, attraverso azioni specifiche su dati, tecnologie e infrastrutture, con l&#8217;ambizione di creare un “nuovo” mercato unico basato sui dati, in cui è garantita una completa interoperabilità.</p>



<p>È dunque nell’ambito di questa Strategia, che man mano va concretizzandosi, che sono stati previsti:</p>



<ul><li>una regolamentazione comune della governance dei dati (Data Governance Act), in vigore dal 24 settembre 2023, grazie al Regolamento UE n. 2022/868;</li><li>una regolamentazione comune dei dati industriali (Data Act), in via di definitiva approvazione da Parlamento Europeo e Consiglio;</li><li>l’affermazione di un nuovo principio di “altruismo” dei dati;</li><li>la creazione di “data spaces”.</li></ul>



<p></p>



<p>Senza alcuna pretesa di esaustività, ma con l’intento di fornire una panoramica concreta sugli scenari del prossimo futuro, analizziamo brevemente di seguito questi “pilastri”.</p>



<h3 class="has-text-align-right"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Data Governance Act</mark></strong></h3>



<p>L&#8217;obiettivo del <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0868" target="_blank" rel="noopener">Data Governance Act</a> è quello di creare fiducia nelle persone con riferimento alla condivisione dei propri dati garantendo sicurezza, affidabilità, semplicità e compliance con la normativa in tema di protezione dei dati (quindi con il GDPR), rendendone possibile la condivisione e il “riutilizzo” a beneficio comune dei cittadini e delle imprese dell’Unione, creando posti di lavoro e stimolando l’innovazione (una su tutte lo sviluppo di sistemi di Intelligenza artificiale, i quali per addestrare i propri algoritmi, e quindi per sfruttarne a pieno il potenziale, necessitano di enormi quantità di dati).</p>



<p>L’accento è posto in particolare sui dati raccolti in alcuni ambiti pubblici e in settori strategici, come la salute, l’ambiente, l’energia, la mobilità, la produzione industriale, i servizi finanziari.</p>



<p>Cruciale è poi il ruolo, e quindi la regolamentazione, dei cosiddetti intermediari (piattaforme online in cui gli utenti possono acquistare o vendere dati), per la costruzione di un ambiente competitivo, ma al tempo stesso neutro e non distorto da conflitti di interessi, per la condivisione dei dati.</p>



<h3 class="has-text-align-right"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Data Act</mark></strong></h3>



<p>Questo nuovo regolamento (in via di definitiva approvazione) disciplinerà la condivisione dei dati generati dall&#8217;uso di prodotti connessi o di servizi correlati (per esempio Internet of Things e macchinari industriali), chiarendo potenzialità, modalità, limiti e condizioni di utilizzo di tali dati.</p>



<p>Secondo uno studio della Commissione Europea, infatti, l&#8217;80% dei dati industriali raccolti da IoT, sensoristica e, in generale, da prodotti connessi giace inutilizzato. Poiché, evidentemente (e noi lo vediamo sempre più spesso), l&#8217;innovazione è sempre più data-driven, ossia guidata dai dati, occorre creare il contesto corretto, solido ed equo perché questo patrimonio non si disperda, ma stimoli sempre più la crescita dell’economia digitale europea.</p>



<p>L’applicazione del Regolamento potrà peraltro consentire agli utenti, direttamente, di accedere e verificare i dati generati dall’utilizzo di prodotti connessi (circostanza che, ad oggi, difficilmente avviene o, addirittura, è richiesta).</p>



<p>Dall’altra parte, apre allo sviluppo di nuovi servizi, in particolare nel campo dell&#8217;intelligenza artificiale, grazie alla possibilità di condivisione e riutilizzo dei dati industriali, introducendo al contempo rigorose disposizioni in merito alla protezione dei segreti industriali e divieti di condotte anticoncorrenziali e di reverse engineering.</p>



<h3 class="has-text-align-right"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Data Altruism</mark></strong></h3>



<p>Perché tutto ciò che il Legislatore europeo ha immaginato possa avverarsi, occorre agevolare la condivisione dei dati (personali e non).</p>



<p>L’espressione “altruismo dei dati” (“<em>data altruism</em>”), utilizzata per la prima volta all’interno del Data Governance Act, si riferisce alla condivisione volontaria e all’uso dei dati – a seguito di consenso da parte degli interessati o di autorizzazione dei titolari – a titolo gratuito, per scopi di interesse generale (quali, per esempio: sanità, lotta ai cambiamenti climatici, miglioramento della mobilità, miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, elaborazione di politiche pubbliche, ricerca scientifica).</p>



<p>Il Regolamento stabilisce requisiti particolari che devono essere posseduti dalle organizzazioni che intendono raccogliere dati con scopi altruistici, e prevede l’istituzione di apposite Autorità di controllo, con il compito di mantenere un apposito registro e monitorare le attività di queste organizzazioni.</p>



<h3 class="has-text-align-right"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Data Spaces</mark></strong></h3>



<p>Per promuovere la disponibilità e la condivisione sicura dei dati, nonché un loro effettivo riutilizzo, è prevista l’istituzione di “data spaces”.</p>



<p>Gli “<em>European Data Spaces</em>” sono considerati come veri e propri “mercati unici dei dati”: sono infrastrutture decentralizzate in cui i diversi attori (cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni, università, ecc.) possono condividere i propri dati e utilizzare i dati di altri in modo sicuro e affidabile, seguendo una governance, meccanismi organizzativi, normativi e tecnici comuni e condivisi.</p>



<p>L&#8217;obiettivo è quello di promuovere la collaborazione e l’innovazione, creando ecosistemi di dati coerenti, in settori strategici dell’economia europea, come l&#8217;industria manifatturiera, l&#8217;agricoltura, la sanità, la mobilità, l’energia, l’agricoltura, e superando gli attuali ostacoli legati all’accesso, alla portabilità e all&#8217;interoperabilità dei dati, garantendo al contempo il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, dei segreti industriali e della concorrenza.</p>



<p>I data spaces mirano quindi a collegare e mettere a fattor comune dati attualmente frammentati e dispersi provenienti da vari ecosistemi, attraverso un ambiente informatico interoperabile e affidabile e un insieme di regole (di rango primario e quindi legislativo, amministrativo e infine contrattuale) che determinano i diritti di accesso e di utilizzo dei dati dei diversi attori.</p>



<h3><strong>Conclusioni</strong></h3>



<p>Attraverso gli strumenti che abbiamo rapidamente descritto, si profilano all’orizzonte scenari molto interessanti, che pongono l’Unione europea, e i suoi cittadini, in una prospettiva innovativa e innovatrice.</p>



<p>A dispetto delle tendenze che sino ad oggi hanno governato i mercati, si promuove (finalmente!) la condivisione, la collaborazione e la fiducia tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche, con l’obiettivo dichiarato di creare “il tessuto fondamentale di un&#8217;economia europea dei dati interconnessa e competitiva” e favorire lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi basati sui dati, nel quadro di una regolamentazione sempre attenta alla Persona.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali sono le strade per un futuro sostenibile del retail e del manufacturing?</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/futuro-sostenibile-retail-manufacturing-digitalizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 16:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1380</guid>

					<description><![CDATA[lo scopriremo domani, all&#8217;evento &#8220;SOStenibilità. DIGITALizzazione. SERVICEinnovation.&#8221; che si terrà a Villorba (TV) a partire dalle 17.30. Sarà l&#8217;occasione per esplorare: la Digital Service Innovation nel manufacturing e retail esempi concreti in Italia e in UK suggerimenti per evitare errori e adottare strategie vincenti esperienze, consigli e buone prassi (tips &#38; tricks) Tra i relatori [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>lo scopriremo domani, all&#8217;evento &#8220;<strong>SOStenibilità. DIGITALizzazione. SERVICEinnovation.</strong>&#8221; che si terrà a Villorba (TV) a partire dalle 17.30.</p>



<p>Sarà l&#8217;occasione per esplorare:</p>



<ul><li>la Digital Service Innovation nel manufacturing e retail</li><li>esempi concreti in Italia e in UK</li><li>suggerimenti per evitare errori e adottare strategie vincenti</li><li>esperienze, consigli e buone prassi (tips &amp; tricks)</li></ul>



<p></p>



<p>Tra i relatori ci sarà anche l&#8217;<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Avv. Oscar Paolo Legnani</mark></strong>; parleremo di nuove relazioni, abilitate dalla tecnologia, dai processi e (udite udite!) dalle nuove normative europee in corso di emanazione.</p>



<p>Preparati per un&#8217;immersione nell&#8217;innovazione sostenibile: We never stop innovating!</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" width="907" height="778" src="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2023/10/Screenshot-2023-10-25-184101.png" alt="" class="wp-image-1382" srcset="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2023/10/Screenshot-2023-10-25-184101.png 907w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2023/10/Screenshot-2023-10-25-184101-300x257.png 300w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2023/10/Screenshot-2023-10-25-184101-768x659.png 768w" sizes="(max-width: 907px) 100vw, 907px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sconfiggere i dark patterns con il Legal Design!</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/dark-patterns-legal-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 09:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1376</guid>

					<description><![CDATA[Nel mondo digitale, sempre più competitivo, le aziende si affidano in prima battuta al design delle proprie interfacce web per catturare l&#8217;attenzione degli utenti e influenzare i loro comportamenti. Tuttavia alcune di queste pratiche sfruttano modelli e design ingannevoli per “manipolare” la volontà degli utenti. Questi schemi manipolatori – chiamati dark pattern o deceptive pattern [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel mondo digitale, sempre più competitivo, le aziende si affidano in prima battuta al design delle proprie interfacce web per catturare l&#8217;attenzione degli utenti e influenzare i loro comportamenti.</p>



<p>Tuttavia alcune di queste pratiche sfruttano modelli e design ingannevoli per “manipolare” la volontà degli utenti. Questi schemi manipolatori – chiamati dark pattern o deceptive pattern &#8211; possono compromettere la fiducia dei consumatori, oltreché violare le normative italiane ed europee che mirano a tutelare gli utenti.</p>



<p>Come poter ovviare a tutto questo? Noi una soluzione l’abbiamo individuata.</p>



<p>Ma andiamo con ordine.</p>



<h3><strong>Cos&#8217;è un Dark Pattern?</strong></h3>



<p>Un “dark pattern” è un&#8217;interfaccia o un design che induce l&#8217;utente a compiere azioni non desiderate o involontarie, potenzialmente anche dannose, o a prendere decisioni anche contro il proprio interesse e a favore del titolare del sito/prodotto digitale, utilizzando tecniche manipolative.</p>



<p>Esempi comuni di deceptive patterns includono:</p>



<ul><li>l&#8217;uso di colori e design accattivanti per attirare l&#8217;attenzione degli utenti verso determinati elementi;</li><li>la creazione di urgenza, artificiale e non reale, attraverso timer o notifiche che, facendo leva sulla sfera emotiva delle persone, incoraggiano le persone ad agire rapidamente senza valutare compiutamente le conseguenze della propria azione;</li><li>l&#8217;utilizzo di opzioni pre-selezionate che indirizzano gli utenti verso scelte che potrebbero non essere nel loro interesse;</li><li>l’inserimento nel carrello di prodotti non necessari o comunque non selezionati dall’utente;</li><li>l&#8217;iscrizione a servizi a pagamento senza una descrizione chiara dei relativi termini e condizioni.</li></ul>



<p></p>



<p>Pensiamo a quante volte abbiamo tentato di disiscriverci da un servizio di newsletter oppure a cancellare il nostro account su un sito di e-commerce, ma poi abbiamo desistito, perché riuscire a trovare il percorso giusto per arrivare al nostro obiettivo è stata una impresa titanica (e non siamo comunque riusciti a raggiungere l’obiettivo).</p>



<p>Tutto questo crea frustrazione nell’utente e una relazione negativa con l’Impresa, oltreché non essere coerente con il dettato normativo, italiano ed europeo, in materia di pratiche commerciali sleali e aggressive (cfr. Direttiva 2005/29/CE e sua Legge di recepimento, che ha aggiornato di conseguenza il D. Lgs. n. 205/2005 &#8211; Codice del Consumo) tutela dei consumatori e protezione dei dati personali (cfr. Reg. UE 2016/679 – GDPR e Linee Guida EDPB 03/2022 ver. 2.0 adottate lo scorso 14.02.2023).</p>



<h3><strong>Come sconfiggere i dark patterns?</strong></h3>



<p>Se ci seguite da qualche tempo, avrete capito che il Legal Design ha fatto breccia (professionalmente) nei nostri cuori.</p>



<p>Il Legal Design è una disciplina che combina il rigore del diritto e i processi di design thinking per creare soluzioni creative e innovative, che siano comprensibili, accessibili e contemporaneamente rispettose delle normative.</p>



<p>Nel contesto dei dark/deceptive patterns, il Legal Design si concentra proprio sull&#8217;elaborazione di interfacce e comunicazioni che, pur nel rispetto della visione business oriented di chi opera professionalmente online, evitino però di indurre gli utenti ad adottare comportamenti inconsapevoli, indesiderati o fuorvianti, attraverso l’applicazione concreta dei seguenti principi:</p>



<ul><li><em>trasparenza e chiarezza</em>: le interfacce devono essere progettate e le informazioni devono essere presentate in modo chiaro, con parole facilmente comprensibili, organizzando anche gerarchicamente le informazioni ed eliminando le ambiguità che potrebbero confondere gli utenti;</li><li><em>consenso consapevole ed informato</em>: soprattutto per quanto riguarda il lecito trattamento di dati personali, è fondamentale che gli utenti siano messi nella condizione di comprendere appieno quali e quanti dati stanno affidando al titolare del trattamento (ossia il soggetto che gestisce il sito web, per esempio), di comprendere il “come” e il “perché” del trattamento (ossia finalità e mezzi). Esempi di azioni che dovrebbero essere del tutto evitate sono la preselezione di caselle di consenso all’iscrizione a un servizio di newsletter, l’inserimento automatico di una estensione di garanzia opzionale all’interno del carrello in un e-commerce, la necessità di un opt-out per l’installazione di cookie;</li><li><em>usercentricity nella fase di progettazione</em>: comprendere i bisogni, i desideri e le capacità degli utenti è fondamentale per creare un&#8217;interfaccia che li supporti, senza manipolarli;</li><li><em>empowerment degli utenti</em>: occorre fornire agli utenti tutti gli strumenti e le informazioni che consentano loro di prendere decisioni consapevoli. Per esempio le interfacce possono fornire spiegazioni chiare e facili da comprendere sui termini e le condizioni, offrire funzionalità di confronto dei prezzi o di revisione dei prodotti, e permettere agli utenti di controllare e gestire le proprie preferenze.</li></ul>



<p></p>



<p>Tutto questo in un processo iterativo e interdisciplinare, in cui le risposte e i feedback degli utenti vengono monitorati e analizzati da diverse professionalità (dal mondo del web design, del diritto, della psicologia, della filosofia, del neuromarketing), per garantire la compliance etica e legale delle interfacce digitali, pur mantenendone tutta la loro efficacia dal punto di vista commerciale.</p>



<h3><strong>Il ruolo fondamentale del Legal Design</strong></h3>



<p>I deceptive patterns rappresentano una sfida significativa nel contesto digitale: consentono, malignamente, di ottenere “grandi” risultati nel breve periodo, minando tuttavia nello stesso tempo la fiducia degli utenti e violando le normative italiane ed europee. I risultati sono disastrosi nel medio/lungo periodo non solo per la singola azienda, ma per tutto il sistema digitale, che rischia di essere qualificato come scorretto e sleale.</p>



<p>Tuttavia il Legal Design offre un approccio innovativo per affrontare questa problematica, favorendo la creazione di interfacce digitali efficaci, ma compliant dal punto di vista normativo ed etico.</p>



<p>Crediamo fermamente che solamente lavorando con etica e trasparenza nei confronti dei propri interlocutori si possano ottenere buoni, se non ottimi, risultati di lungo periodo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business Angels: acceleratori d&#8217;innovazione e crescita</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/business-angels-acceleratori-innovazione-crescita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 14:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[Negli ultimi anni il ruolo dei Business Angel è emerso come un catalizzatore fondamentale per l&#8217;imprenditorialità, l&#8217;innovazione e la crescita economica in Italia e in Europa. Queste persone &#8211; spesso imprenditori e imprenditrici di successo o ex titolari di impresa, professioniste e professionisti esperti o manager in attività con risorse finanziarie &#8211; investono e mettono [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Negli ultimi anni il ruolo dei Business Angel è emerso come un catalizzatore fondamentale per l&#8217;imprenditorialità, l&#8217;innovazione e la crescita economica in Italia e in Europa. Queste persone &#8211; spesso imprenditori e imprenditrici di successo o ex titolari di impresa, professioniste e professionisti esperti o manager in attività con risorse finanziarie &#8211; investono e mettono a disposizione il proprio capitale, le proprie competenze, i loro network e la loro esperienza a favore di startup in fase iniziale, fornendo loro le risorse necessarie per affrontare al meglio un mercato sempre più competitivo.</p>



<p>Noti anche come ‘<em>investitori informali in capitali di rischio</em>’ o ‘<em>angel investors</em>’, questi soggetti svolgono un ruolo fondamentale nel supportare e sostenere le start-up più promettenti durante le loro prime fasi, che sono, tipicamente, le più critiche.</p>



<p>Il coinvolgimento dei Business Angel nei progetti innovativi va spesso oltre il “mero” sostegno finanziario (che rimane fondamentale), perché spesso forniscono anche una preziosa guida strategica e connessioni con il settore mediante contatti e conoscenze specifiche.</p>



<p>Se i rendimenti finanziari sono senza dubbio un aspetto cruciale di questa forma di investimento, l&#8217;impatto dei Business Angel va ben oltre i guadagni economici. Infondendo alle startup capitali, competenze e tutoraggio, i Business Angel contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e alla crescita complessiva dell&#8217;economia.</p>



<p>Ciò che distingue i Business Angel dagli investitori tradizionali è, infatti, la loro propensione ad assumersi rischi potenzialmente molto alti (assumendo al 100% la qualifica di “socio” della start up in una fase ancora embrionale della sua crescita) in cambio di ritorni potenzialmente più elevati.</p>



<p>A differenza delle società di <em>venture capital</em>, che spesso hanno criteri di investimento rigidi e codificati, i Business Angel hanno inoltre la flessibilità necessaria per prendere decisioni rapide e sostenere imprese in fase iniziale che potrebbero non avere ancora un curriculum comprovato. Questa mentalità di assunzione del rischio, unita a una visione a lungo termine, allinea i Business Angel all&#8217;essenza stessa del rischio di impresa.</p>



<p>Animati e spesso spinti dall’approccio ‘<em>give back</em>’ sono fautori di una forma di investimento che consente di supportare aziende altamente innovative e con un ottimo potenziale di successo.</p>



<h3><strong>Italia: un ambito in crescita per i <em>Business Angel</em></strong></h3>



<p>Con il suo storico spirito imprenditoriale e la sua ricca storia di innovazione, l’Italia sta diventando un Paese sempre più interessante per i Business Angel, anche stranieri, in cerca di opportunità di investimento. Il Paese vanta un&#8217;ampia gamma di start-up promettenti in vari settori, tra cui la tecnologia, la moda e le energie rinnovabili. Inoltre, incentivi fiscali favorevoli e iniziative governative volte a promuovere l&#8217;innovazione hanno ulteriormente incoraggiato gli investimenti dei Business Angel in Italia. Si stima che i capitali investiti complessivamente dai Business Angel italiani, nel solo 2021, ammontasse a 93,3 milioni di Euro.</p>



<p>Una delle caratteristiche uniche del contesto italiano dei Business Angel è la presenza di reti e associazioni consolidate dedicate a mettere in contatto gli investitori con le startup più promettenti. Queste Organizzazioni fungono da piattaforma per l’incontro tra imprenditori e potenziali investitori, creando un ambiente favorevole alla collaborazione, allo scambio e alla crescita.</p>



<h3><strong>Ma come si concretizza l’apporto del <em>Business Angel</em> all’interno della start up?</strong></h3>



<p>Strumento principale è <mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">l<strong>’ACCORDO DI INVESTIMENTO</strong></mark><strong>.</strong></p>



<p>Questo documento racchiude gli strumenti, le indicazioni, le condizioni alle quali l’investitore concede il suo investimento, e le nuove regole che, necessariamente, dovranno esistere tra i nuovi soci (i cosiddetti patti parasociali).</p>



<p>Le clausole tipiche dei contratti di investimento, infatti sono:</p>



<ul><li>clausola “<em>drag along</em>” (o diritto di trascinamento) che consente al socio di maggioranza di obbligare gli altri soci a vendere le proprie quote o azioni, “trascinandole” con sé nella vendita senza possibilità di obiezione da parte di questi ultimi, consentendo al nuovo investitore di acquistare la totalità delle quote/azioni sociali, ovviamente a un prezzo maggiore (rispetto alla vendita delle singole quote vendute separatamente);</li><li>clausola di “<em>tag along</em>” (o patto di co-vendita) in virtù della quale i soci di minoranza possono pretendere che il nuovo investitore (in trattativa con il socio di maggioranza) acquisti anche le loro quote/azioni, alle medesime condizioni offerte al socio di maggioranza;</li><li>clausole di anti-diluizione, in forza delle quali, in caso di ingresso di nuovi investitori (e quindi nuova liquidità nella società), la partecipazione del Business Angel non venga “diluita”, ma mantenga pressoché la propria consistenza, o non scenda oltre determinate soglie prefissate;</li><li>clausole di <em>liquidation preference</em>, grazie alle quali al socio finanziatore – in determinati casi &#8211; potrà essere riconosciuta la preferenza, rispetto agli altri soci, nella liquidazione della propria partecipazione (quindi riceverà l’intero valore della sua quota prima che altri, investitori e/o founder, ricevano il loro corrispettivo), ovvero il diritto a ricevere una cifra ulteriore rispetto a quanto investito;</li><li>opzioni <em>put</em> e <em>call</em>, che concedono al Business Angel (nel primo caso) il diritto di vendere la propria partecipazione sociale alla scadenza di un termine prestabilito o al verificarsi di un determinato evento, ovvero il diritto di acquistare (nel secondo caso) la partecipazione di un altro socio, in qualsiasi momento, alle condizioni e nei termini stabiliti al momento della sottoscrizione dell’accordo di investimento;</li><li>patti relativi alla <em>governanc</em>e della società, come il diritto del Business Angel a nominare o a essere nominato nell’organo amministrativo della start up, il diritto di essere consultato obbligatoriamente, ovvero la previsione di particolari maggioranze “rafforzate” in sede di Assemblea dei Soci per l’adozione di particolari decisioni.</li></ul>



<p></p>



<p>Per quella che è la nostra esperienza, questo è il “campo di battaglia” sul quale, spesso, i due fronti (founders e Business Angel) si scontrano.</p>



<p>Questo perché a monte e a valle dell’investimento vi è la necessità di compiere scelte anche strategiche (come, per esempio, la protezione degli asset di proprietà intellettuale e industriale, la valorizzazione delle risorse umane, la quantificazione delle risorse ed energie che founders e Business Angel dovranno dedicare all’avventura imprenditoriale), che spesso non vengono affrontate con le necessarie cautele, tempistiche, predisposizione anche d’animo.</p>



<p>Questo è il motivo per cui spesso proponiamo a Business Angel e Fouders di formalizzare, prima ancora di intavolare le trattative vere e proprie per la definizione dei termini dell’accordo di investimento, un altro, diverso accordo, che delinei il <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">percorso</mark></strong> che dovranno fare i futuri “soci” per diventare effettivamente tali, e che fissi i criteri e le linee guida, in via preventiva, di gestione della trattativa e di eventuali, potenziali conflitti (diligenza, trasparenza, correttezza, riservatezza, assertività, ecc.).</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p>I Business Angels, in Italia e in Europa, sono una grande opportunità grazie al loro intuito, alla loro lungimiranza e alla fiducia, per guidare e supportare nuovi progetti innovativi verso traguardi luminosi.</p>



<p>Come investitori e guide esperte, i Business Angel possono rappresentare un’opportunità fondamentale per le startup in fase iniziale, fornendo loro le risorse (economiche, di esperienza, di visione e di networking) necessarie per avviare la propria attività di impresa, assistiti e guidati da un socio esperto. Svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di una cultura dell&#8217;imprenditorialità, ispirando le future generazioni di innovatori.</p>



<p>È fondamentale quindi stabilire regole chiare e trasparenti che guidino i rapporti tra questi “mentor” e i giovani imprenditori, affinché il progetto imprenditoriale, così condiviso, possa “spiccare il volo”!</p>



<p></p>
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		<title>Data Privacy Framework: cos&#8217;è e perché è fondamentale?</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/data-privacy-framework-perche-e-fondamentale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 14:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Dopo anni di incertezze in tema di trasferimento dei dati personali tra UE e USA, possiamo finalmente intravedere una ripresa, o per alcuni un nuovo inizio, del traffico intercontinentale di dati tra i due continenti, grazie alla nascita di un nuovo accordo transatlantico: il Data Privacy Framework. Lo scorso 10 luglio, la Commissione Europea ha [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dopo anni di incertezze in tema di trasferimento dei dati personali tra UE e USA, possiamo finalmente intravedere una ripresa, o per alcuni un nuovo inizio, del traffico intercontinentale di dati tra i due continenti, grazie alla nascita di un nuovo accordo transatlantico: il Data Privacy Framework.</p>



<p>Lo scorso 10 luglio, la Commissione Europea ha infatti annunciato l’adozione della decisione di adeguatezza, denominata EU-U.S. Data Privacy Framework, affermando che il nuovo quadro normativo statunitense garantisce adeguata protezione ai diritti e alle libertà degli “Interessati” europei.&nbsp;</p>



<p>Era dal luglio del 2020 che fiduciosi auspicavamo a un epilogo positivo e chiarificatore sui rapporti tra le due realtà internazionali.</p>



<p>Di fatto a seguito della sentenza della Corte di Giustizia sul caso “Schrems II”, che aveva definito invalido il Privacy Shield tra UE e USA, ha regnato un clima di incertezza e precarietà in tema di trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti.</p>



<h3><strong>Ma come si è giunti a questa decisione?</strong></h3>



<p>Il GDPR, definendo i criteri e i principi da adottare per il trasferimento di dati personali oltre i confini UE, ha stabilito che questi possono transitare senza necessità di ulteriore particolare rigore in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di garanzie adeguate da parte dell’organizzazione, residente in territorio extra-UE, ricevente i dati personali (quali per&nbsp;esempio clausole contrattuali standard o norme vincolanti d’impresa).</p>



<p>Nel luglio 2020 la Corte di Giustizia Europea (appunto con la decisione “<em>Schrems II</em>”), aveva dichiarato inadeguato il cosiddetto “<em>Privacy Shield</em>”, ossia la precedente decisione di adeguatezza dell’ordinamento statunitense rispetto ai principi e ai valori prescritti dal GDPR (il caso prendeva l’avvio dal ricorso di Maximilian Schrems al Garante irlandese contro Facebook e il trasferimento dei propri dati trattati tramite il social network negli USA, proprio a causa dell’assenza delle opportune protezioni e garanzie contenute nell’ordinamento statunitensi, ritenute non adeguate né equivalenti a quelle predisposte dal GDPR).</p>



<p>In particolare, si è ritenuto che il Privacy Shield non avesse adeguatamente preso in considerazione tutte quelle normative statunitensi che, in nome della sicurezza nazionale e dell’interesse pubblico nazionale e federale, consentiva alle Autorità statunitensi di accedere ai dati personali degli interessati europei trattati da soggetti residenti sul suolo americano. Ciò, a discapito e in spregio alle tutele prestate dal GDPR a favore delle persone.</p>



<h3><strong>Qual è stato l’impatto di tale decisione?</strong><strong></strong></h3>



<p>Nei fatti, da un giorno con l’altro, molte società statunitensi (pensiamo a tanti fornitori di servizi in cloud, che sono di matrice americana), insieme ai loro clienti e fornitori europei, si sono ritrovate a non poter più dialogare o a dover contrattualizzare complesse misure organizzative e di sicurezza, in conseguenza del venir meno del Privacy Shield.</p>



<p>Nell’immediato lo scenario è quindi apparso allarmante e destabilizzante: era impensabile, per imprese e Pubblica amministrazione, eliminare qualsiasi servizio che, anche teoricamente, potesse comportare un trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti.</p>



<p>Sia le società extra-UE che quelle europee hanno avuto bisogno di tempo per riorganizzarsi e adattarsi al nuovo assetto legislativo. Molte società straniere hanno trasferito i propri server e sedi presso i territori UE, mentre altre hanno deciso di adottare altre basi giuridiche in attesa di un nuovo accordo transatlantico.</p>



<h3><strong>In cosa consiste il Data Privacy Framework?</strong><strong></strong></h3>



<p>In base al Data Privacy Framework e a partire dal 10 luglio 2023, il trasferimento di dati personali dall’Unione Europea verso le organizzazioni residenti negli Stati Uniti può avvenire sulla base della sola decisione di adeguatezza, senza necessità di ulteriori adempimenti previsti dal GDPR a carico dei titolari residenti in paesi extra UE e non “adeguati” (di nuovo, clausole contrattuali standard e norme vincolanti d’impresa).</p>



<p>Perché ciò accada, tali soggetti devono essere ricompresi nella cosiddetta <a href="https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search" target="_blank" rel="noopener">&#8216;Data Privacy Framework List&#8217;</a>, a seguito di un programma di (auto)certificazione del rispetto dei principi e dei valori espressi dal GDPR (in particolare dal suo art. 5: dovere di adeguata informativa, trasparenza, integrità dei dati, limitazione delle finalità, responsabilizzazione anche in caso di affidamento di alcune attività di trattamento a terzi responsabili esterni).</p>



<p>Il nuovo accordo prevede poi una serie di novità, volte tutte a rafforzare le tutele degli interessati europei nei confronti delle Autorità statunitensi, in particolare è stata introdotta una limitazione all’accesso dei dati da parte dei servizi di intelligence statunitensi, i quali dovranno agire secondo stretta necessità e proporzionalità.</p>



<p>Sarà inoltre istituito un Tribunale di Revisione sulla Protezione dei Dati (Data Protection Review Court), accessibile a tutti i soggetti UE anche per il tramite delle proprie Autorità Garanti.</p>



<p>Inoltre, il funzionamento del Data Privacy Framework sarà soggetto a revisioni periodiche (la prima, già nel 2024) da parte della Commissione Europea, insieme ai rappresentanti delle Autorità europee per la protezione dei dati e alle rispettive Autorità statunitensi.</p>



<h3><strong>Questo nuovo accordo può dirci soddisfatti?</strong><strong></strong></h3>



<p>Se “oltreoceano” le aziende (soprattutto le cosiddette Big Tech: Meta, Google, Amazon e via dicendo) hanno accolto con entusiasmo il Data Privacy Framework, nel nostro “Vecchio Continente” le perplessità non sono mancate.</p>



<p>Per alcuni il tema (principale) dell’invasività dei programmi di sorveglianza degli USA (pensiamo alle attività di sorveglianza di massa della National Security Agency) tornerà a riproporsi: anche se dovranno essere attuate nel necessario rispetto del principio di accesso ai dati “proporzionato”, la nozione di “proporzionalità” &nbsp;fatta propria dalle Autorità USA potrebbe non risultare conforme a quanto stabilito dall’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione o essere interpretata estensivamente.</p>



<h3><strong>Cosa possiamo aspettarci?</strong><strong></strong></h3>



<p>Il rapporto tra Vecchio e Nuovo Continente è, spesso, complesso e al centro di diversi dibattiti.</p>



<p>Tuttavia, il Mondo è sempre più interconnesso ed era più che necessario garantire flussi sicuri UE-USA per i dati personali.</p>



<p>Anche se non c’è dubbio che la “tenuta” di questo quadro dipenderà quasi esclusivamente dalla volontà reale delle autorità statunitensi di mantener fede agli impegni presi</p>



<blockquote class="wp-block-quote has-text-align-center"><p>“<em>per dare fiducia ai cittadini che i loro dati sono al sicuro, per approfondire i legami economici tra l’UE e gli Stati Uniti e allo stesso tempo per riaffermare i nostri valori condivisi</em>”</p><p>(Ursula von der Leyen)</p></blockquote>



<p>quel che è certo &#8211; oggi &#8211; è che l’adozione del Data Privacy Framework, e il suo rispetto da parte delle organizzazioni statunitensi, è un passaggio cruciale e fondamentale per garantire la tutela dei diritti alla protezione dei dati personali di tutti gli individui in un mondo sempre più digitale.<a id="_msocom_1"></a></p>
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		<title>&#8220;Nuove Relazioni&#8221; &#8211; Osare e Riusare per nuove opportunità!</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/legnanilegal-com-osare-nuove-relazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 13:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
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					<description><![CDATA[Cosa può significare il verbo &#8220;osare&#8221;, per i Professionisti? E cosa significa per noi di LegnaniLegal? Dall&#8217;Innovazione, alla tecnologia che abilita &#8220;nuove relazioni&#8221;, alle nuove relazioni che abilitano nuovi modi di essere Professionisti. Di questo (e molto altro!) parleremo mercoledì 5 luglio durante il Talk dal titolo (già di per sé) accattivante: &#8220;OSARE E RIUSARE [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Cosa può significare il verbo &#8220;osare&#8221;, per i Professionisti?</p>



<p>E cosa significa per noi di LegnaniLegal?</p>



<p>Dall&#8217;Innovazione, alla tecnologia che abilita &#8220;nuove relazioni&#8221;, alle nuove relazioni che abilitano nuovi modi di essere Professionisti.</p>



<p>Di questo (e molto altro!) parleremo mercoledì 5 luglio durante il Talk dal titolo (già di per sé) accattivante: &#8220;OSARE E RIUSARE &#8211; come i materiali possono rigenerare la creatività nel Design&#8221;.</p>



<p>We never stop innovating!</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" width="638" height="388" src="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2023/07/Invito_Talk_5luglio2023-coda.jpg" alt="" class="wp-image-1360" srcset="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2023/07/Invito_Talk_5luglio2023-coda.jpg 638w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2023/07/Invito_Talk_5luglio2023-coda-300x182.jpg 300w" sizes="(max-width: 638px) 100vw, 638px" /></figure></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Intelligenza Artificiale sostituirà l&#8217;essere umano?</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/intelligenza-artificiale-competenze-umane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 17:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Così come la società corre spinta dall’innovazione, anche il mondo del lavoro sta cambiando velocemente sotto diversi punti di vista. Il rafforzamento di nuove sensibilità e attitudini, lo sviluppo di nuovi approcci e la situazione pandemica che ha accelerato i processi hanno portato molte persone a cambiare il modo in cui lavorano, in alcuni casi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Così come la società corre spinta dall’innovazione, anche il mondo del lavoro sta cambiando velocemente sotto diversi punti di vista.</p>



<p>Il rafforzamento di nuove sensibilità e attitudini, lo sviluppo di nuovi approcci e la situazione pandemica che ha accelerato i processi hanno portato molte persone a cambiare il modo in cui lavorano, in alcuni casi rivedendo le proprie priorità personali e professionali.</p>



<p>Quello che sta già succedendo è che si cerca di lavorare sempre più per uno scopo e seguendo una passione: si parla di <em>purpose</em> aziendale ma anche personale, magari mettendo il fattore economico al secondo posto. Viene ricercato l’equilibrio tra lavoro e altri ambiti della propria vita e l’aggiornamento continuo in alcuni casi può avere maggior peso rispetto all’esperienza, insieme alle competenze digitali.<br>Infatti uno dei fattori determinanti di questo processo è proprio la tecnologia, con l’intelligenza artificiale (IA) come protagonista assoluta.</p>



<p>Si tratta di un argomento vasto, con enormi potenzialità e per questo controverso: l’IA è destinata a cambiare il mondo per come lo conosciamo, offrendo soluzioni innovative e velocizzando molti processi. Abbiamo assistito a svariate soluzioni in cui l’intelligenza artificiale si è rivelata perfettamente in grado di svolgere una sequenza di compiti e attività più o meno elementari con una velocità elevatissima. L&#8217;IA ha dimostrato di essere estremamente efficace nell&#8217;automatizzare compiti ripetitivi e procedimenti complessi: questa capacità può portare a notevoli miglioramenti di efficienza e produttività nelle organizzazioni.</p>



<p>Secondo uno studio del Parlamento Europeo, il 14% dei posti di lavoro nei paesi dell’OCSE sono automatizzabili e un altro 32% dovrebbe affrontare cambiamenti sostanziali.</p>



<h2>Ma questo significa che l’IA sostituirà l’essere umano?</h2>



<p>Crediamo di <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">no</mark></strong>, per un duplice ordine di ragioni.</p>



<p>La prima è che l’IA (e in particolare i sistemi di LLM – Large Language Models) è sì intelligenza, ma priva di coscienza. È un raffinato algoritmo che trova correlazioni statistiche all’interno di sequenze di numeri e dati, senza la “sensibilità” (tutta umana) di percepire e comprendere i concetti astratti che sottostanno alle stringhe numeriche elaborate.</p>



<p>La seconda, è che è proprio l’intelligenza umana che permette di decodificare i risultati a cui perviene quella artificiale: la potenza di calcolo e di analisi dell’IA mette a disposizione della persona informazioni elaborate velocemente (molto più velocemente rispetto a quanto qualunque essere umano potrebbe riuscire a fare), ma che devono essere interpretate e contestualizzate.</p>



<p>Sicuramente, l’impatto complessivo dell’IA sull&#8217;occupazione dipenderà da molti fattori, tra cui l&#8217;evoluzione delle tecnologie e degli stessi sistemi di IA, la capacità di adattamento e di apprendimento umano, e le scelte sistemiche, politiche ed economiche.</p>



<p>Tuttavia, siamo convinti che l’utilizzo consapevole di sistemi di IA possa soprattutto permettere alle persone di concentrarsi su compiti più creativi e strategici, migliorando l&#8217;efficienza complessiva del processo produttivo e aprendo a nuove opportunità di crescita.</p>



<p>Sebbene alcune mansioni possano essere automatizzate, ciò non porta necessariamente alla sostituzione dell&#8217;essere umano: al contrario, l&#8217;IA può diventare un’alleata preziosa che lavora in sinergia con le persone. Inoltre, molte applicazioni di IA sono progettate proprio per lavorare in collaborazione con gli esseri umani.</p>



<p>In ogni caso, le competenze umane come l&#8217;intuizione, la creatività, il pensiero critico, il problem solving, ma anche l’empatia, la comprensione emotiva rimangono fondamentali e di esclusivo appannaggio umano. Queste caratteristiche del pensiero e dell’intelligenza umani non possono essere sostituite, anzi emerge la possibilità di potenziarle grazie all’integrazione con le capacità analitiche e di calcolo dell&#8217;IA.</p>



<p>Non solo: l&#8217;implementazione dell&#8217;IA richiederà una riqualificazione delle persone che lavorano per adeguarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro.</p>



<p>Alcuni lavori tradizionali potrebbero essere ridisegnati o sostituiti, ma allo stesso tempo si apriranno nuove opportunità in settori emergenti legati alla stessa intelligenza artificiale.</p>



<p>Integrare sistemi di IA nelle attività lavorative, richiede un approccio oculato e strategico, tipico dell’agire umano: la formazione e l&#8217;aggiornamento delle competenze diventeranno sempre più cruciali per poter lavorare in modo efficace in collaborazione con l&#8217;IA, in tutti i settori.</p>



<p>Il controllo umano è poi ancora più fondamentale se si pensa alla necessità di dover gestire i rischi che la “rimessione” di alcune attività e decisioni aziendali ai sistemi di IA comporta.</p>



<p>Rischi che possono riguardare (solamente per fare degli esempi):</p>



<ul><li><strong>protezione del know how e della privacy</strong>: poiché l’utilizzo di sistemi di IA richiede necessariamente l&#8217;accesso e l&#8217;elaborazione di grandi quantità di dati, sia aziendali sia personali, è importante non solo assicurarsi che l&#8217;IA venga implementata in conformità con le normative applicabili, ma anche configurare adeguate misure tecniche, organizzative e tecnologiche per evitare trattamenti non corretti o accessi non autorizzati ai set di dati elaborati (è recente la notizia della violazione di moltissime credenziali di accesso al famoso applicativo ChatGPT, la cui divulgazione può portare a gravi conseguenze per la privacy degli individui, furti di identità e altri tipi di frodi);</li><li><strong>discriminazione e bias</strong>: gli algoritmi di IA possono essere portatori (inconsapevoli) di bias o discriminazione, in considerazione dei database sulla base dei quali l’IA è stata addestrata, selezionati senza la dovuta accuratezza o volutamente programmati per riflettere (e quindi perpetuare) distorsioni strutturali. È necessario quindi monitorare attentamente il funzionamento dell&#8217;IA (soprattutto in fase di addestramento) per identificare sul nascere eventuali possibili percorsi logici discriminatori e mitigare il rischio di bias;</li><li>il tema della <strong>responsabilità e responsabilizzazione dell’IA</strong>, che non è banale e solleva una serie di interrogativi, a partire dalla determinazione del soggetto (dotato, dal punto di vista giuridico, di &#8220;personalità&#8221;) al quale occorre risalire. Pensiamo al caso di un incidente in cui è coinvolta un’auto a guida autonoma: i danni devono essere ripagati dal proprietario dell’auto, dal costruttore o dal programmatore del sistema di guida?</li><li><strong>concorrenza sleale e vantaggio competitivo</strong>: la possibilità di elaborare una grande mole di informazioni, anche riguardanti propri competitor, potrebbe portare a distorsioni del mercato. In questo caso, la linea tra concorrenza sleale e acquisizione di un vantaggio competitivo è molto sottile.</li></ul>



<p></p>



<h3>AI + persona = alleanza strategica</h3>



<p>L&#8217;intelligenza artificiale sta certamente rivoluzionando il mondo del lavoro (e lo farà sempre più nel prossimo futuro), ma abbiamo una certezza: l’asse “<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Persona</mark></strong>” – come in tutti i processi innovativi – non può e non deve essere tralasciato, anzi deve essere sempre più valorizzato, per fare in modo che tecnologia e innovazione avanzino in maniera consapevole, etica e sostenibile.</p>



<p>La sostituzione totale dell&#8217;essere umano è un’idea forse un po’ distopica che va oltre la realtà attuale.</p>



<p>La collaborazione tra essere umano e macchina &#8211; se l’interazione viene gestita virtuosamente &#8211; è la chiave per ottenere risultati sorprendenti, consentendo di sfruttare al massimo il potenziale dell&#8217;IA nel mondo del lavoro.</p>



<p>L&#8217;IA, infatti, può migliorare l&#8217;efficienza, creare nuove opportunità e portare a ripensare alcune professioni, ma le competenze strettamente umane (e che ci rendono umani) rimangono insostituibili.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metaverso: verso l&#8217;infinito&#8230; ed oltre?</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/metaverso-verso-linfinito-e-oltre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 16:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1347</guid>

					<description><![CDATA[Parlare di Metaverso diventa sempre più popolare, ma darne una vera e propria definizione è tutt’altro che semplice. Il Metaverso è una versione “online” del mondo “offline”: un universo virtuale dove però gli utenti possono creare un proprio avatar, interagire in maniera immersiva e realistica tra e con l&#8217;ambiente che li circonda e con altri [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Parlare di Metaverso diventa sempre più popolare, ma darne una vera e propria definizione è tutt’altro che semplice.</p>



<p>Il Metaverso è una versione “online” del mondo “offline”: un universo virtuale dove però gli utenti possono creare un proprio avatar, interagire in maniera immersiva e realistica tra e con l&#8217;ambiente che li circonda e con altri utenti, acquistare beni virtuali e partecipare a eventi e attività. La definizione (forse) più completa di questo nuovo spazio relazionale è quella data da Matthew Ball<a id="_ftnref1" href="#_ftn1">[1]</a>, che definisce il Metaverso come</p>



<blockquote class="wp-block-quote"><p>“<em>una rete di massima scalabilità e interoperabile di mondi virtuali in 3D renderizzati in tempo reale, che possono essere vissuti in modo sincrono e persistente da un numero effettivamente illimitato di utenti con un senso individuale di presenza al loro interno, e che garantiscono la continuità dei dati relativi a identità, storia, diritti, oggetti, comunicazioni e pagamenti</em>.&#8221;</p></blockquote>



<h3><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Implicazioni legali</mark></h3>



<p>Le prime domande che sorgono (spontanee), legate al Metaverso (con la M maiuscola, consci del fatto che, oggi, non esiste un solo Metaverso, ma diverse interpretazioni e realizzazioni), sono di tipo legale: quale Legge dovrebbe governare il Metaverso? E chi la dovrebbe far rispettare? Chi avrà il controllo e gestirà i dati raccolti e le informazioni generate dagli utenti? Come verranno affrontate le questioni di sicurezza e privacy in queste tecnologie in continua evoluzione? Come si possono proteggere i diversi diritti di proprietà intellettuale (copyright, marchi, brevetti) all’interno di un Metaverso?</p>



<p>Come sempre, l’Innovazione è incredibilmente stimolante, e ci pone davanti a sfide non solo giuridiche, ma anche intellettuali, sociali, politiche ed economiche.</p>



<p>È necessario affrontare queste questioni in modo proattivo, per garantire che queste tecnologie possano essere utilizzate in modo sicuro e responsabile.</p>



<p>La “variabile” relativa alla governance (decentralizzata, necessariamente) del Metaverso è certamente una delle prime questioni da affrontare, e anche la più delicata. Imprese, utenti persone fisiche e Governi dovrebbero tutti contribuire alla costruzione dell’architettura giuridica del Metaverso, con la consapevolezza che ciascuno di questi soggetti ha un diverso ruolo e, quindi, responsabilità.</p>



<p>L’assenza di confini nazionali, la presenza di tanti attori portatori di interessi differenti e la necessaria ibridazione tra mondo fisico e mondo reale che contraddistingue il Metaverso sono i principali motivi per cui ipotizzare una regolamentazione delle rispettive e reciproche responsabilità e dei (simmetrici) doveri e sarà un’attività molto delicata, soprattutto in ambito:</p>



<ul><li><strong><em>dati personali</em></strong> e <strong><em>cybersecurity</em></strong>: l&#8217;interazione tra gli utenti nel Metaverso e tra di loro porta con sé, necessariamente, la raccolta e il trattamento di (una enorme mole di) dati personali. Saranno quindi necessarie regole per garantire la privacy e la protezione dei dati degli utenti, in un&#8217;ottica utente-centrica, e l&#8217;adozione di adeguate misure di sicurezza</li><li><strong><em>tutela dei contraenti deboli</em></strong> (ne abbiamo parlato anche <a href="https://www.legnanilegal.com/metaverso-la-nascita-di-un-nuovo-mercato/">qui</a>): sarà necessario stabilire norme per regolare le transazioni che avvengono del Metaverso, prevenire frodi, tassare le attività economiche e garantire la sicurezza degli utenti</li><li><strong><em>responsabilità civile</em></strong>: sarà necessario regolamentare casi e modi in cui individuare chi sia responsabile in caso di danni o violazioni commesse all&#8217;interno del Metaverso, sia in termini di azioni degli utenti sia di malfunzionamenti tecnici</li><li><strong><em>tutela degli utenti deboli </em></strong>(lavoratori, minoranze – soprattutto con riferimento alla possibilità di libera espressione del pensiero &#8211; persone con disabilità)</li></ul>



<p></p>



<h3><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Da dove partiamo?</mark></strong></h3>



<p>Il Metaverso è un sistema e una meta-realtà in espansione e in rapida, rapidissima trasformazione. Per questo è difficile avere una conoscenza approfondita di tutte le sue dinamiche, delle possibilità concrete, dei rischi e delle opportunità.</p>



<p>Pensare di poter l&#8217;elaborare, in tempi rapidi, una sua regolamentazione specifica ci pare un obiettivo difficilmente realizzabile, soprattutto senza il coinvolgimento (che a noi appare più che necessario) di esperti, autorità regolatorie, aziende e comunità interessate per sviluppare un quadro giuridico adeguato e adattabile al Metaverso.</p>



<p>Rispetto all’avvento di Internet e agli anni 2000, però, un vantaggio c’è, ed è dato dal framework e dal contesto regolatorio che si sta delineando a livello di Unione Europea (che, in questo senso, è pioniera e quasi visionaria), dato dall’intersezione e coordinamento tra:</p>



<ul><li>il Reg. UE 2016/679 (a tutti noto come GDPR)</li><li>il Regolamento UE su equità e trasparenza dei servizi di intermediazione online (n. 2019/1150)</li><li>il Regolamento UE sui mercati digitali (c.d. Digital Markets Act &#8211; DMA n. 2022/1925)</li><li>il Regolamento UE sui servizi digitali (c.d. Digital Services Act – DSA n. 2022/2065)</li><li>la proposta di regolamento sull’Intelligenza Artificiale, che proprio ieri ha ricevuto il “via libera” dal Parlamento Europeo e che dovrebbe essere adottato entro la fine di quest’anno.</li></ul>



<p></p>



<p>Queste normative, basate su un principio generale di responsabilizzazione, dovranno necessariamente essere la bussola per orientarci all’interno del complesso quanto sconosciuto meta-mondo del Metaverso.</p>



<p><em><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Stay tuned!</mark></em></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[1]</a> <sub>M. Ball, “<em>Metaverso. Cosa significa, chi lo controllerà, e perché sta rivoluzionando le nostre vite</em>”, 2022, Garzanti Srl</sub></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sfide e obiettivi di una tecnologia inclusiva</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/tecnologia-inclusiva-intelligenza-artificiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 16:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1327</guid>

					<description><![CDATA[“Non lasciare indietro nessuna persona” è uno dei 17 punti dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: il decimo obiettivo promuove l’inclusione sociale, economica, culturale, finanziaria e scolastica anche attraverso gli strumenti tecnologici. Ma cosa significa “inclusività”? Quando si parla di DE&#38;I (Diversity, Equity and Inclusion) si fa riferimento al quadro concettuale che promuove la costruzione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote has-text-align-center"><p></p><cite>“Non lasciare indietro nessuna persona”</cite></blockquote>



<p>è uno dei 17 punti dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: il decimo obiettivo promuove l’inclusione sociale, economica, culturale, finanziaria e scolastica anche attraverso gli strumenti tecnologici.</p>



<p>Ma cosa significa “<strong>inclusività</strong>”?</p>



<p>Quando si parla di DE&amp;I (Diversity, Equity and Inclusion) si fa riferimento al quadro concettuale che promuove la costruzione di un ambiente equo, rispettoso e accogliente per chiunque, a prescindere dalle differenze individuali e anzi riconoscendole e valorizzandole, così da massimizzare il potenziale di ogni persona coinvolta.</p>



<p>Le differenze considerate più impattanti e a cui gli interventi si rivolgono riguardano disabilità, etnia, generazione, genere, orientamento sessuale e religione.</p>



<p>La <strong>tecnologia</strong> non è un elemento che trascende la realtà, ma si innesta sui tessuti sociali ed è soggetta alle loro le dinamiche. Dovrebbe essere pensata innanzitutto per le persone, nella loro totalità: per questi motivi non può prescindere dai temi di DE&amp;I.</p>



<p>La necessità di una tecnologia che tenga conto delle questioni di <em>Diversity, Equity and Inclusion</em> è evidente quando si parla di Intelligenza Artificiale (<strong>Artificial Intelligence</strong> &#8211; AI).</p>



<p>Il tema dell’intelligenza artificiale, dei suoi limiti e del suo potenziale impatto sulle persone ha avuto gli onori della cronaca recente:</p>



<ul><li>da una parte, in considerazione della rapida diffusione di sistemi sempre nuovi e performanti di AI, in particolar modo quelli basati sul machine learning e quindi su algoritmi in grado di esplorare e studiare schemi di dati (maggiore è la quantità di questi dati, più raffinato sarà lo studio) e apprendere, in maniera autonoma, automatica e automatizzata da questi schemi, per poter predire alcuni comportamenti;</li><li>dall’altra, per la posizione assunta dal Garante Italiano per la protezione dei dati personali a marzo 2023, che ha interrotto, temporaneamente, l’accesso a ChatGPT (oggi già ripristinato) da parte degli utenti localizzati sul territorio italiano “sospendendo” il proprio giudizio su una possibile illegittimità dei trattamenti di dati personali effettuati da Open AI, società che ha programmato ChatGPT, proprio per il training dell’Intelligenza artificiale e durante il suo utilizzo da parte degli utenti.</li></ul>



<p></p>



<p>L’AI è stata spesso accusata di discriminazione: capita che le risposte fornite dai sistemi di Intelligenza artificiale contengano riferimenti razzisti, sessisti, abilisti (l’abilismo è la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità: si presuppone che tutte le persone abbiano un corpo senza disabilità e quindi questo è l’unico che viene considerato).</p>



<p>Ciò avviene perché il materiale, i data set su cui l’AI viene addestrata, è ricco &#8211; forse anche inconsapevolmente &#8211; di bias cognitivi (ossia di distorsioni delle valutazioni causate dal pregiudizio di chi valuta) e stereotipi, oltre a provenire solo da determinate zone del globo, o principalmente da un genere, ed escludendo quindi un’infinità di prospettive.</p>



<p>Ecco che emerge la necessità di correttivi e rimane fondamentale l’intervento umano.</p>



<p>La tecnologia, così come la natura, è neutra: non è buona o cattiva, quello che fa la differenza è l’utilizzo che ne viene fatto e quindi la <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">componente umana</mark></strong>.</p>



<p>Una tecnologia inclusiva è anche una tecnologia a cui chiunque possa accedere.</p>



<p>La tecnologia può e deve diventare uno strumento a favore dell’inclusione e dell’autonomia di persone con disabilità: può portare a un miglioramento della qualità della vita, può impattare positivamente sullo studio, sul lavoro, sulla riabilitazione di disabilità temporanee, sulle possibilità relazionali e comunicative.</p>



<p>Pensare a strumenti che facilitino l’inclusione non basta: si devono realizzare interventi che rendano la tecnologia raggiungibile e utilizzabile per ogni persona.</p>



<p>Questo tipo di educazione riguarda anche le generazioni più giovani: si deve favorire un processo dai primi anni di scuola che insegni a utilizzare la tecnologia in modo consapevole. Inoltre è fondamentale combattere gli stereotipi di genere legati alle materie STEM &#8211; science, technology, engineering and mathematics &#8211; ripensando i percorsi formativi e il canone delle discipline.</p>



<p>Ma l’accesso alle tecnologie e il loro pieno utilizzo da parte di chiunque rappresentano non solo un “dovere”, ma un vero e proprio “<strong>diritto</strong>” anche per le imprese, che attraverso i processi di trasformazione digitale possono abilitare nuove infrastrutture, nuove relazioni virtuose e vantaggiose e creare nuovi modelli di business.</p>



<p>Molti soggetti (imprenditori, filosofi, scienziati, legislatori) definiscono questo periodo di “rinascimento” tecnologico un punto cruciale: un momento normativamente decostruito, terreno fertile per costruire e ricostruire le regole di un mondo migliore, più moderno e più equo.</p>



<p>tuttavia, l’intersezione di temi che riguardano etica, responsabilità, libero mercato e libertà delle persone rendono l’argomento uno dei più controversi e difficili da regolamentare.</p>



<p>È, infatti, estremamente complesso definire, normativamente e “una volta per tutte” i confini, i limiti di utilizzo e le responsabilità delle nuove tecnologie e quindi dell’Intelligenza Artificiale, senza che questo sfoci in un limite allo sviluppo e al progresso tecnologico.</p>



<p>La natura dirompente di sistemi di intelligenza artificiale solleva delicate questioni in materia di privacy, diritti di proprietà intellettuale, responsabilità e responsabilizzazione, e desta preoccupazioni in merito alla potenziale difficoltà di riconoscere informazioni distorte da quelle reali.</p>



<p>Non è un caso, quindi, che il <strong>Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale</strong> (il primo tentativo in questo senso, al Mondo, e considerato uno dei pilastri principali della Strategia Digitale dell’Unione), nonostante i due anni di serrate discussioni (la prima proposta di regolamentazione sistematica dell’AI risale, infatti, all’aprile 2021), non abbia ancora “visto la luce” – anche se è di pochi giorni fa la notizia dell’adozione, da parte del Parlamento Europeo, di un accordo politico sulla bozza di nuovo Regolamento, che dovrà ora essere esaminato in adunanza plenaria nei prossimi mesi.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p>La realtà è molteplice, e ciò costituisce la bellezza che caratterizza il genere umano: la rappresentazione, la considerazione e l’accoglienza della sua vastità sono fonte di ricchezza. L’inclusività rappresenta una sfida in ogni ambito, anche quello tecnologico e regolamentare, ma anche un’esigenza sempre più incalzante nella società contemporanea.</p>



<p>&nbsp;È il motore di un futuro tecnologico migliore.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Cinema + NFT: una “complementarità” che moltiplica l’ibridazione tra reale e virtuale</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/cinema-nft-ibridazione-reale-virtuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 17:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1321</guid>

					<description><![CDATA[In diversi settori si assiste alla crescita e allo sviluppo di nuovi processi, nuove strategie e nuove proposte, poste a fondamento della nuova era digitale. La tecnologia sta svolgendo un ruolo di fondamentale importanza in svariati settori. Tra essi, quello del cinema. Numerosi gli esempi, a partire dagli esperimenti, riusciti, di riproduzione animata della recitazione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In diversi settori si assiste alla crescita e allo sviluppo di nuovi processi, nuove strategie e nuove proposte, poste a fondamento della nuova era digitale.</p>



<p>La tecnologia sta svolgendo un ruolo di fondamentale importanza in svariati settori.</p>



<p>Tra essi, quello del <strong>cinema</strong>.</p>



<p>Numerosi gli esempi, a partire dagli esperimenti, riusciti, di riproduzione animata della recitazione reale con sensori facciali, ai ben noti colossal in cartellone, realizzati in gran parte con tecniche avanzate di computer graphics.</p>



<p>Tale evoluzione non è destinata ad arrestarsi, anzi.</p>



<p>La c.d. “realtà virtuale” (di cui il metaverso è, al momento, la principale promessa) ha la pretesa di stravolgere le meccaniche e le modalità di pensiero oggi diffusi.</p>



<p>L’intangibile, pertanto, si fa sempre più spazio nel vivere quotidiano.</p>



<p>Non possiamo che notare come gli spazi virtuali stiano via via aumentando la propria densità in termini di abitanti (o meglio, di utenti), facendosi largo tra la vita personale e professionale delle persone e delle aziende, divenendo, pertanto, vita complementare a quella più letteralmente “reale”.</p>



<p>Persone ed aziende sentono la necessità (i più appassionati, il desiderio!) di trasportare all’interno di questo nuovo e gigantesco spazio digitale aspetti propri della vita reale.</p>



<p>Un rapporto di complementarità in evoluzione, a tratti sperimentale, non sempre prevedibile, a volte inquietante, altre volte esaltante!</p>



<p>Questo fenomeno, che è già in corso nel mondo dell’arte, si sta affacciando anche al mondo del cinema.</p>



<p>La conferma di questa tendenza è data dagli <strong>NFT – Non Fungible Token</strong>.</p>



<p>Gli NFT si stanno diffondendo con grande rapidità, sull’onda, da tempo in atto, del fenomeno dei c.d. “Digital Twin”, ossia dei “gemelli digitali” (in ambito meccanico ma anche in quello immobiliare), ossia vere e proprie rappresentazioni nel mondo virtuale di beni appartenenti alla sfera “reale”.</p>



<h3><strong>NFT (Non Fungible Token): ma di cosa si tratta esattamente?</strong></h3>



<p>La Società contemporanea è intrinsecamente legata a concetti quali il possesso, la proprietà, la paternità: nel mondo “reale” questi concetti (giuridicamente, dovremmo definirli “istituti”) trovano una disciplina legislativa e regolamentare ben precisa.</p>



<p>Nel mondo virtuale, gli stessi concetti si stanno facendo strada, alla ricerca di una propria identità e, ancora prima, di una propria “meccanica”: le innovazioni tecnologiche avanzate, come la blockchain, danno un importante contributo.</p>



<p>Cominciamo qui: la <strong>blockchain</strong>, un registro pubblico, distribuito ed immutabile di dati che consente, attraverso degli algoritmi crittografici, di proteggere le informazioni raccolte, così come l’identità dei partecipanti alla “rete di blocchi”.</p>



<p>È un sistema decentralizzato, distribuito tra diversi “nodi” che cooperano per mantenere un alto grado di sicurezza e protezione delle informazioni condivise.</p>



<p>Il principio su cui si fonda la blockchain è la trasparenza: trattandosi di un registro pubblico, ogni partecipante alla rete può conoscere le informazioni ivi contenute ed è così che la proprietà e la paternità di un determinato bene “digitale” vengono garantite.</p>



<p>Gli NFT<a> </a>si fondano proprio su questo stesso sistema.</p>



<p>Sono informazioni digitali che “viaggiano” su registro pubblico, distribuito ed immutabile.</p>



<p>Si tratta di “certificati digitali”, basati sulla tecnologia blockchain (che garantisce sicurezza, integrità e affidabilità contro eventuali dispersioni o manomissioni), volti a identificare in modo univoco (attraverso una “impronta digitale”, il cosiddetto codice hash), insostituibile e non replicabile la proprietà di un prodotto digitale.</p>



<p>Si tratta quindi di “oggetti digitali” unici e irripetibili (non fungibili per l’appunto) in quanto a ciascuno di questi vengono associate delle caratteristiche tali da renderlo unico.</p>



<p>Con la l’acronimo NFT, però, si ricomprendono diverse categorie:</p>



<ul><li>i<strong> Digital Twin</strong>: come anticipato, si tratta di rappresentazioni virtuali di beni esistenti nel mondo reale;</li><li>i <strong>Security Token</strong>: vengono generalmente emessi da una società e rappresentano delle quote della stessa (i soggetti che, quindi, decidano di acquistare questa categoria di NFT effettuano degli investimenti in capitale di rischio, in un’ottica di auspicato profitto);</li><li>gli <strong>Utility Token</strong>: a differenza della precedente categoria, questi NFT non rappresentato tanto una possibilità di investimento, quanto la possibilità di raggiungere un determinato scopo (ad esempio: creare esperienze personalizzate, offrire l’accesso a funzionalità specifiche).</li></ul>



<p></p>



<p>La blockchain non è però l’unico elemento caratteristico su cui si fondano gli NFT.</p>



<p>Infatti, accanto alla forza tecnologica è presente un elemento caratterizzante di <strong>fiducia</strong> che si instaura tra le parti del rapporto: data l’unicità del NFT, non sarà possibile il molteplice trasferimento della proprietà del medesimo oggetto digitale a diversi soggetti (o, se compiuto, il trasferimento è registrato in blockchain e quindi visibile e opponibile a chiunque); garanzia, questa, che caratterizza il mondo virtuale e che difficilmente può realizzarsi nel mondo reale.</p>



<p>Inoltre, a differenza degli oggetti “reali”, quelli “digitali” possiedono il connotato dell’immutabilità oltre che quello della unicità: difatti, se un oggetto reale patisce gli effetti del tempo e dell’usura, l’oggetto digitale è un bene perfettamente durevole.</p>



<p>Le regole sottese al funzionamento ed operatività degli NFT si devono ai meccanismi propri degli <strong>smart contracts</strong>, codici informatici in grado di costruire un asset di regole in grado di creare e gestire un NFT, anche in modo automatizzato, prevedendo determinati eventi ed effetti all’avverarsi o meno di determinate condizioni.</p>



<p>Ecco che l’insieme di tutte queste tecnologie avanzate (blockchain, NFT e smart contracts) rappresenta la base perfetta per la realizzazione di concetti quali la proprietà, la paternità e i diritti sui beni digitali.</p>



<p>Potremmo quindi riassumere i seguenti punti di forza derivanti dalle caratteristiche proprie degli NFT:</p>



<ul><li>non replicabilità</li><li>unicità;</li><li>durabilità</li><li>immutabilità.</li></ul>



<p></p>



<p>Gli NFT, per intenderci, sono beni digitali diversi dalle criptovalute che, al contrario, sono tra loro sostituibili (quindi fungibili per l’appunto), mentre questo non può accadere per:</p>



<ul><li>un’opera d’arte</li><li>un testo musicale</li><li>un’opera cinematografica</li><li>in quanto tutte connotate dal carattere dell’originalità e della infungibilità.</li></ul>



<p></p>



<p>Affacciandoci al mondo del cinema, la proprietà di un’opera cinematografica, o i diritti cinematografici connessi all’opera stessa, ben potrebbero, attraverso tali tecnologie, essere definiti, individuati e tutelati in maniera stringente, e gli eventi ad essa connessi (come, per esempio la sua distribuzione, e il suo trasferimento) potrebbero avvenire in modo automatico, trasparente e disintermediato (specificando, attraverso un codice informatico, le diverse condizioni che devono avverarsi affinché tale circostanza possa avverarsi).</p>



<p>Inoltre, l’opera assumerebbe, per definizione, il carattere dell’unicità e dell’immutabilità, proprio degli NFT, potendo essere associata ad un unico utente, determinato e specifico, il cui diritto di proprietà sull’opera (nativa digitale o digitalizzata) viene, perciò, ancor più garantita e salvaguardata.</p>



<p>Questi scenari e nuove prospettive presentano, evidentemente, innumerevoli vantaggi, soprattutto dal punto di vista dell’operatività, dell’efficienza, della protezione, della gestione e della sicurezza delle operazioni che coinvolgono beni digitali e i relativi diritti connessi. Gli NFT consentono una ulteriore, nuova e diversa vita alle opere cinematografiche, che possono essere “sfruttate” attraverso nuovi canali, per produrre nuovo valore (compresa la possibilità di accedere a ulteriori forme di investimento e finanziamento).</p>



<p>Non possiamo, ovviamente, nascondere il fatto che, dal punto di vista normativo, non esistono ancora regolamentazioni specifiche aventi ad oggetto queste complesse funzionalità, e trattandosi di tecnologie nuove ed altamente avanzate occorre agire “creativamente” anche dal punto di vista giuridico, per disciplinare, con strumenti di oggi (pensiamo alla normativa sui diritti di proprietà intellettuale, sulla protezione dei dati personali), nuove relazioni, nuovi attori, nuovi orizzonti futuribili.</p>



<p>E noi di LegnaniLegal siamo, anche fisicamente, alla “frontiera” proprio per cogliere queste sfide e trasformarle in nuove opportunità, sempre vincenti!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crowdfunding: tipologie, caratteristiche e nuove opportunità</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/crowdfunding-tipologie-opportunita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 14:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1316</guid>

					<description><![CDATA[I rapidi cambiamenti che la società odierna ha vissuto nel recente passato e sta vivendo tutt’ora hanno portato le Imprese a investire più efficacemente in progetti innovativi, sulla spinta della digitalizzazione (difatti, se la pandemia ha spinto in tale direzione, oggi moltissimi settori non possono prescindere dall’adozione di tecnologie avanzate nei propri processi produttivi, per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>I rapidi cambiamenti che la società odierna ha vissuto nel recente passato e sta vivendo tutt’ora hanno portato le Imprese a investire più efficacemente in progetti innovativi, sulla spinta della digitalizzazione (difatti, se la pandemia ha spinto in tale direzione, oggi moltissimi settori non possono prescindere dall’adozione di tecnologie avanzate nei propri processi produttivi, per continuare a esercitare le attività di impresa) e delle esigenze di sostenibilità (la coscienza delle aziende deve farsi sempre più vicina alle esigenze di benessere del Pianeta).</p>



<p>Entrambi questi volani, complementari, sono imprescindibili sia in termini di maggiore competitività dell’Impresa sul mercato, sia di orientamento delle proprie strategie imprenditoriali.</p>



<p>Digitalizzazione e sostenibilità hanno quindi spinto le Imprese, sempre più anche quelle Italiane, a ricercare forme di investimento alternative a quelle più tradizionali (concessi da Banche, istituti di credito e intermediari finanziari in genere).</p>



<p>Si è quindi fatta strada l’idea – dapprima tra le start-up, poi via via anche nelle aziende più “mature” – che i fondi necessari per i propri progetti possano essere raccolti in maniera differente, “dal basso”, attraverso i canali della cosiddetta sharing economy.</p>



<p>È diventato quindi di uso comune parlare di crowdfunding.</p>



<h3><strong>Che cos’è il crowdfunding?</strong></h3>



<p>Letteralmente significa “finanziamento collettivo” e consiste in un processo alternativo e collaborativo di finanziamento in grado di mettere a diretto contatto, tipicamente tramite piattaforme digitali, investitori (di qualsiasi genere e tendenzialmente non istituzionali) e nuovi progetti.</p>



<p>La dinamica è vincente per entrambe le parti, perché da un lato il fundraiser (chi cerca investimenti per il proprio progetto) può ottenere capitale più facilmente, rispetto alle formalità e ai vincoli richiesti tradizionalmente; dall’altro, gli investitori vengono ricompensati per l’investimento fatto in maniera differente in base alla tipologia di crowdfunding a cui hanno aderito.</p>



<h3><strong>Tipi di crowdfunding</strong></h3>



<p>Le principali categorie di crowdfunding sono:</p>



<ul><li><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Equity crowdfunding</mark></strong>: il fundraiser propone agli investitori un ingresso nella propria compagine societaria, cedendo loro quote o azioni della società (cosiddette equity). Gli investitori diventano quindi a tutti gli effetti Soci del fundraiser, partecipando al rischio di impresa, e quindi a onori (= utili) ed oneri (= perdite) del progetto su cui hanno investito. È quindi la forma di crowdfunding più rischiosa per gli investitori, tant’è che l’esercizio di queste piattaforme è sottoposto a preventiva autorizzazione e al controllo della Consob, l’Autorità Italiana per la vigilanza dei mercati finanziari;</li><li><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Lending crowdfunding</mark></strong>: o social lending, è una particolare forma di crowdfunding in cui gli investitori sostengono il progetto concedendo in prestito denaro. Il fundraiser ottiene quindi liquidità rapidamente, per sviluppare la propria idea, e gli investitori vengono remunerati grazie alla corresponsione di interessi sul capitale prestato. In Italia<s>,</s> questa attività è sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia;</li><li><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Donation crowdfunding</mark></strong>: l’investitore fa una vera e propria donazione in denaro a favore dell’idea o del progetto prescelto, senza alcuna remunerazione o riconoscimento. Si tratta, quindi, di un vero e proprio atto di liberalità, spontaneo e filantropico, a sostegno di iniziative che tipicamente riguardano progetti senza scopo di lucro, con finalità civile e sociale;</li><li><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Reward crowdfunding</mark></strong>: anche in questo caso l’investitore effettua una donazione a favore del progetto presente sulla piattaforma, ma riceve in cambio una “ricompensa” dal fundraiser, che può essere anche solamente simbolica, come ringraziamento per il sostegno dimostrato, oppure commisurata al contributo dato. Spesso queste piattaforme vengono utilizzate come “banco di prova” del mercato rispetto al lancio di un nuovo prodotto (molte start-up, infatti, le utilizzano come canale di marketing e di preselling: in base alla risposta degli utenti della Piattaforma, saggiano la validità e l’attrattività del proprio prodotto).</li></ul>



<p></p>



<h3><strong>Il crowdfunding in Italia</strong></h3>



<p>In Europa, l’Italia è stato il primo Paese (e uno dei pochi) ad aver istituito una regolamentazione specifica per il crowdfunding, in particolar modo per la modalità equity-based. Le attività di lending crowdfunding, pur essendo sottoposte a vigilanza da parte della Banca d’Italia, non hanno invece ricevuto una apposita disciplina.</p>



<p>Con il Decreto Crescita Bis (D.L. n. 172/2012) è stata introdotta la possibilità per le start-up innovative di accedere a tali piattaforme, per la raccolta – semplificata e diffusa – di capitali da parte di investitori privati.</p>



<p>Il Decreto ha a sua volta delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno, con l&#8217;obiettivo di creare un “ambiente” affidabile per i potenziali investitori.</p>



<p>Il <a href="https://www.consob.it/documents/1912911/1950567/reg_consob_2013_18592.pdf/9b1d415a-577a-e33d-4d7d-aa2af3a09f53" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Regolamento della Consob</a>, adottato il 26 giugno 2013, prevede una serie di formalità e di requisiti specifici per le piattaforme di equity crowdfunding, e la loro iscrizione (previa autorizzazione) in un apposito Registro dei Gestori di Portali di equity crowdfunding.</p>



<p>Sino a poco tempo fa, gli offerenti (ossia, i fundraiser) potevano essere solamente:</p>



<ol><li>start-up e PMI innovative,</li><li>PMI dell’Unione o italiane ma costituite sotto forma di Società per Azioni,</li><li>organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR),</li><li>società che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative.</li></ol>



<p></p>



<p>Lo strumento era sostanzialmente escluso per le PMI ordinarie italiane, costituite come Società a responsabilità limitata, a causa di un limite normativo (art. 2468 co. 1 del codice civile) secondo il quale le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.</p>



<p>Oggi questo limite è stato superato, grazie alla deroga introdotta con il D. Lgs. n. 30/2023, che entrerà in vigore il prossimo 8 aprile e adegua il nostro ordinamento al Reg. UE 2020/1503<a href="#_ftn1" id="_ftnref1">[1]</a>, e che espressamente estende anche alle quote di società a responsabilità “ordinarie” la possibilità di costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding.</p>



<p>Si tratta di un notevole passo in avanti per le Imprese, di qualsiasi tipo, che potranno accedere più facilmente a nuovi capitali, divenire quindi così più competitive e incluse nel proprio mercato di riferimento (aprendone di nuovi!), portando avanti strategie diversificate ed efficaci.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[1]</a> <sub>L’Unione Europea ha infatti adottato, nell’ottobre 2020, uno specifico regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.347.01.0001.01.ITA" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Reg. UE n. 2020/1503</a>), che sostanzialmente armonizza e uniforma la prestazione di servizi di crowdfunding all’interno dell’Unione europea, consentendo ai fornitori di questi servizi di operare a livello europeo, e non più solamente nazionale, con un’attenzione particolare alla trasparenza e alle comunicazioni marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding</sub></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metaverso: la nascita di un nuovo mercato?</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/metaverso-la-nascita-di-un-nuovo-mercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 17:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Il mercato è un &#8220;luogo&#8221; in costante divenire: influenze di carattere sociale ed economico influiscono sulle imprese, determinando strategie e comportamenti diversi a seconda dei diversi periodi storici (pur mantenendo, nella maggior parte dei casi, un’impronta unica e insostituibile). Allo stesso modo, lo sviluppo tecnologico porta con sé la necessità delle imprese di acquisire una [&#8230;]]]></description>
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<p>Il mercato è un &#8220;luogo&#8221; in costante divenire: influenze di carattere sociale ed economico influiscono sulle imprese, determinando strategie e comportamenti diversi a seconda dei diversi periodi storici (pur mantenendo, nella maggior parte dei casi, un’impronta unica e insostituibile). </p>



<p>Allo stesso modo, lo sviluppo tecnologico porta con sé la necessità delle imprese di acquisire una sempre più flessibile capacità di adattamento al livello tecnologico che caratterizza un determinato periodo e, oggi più di allora, tale necessità si è fatta più evidente: basti pensare alle nuove frontiere del commercio date dall’e-commerce, un luogo “virtuale” in cui consumatori e venditori si incontrano.</p>



<p>Tuttavia, oggi non è possibile non parlare anche di un secondo luogo “virtuale” che, sebbene sia ancora in fase di sviluppo e stia ancora affrontando un percorso di affermazione, è in rapida crescita e diffusione: stiamo parlando del <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Metaverso</mark></strong>.</p>



<p>Questa realtà è diventata talmente influente e accattivante da attirare non soltanto utenti – persone fisiche (presenti nel Metaverso attraverso il proprio <em>avatar</em>), ma anche utenti – persone giuridiche: soggetti che interagiscono tra loro nella “meta – realtà” simulando una realtà intesa nel suo senso più tradizionale.</p>



<p>Pensiamo, per esempio, a come il concetto di shopping si sia nel tempo evoluto e adeguato rispetto alle tecnologie che via via si sono rese disponibili: in un passato (che sembra lontanissimo) per l’acquisto di un prodotto era necessario recarsi fisicamente presso il punto vendita specifico, che poteva trovarsi anche a diversi km di distanza.</p>



<p>Grazie all’avvento di Internet, è possibile conoscere in anticipo determinate caratteristiche di un prodotto grazie alle informazioni condivise dal produttore sul web (anche sotto forma di foto e video), e acquistare direttamente tramite siti web, piattaforme e applicazioni quegli stessi prodotti, letteralmente con un click (il cosiddetto <em>e-commerce</em>).</p>



<p>Ma cosa succederebbe (o meglio, cosa sta succedendo) se l’<em>e-commerce </em>sbarcasse nel Metaverso?</p>



<p>Saremmo in grado di recarci “fisicamente” nel negozio virtuale ed esplorare i prodotti disponibili attraverso un visore e vivere, così, un’esperienza completamente immersiva e “reale”.</p>



<p>Sicuramente, le diverse realtà imprenditoriali, attraverso un processo di adattamento, ben potrebbero collocarsi in una simile realtà, ampliando i propri target e strategie e realizzando, così, nuovi modelli di <em>business</em>.</p>



<p>Dal nostro punto di vista, sarà interessante approfondire insieme alle Imprese diversi temi di rilevanza giuridica, quali, innanzitutto, la tutela del <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">consumatore</mark></strong> e dell’<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">utente</mark></strong>:</p>



<ul><li>sia sotto il profilo prettamente commerciale (e quindi il tema della tutela del consumatore in quanto tale, oggi affrontato dal Codice del Consumo – D. Lgs. n. 206/2005)</li><li>sia dal punto di vista della tutela dei propri dati personali (e quindi indagando quali siano i dati raccolti dagli utenti per vivere un’esperienza di tal tipo e i relativi limiti, anche in accordo con le disposizioni legislative previste e in particolare il GDPR).</li></ul>



<p></p>



<p>Il ruolo del consumatore, infatti, è duplice: se da una parte rappresenta il “nucleo” del mercato e il target ultimo di molte delle Imprese commerciali oggi attive, dall’altra parte spesso si trova in una situazione di asimmetria rispetto all’Impresa, richiedendo quindi:</p>



<ul><li>nell’immediato, una tutela specifica sia dal punto di vista dell’informazione sui prodotti, sia dal punto di vista della libertà di condurre delle scelte realmente consapevoli</li><li>nel medio periodo, un mutamento di paradigma nell’impostazione delle relazioni, che portino a una reale parità e correttezza.</li></ul>



<p></p>



<p>Un secondo argomento di interessante confronto e approfondimento sarà l’indagine sulla natura e sulla sorte degli acquisti effettuati nella meta-realtà del Metaverso: qualora questi siano destinati a espandere i propri effetti nella realtà tradizionale, potremmo forse anche parlare di un e-commerce “evoluto” in cui i prodotti e beni acquistati, come di norma accade, pervengono a casa del consumatore per un utilizzo in quella realtà “tradizionale”.</p>



<p>Ma se invece tali acquisti fossero destinati a rimanere all’interno del Metaverso, andando a soddisfare non tanto le esigenze dell’utente essere umano, ma di quello <em>avatar</em>?</p>



<p>Ebbene, in un contesto come questo, dove si parla di beni digitali, occorre far riferimento alle tecnologie fondate sul sistema della blockchain, quali NFT e criptovalute, andando a coinvolgere meccanismi del tutto differenti e, sicuramente, più complessi, trattandosi di un sistema fondato sull’assenza di (s)fiducia, sulla trasparenza e sulla decentralizzazione (e quindi molto diverso rispetto a quello oggi vigente in tema di transazioni commerciali).</p>



<p>La circostanza di fatto appena richiamata è prova di quanto i cambiamenti sociali e di tendenza siano influenti e di come la tecnologia, oggi più che mai, abbia colpito quasi ogni settore, richiedendo un tempestivo adattamento, anche in termini di strategie imprenditoriali.</p>



<p>In secondo luogo, ancora una volta abbiamo pensato a come l’elemento visuale abbia grande potenziale, anche dal punto di vista legale: mondo che deve, anch’esso, stare al passo con i tempi, e acquisire elementi propri del <em>design</em>, attraverso il <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Legal Design</mark></strong>. Un nuovo modo di esprimere concetti giuridici, ma in grado di avvicinare le parti, rendendole partner, attraverso (nella maggior parte delle ipotesi) uno strumento contrattuale che sia realmente tale, utile alle parti e da queste concretamente utilizzabile perché da loro compreso e fatto proprio. In conclusione, si tratta di un percorso ancora in via di realizzazione ma che prevediamo possa giungere a destino in un futuro (per fortuna) non poi così lontano: ecco perché, soprattutto noi operatori del diritto (e dell’innovazione!) dobbiamo esserne parte ed essere pronti ad abbracciare queste nuove sfide!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servitizzazione: i benefici di un modello di business innovativo</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/servitization-benefici-modello-innovativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 11:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Lo sviluppo tecnologico e le esigenze umane sempre più mutevoli e complesse hanno portato le imprese manufatturiere a ripensare i propri obiettivi &#8211; di target, di mercato e di prodotto: se fino a qualche decennio fa il fulcro della maggior parte dei modelli di business era direttamente collegato alla vendita, al possesso e di conseguenza [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Lo sviluppo tecnologico e le esigenze umane sempre più mutevoli e complesse hanno portato le imprese manufatturiere a ripensare i propri obiettivi &#8211; di target, di mercato e di prodotto: se fino a qualche decennio fa il fulcro della maggior parte dei modelli di business era direttamente collegato alla vendita, al possesso e di conseguenza all’utilizzo di un determinato bene, oggi si va incontro a uno scenario completamente differente, dove sempre più frequentemente al centro del <em>pensiero </em>imprenditoriale non si trova già il prodotto in sé, bensì i servizi a esso connessi e la persona a cui tali servizi sono rivolti.</p>



<p>In questo contesto, l’offerta imprenditoriale è indirizzata nel dare al proprio cliente e utente la possibilità di utilizzare un determinato prodotto, senza necessariamente acquistarne la proprietà, concedendogli tuttavia tutti i vantaggi derivanti dall’utilizzo di quel bene, insieme a tutta una serie di servizi aggiuntivi (quali, per esempio, servizi di assistenza e manutenzione, anche predittiva e preventiva).</p>



<p>Da qui il concetto di “<em><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">product as a service</mark></strong></em>”, di prodotti e servizi connessi e di “<em>Servitization</em>”: servitizzazione che non può prescindere da una serie di tecnologie di nuova generazione – connettività Internet, sensoristica e Internet of Things in primissima linea – che consentono, appunto, a oggetti fisici di essere collegati e connessi alla Rete e di generare nuovo valore.</p>



<p>Ma se la componente tecnologica e digitale è certamente un fattore abilitante e un acceleratore di Innovazione, non può essere considerata l’unica componente di questo percorso di trasformazione. Occorre anche prestare attenzione, come in tutti i processi di innovazione, ai Processi in cui la trasformazione si innesta (e che vengono inevitabilmente modificati) e alle Persone che vengono coinvolte (perché non si sentato travolte).</p>



<p>In questo contesto, quali sono i vantaggi di intraprendere un processo di servitizzazione? Ne abbiamo individuati alcuni:</p>



<h4>1. Migliore conoscenza dei prodotti</h4>



<p>Dotare i propri prodotti di una “intelligenza” che significa non solo offrire ai propri clienti nuovi servizi, ma consente allo stesso produttore di sfruttare nuove tecnologie in ottica di miglioramento delle proprie conoscenze del prodotto stesso: difatti, tecnologie quali quelle legate alla sensoristica, all’IoT, raccolgono e trasmettono informazioni riguardo all’utilizzo del prodotto difficilmente o non ottenibili altrimenti.</p>



<p>Tali informazioni, se correttamente raccolte e trattate, consentono al produttore di avere (cosa forse impensabile in un quadro “analogico”) una maggiore conoscenza, consapevolezza delle qualità del prodotto, delle sue caratteristiche, delle sue funzionalità, consentendogli, quindi, di intervenire sui punti di debolezza e di valorizzare i punti di forza.</p>



<h4>2. <em>Data Monetization</em></h4>



<p>I dati così raccolti consentono al produttore non solo di ricavare informazioni utili “internamente”, ma di agire per conseguire anche un maggiore profitto e vantaggio: sviluppando e analizzando informazioni che il prodotto o il macchinario trasmettono, è possibile elaborare nuove strategie imprenditoriali, aggiornate e adattate ai cambiamenti del mercato.</p>



<p>Difatti, l’obiettivo è quello di analizzare i dati e le informazioni raccolte al fine di poter aver un quadro concreto e affidabile della propria produzione, sia in termini di efficienza sia di aggiornamento: sarà così possibile intervenire per modificare e rendere adeguate determinate condotte e strategie aziendali.</p>



<h4>3. Contenimento dei costi</h4>



<p>Le informazioni ottenute dai propri prodotti, una volta connessi, sono in grado non soltanto di plasmare strategie future ma anche di individuare attuali difficoltà e problematiche dovute a processi passati: in quest’ottica, è possibile prevenire criticità e stabilire in anticipo la natura e il tempo di interventi, anche di manutenzione e assistenza che, con ogni probabilità, se compiute in una ciclo di vita del prodotto successiva, avrebbero comportato un dispendio di risorse economiche e umane più importanti.</p>



<h4>4. Maggiore redditività</h4>



<p>La servitizzazione implica vendere e competere attraverso la fornitura di (nuovi) servizi.</p>



<p>L’offerta relativa a dei servizi connessi a un determinato bene sono quindi in grado di innestare, migliorare e prolungare le relazioni con i clienti e gli utenti finali, rispetto alla mera vendita di un prodotto.</p>



<p>Infatti, l’erogazione di un servizio “continuativo” comporta una serie di attività e interazioni ulteriori rispetto a una vendita “one-shot” (basti pensare alla manutenzione o all’assistenza) determinando vantaggi in tema di maggiore e più stabile redditività (e relazioni – che necessariamente dovranno trovare una corretta regolamentazione in sede contrattuale).</p>



<h4>5. Sostenibilità</h4>



<p>Ragionare in termini di servitizzazione consente di rispondere in maniera positiva anche a una sempre più pressante richiesta di attenzione al tema dell’impatto ambientale dell’Impresa.</p>



<p>I cosiddetti processi di revamping degli impianti industriali, spesso connessi a quelli di trasformazione digitale e di servitizzazione, infatti, concedono una seconda vita a quanto, a un primo impatto, sembrerebbe essere destinato unicamente a essere sostituito.</p>



<p>La possibilità di dare nuova vita a impianti, macchinari, prodotti e materiali sono processi estremamente importanti in ottica di salvaguardia dell’ambiente, ma non solo: l’azienda che decide di rinnovare i propri prodotti genera sicuramente un beneficio economico e un vantaggio in termini di competitività sul mercato, oltre che diminuire il proprio impatto sull’ambiente.</p>



<h4>6. Collaborazione lungo la Filiera e nuove relazioni</h4>



<p>Ieri il produttore si limitava alla vendita del proprio prodotto, esaurendo così il suo rapporto con il proprio cliente. Oggi può (e deve!) essere presente in ogni fase della vita del prodotto consegnato, affinché il cliente possa usufruire dei servizi a questo connessi: basti pensare alle attività di controllo da remoto, assistenza e manutenzione che conferiscono al produttore un ruolo ben più esteso e centrale.</p>



<p>Tali nuove relazioni necessitano e meritano un’adeguata regolamentazione, che tenga in considerazione l’apertura della filiera produttiva e la condivisione di conoscenze estese.</p>



<p>Inoltre, grazie alla proposta di nuovi servizi a valore aggiunto, il produttore è in grado di raggiungere soggetti che, tradizionalmente, non avrebbe potuto coinvolgere: distributori, grossisti, manutentori, agenti. Ecco che offrire al cliente l’opportunità di “acquistare” non il prodotto, bensì i servizi a esso connessi consente ai produttori di instaurare nuove relazioni che vanno a proprio vantaggio, così come dello stesso cliente.</p>



<h4>7. Fidelizzazione</h4>



<p>Il produttore attraverso la raccolta dei dati, e quindi delle informazioni, legati a un determinato prodotto è in grado di:</p>



<ul><li>conoscere in anticipo lo stato e la funzionalità di quel prodotto</li><li>prevenire eventi critici in grado di mettere in difficoltà il cliente</li><li>fornire assistenza a 360 gradi, così spontaneamente legando il proprio cliente a sé e al proprio prodotto e ai propri servizi</li><li>erogare consulenza creando, ancora una volta, nuovo valore</li></ul>



<p></p>



<p>in un circolo virtuoso che genera e realizza un processo di sempre maggiore fidelizzazione.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2023/02/Vantaggi-della-Servitization.png" alt="" class="wp-image-1307" srcset="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2023/02/Vantaggi-della-Servitization.png 1024w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2023/02/Vantaggi-della-Servitization-300x225.png 300w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2023/02/Vantaggi-della-Servitization-768x576.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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			</item>
		<item>
		<title>Nuove tecnologie = nuova creatività!</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/nuove-tecnologie-nuova-creativita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 15:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[La creatività è stata da sempre considerata una prerogativa esclusivamente umana, tant’è che nella sua definizione spicca il ruolo dell’intelletto (secondo Treccani, la creatività è la “capacità di creare con l&#8217;intelletto”). In effetti senza l’intuizione, il “guizzo” della persona, non si è mai ottenuto alcun progresso, alcuna evoluzione, alcuna innovazione. Il panorama che osserviamo oggi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La creatività è stata da sempre considerata una prerogativa esclusivamente umana, tant’è che nella sua definizione spicca il ruolo dell’intelletto (secondo Treccani, la creatività è la “<em>capacità di creare con l&#8217;intelletto</em>”).</p>



<p>In effetti senza l’intuizione, il “guizzo” della persona, non si è mai ottenuto alcun progresso, alcuna evoluzione, alcuna innovazione.</p>



<p>Il panorama che osserviamo oggi non ci distoglie da questa convinzione: nonostante la trasformazione digitale abbia letteralmente travolto non solo stili di vita ed abitudini, ma anche rapporti e relazioni, siamo convinti che <strong>la componente umana sia e resti di fondamentale importanza </strong>in tutte le trasformazioni e implementazioni tecnologiche che ci coinvolgono.</p>



<p>Da una parte, infatti, la tecnologia ci consente di aprire nuovi mercati, di esplorare nuovi modi di esprimere la nostra creatività, ma anche di tutelare le opere che così vengono create: pensiamo alla <em>blockchain</em>, agli <em>smart contract </em>e, in particolare, agli NFT costruiti su di essa.</p>



<p>Dall’altra parte, forniscono un valido supporto all’intelligenza e alla creatività umane, pre-elaborando per noi alcuni contenuti (ma in modo molto più rapido, e con possibilità di accesso a informazioni in modo molto più esteso), consentendo di liberare spazio, tempo, risorse, impegno a favore di attività a più alto valore aggiunto. In questo caso, la mente non può che correre alle grandi potenzialità che offre lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale.</p>



<h3>La Blockchain a servizio della creatività</h3>



<p>La <em>blockchain</em> costituisce una tecnologia e quindi uno strumento molto valido per valorizzare la creatività.</p>



<p>Gli oggetti digitali, in generale, sono per loro natura fungibili (ossia interscambiabili) e replicabili astrattamente all’infinito.</p>



<p>La <em>blockchain</em> (Ethereum per prima), attraverso appositi protocolli e standard tecnici, consente però di creare i c.d. <strong>NFT – non fungible </strong>(non fungibili) <strong>token</strong>, che sono <em>smart contract </em>(ossia applicazioni distribuite in blockchain che permettono di eseguire, controllare o registrare, in modo automatico, eventi e azioni, nel rispetto delle disposizioni ricevute) in grado di implementare un certificato di autenticità e di proprietà associato a un certo bene digitale.</p>



<p>Chi acquista un’opera legata a un NFT, quindi, non acquista l’opera in sé, ma la possibilità di dimostrare un diritto di proprietà sull’opera, garantito tramite uno <em>smart contract</em>.</p>



<p>Questo sistema permette quindi di rendere un bene digitale (sia questo un testo, un file video o audio) “<em>scarso</em>”, se non addirittura <em><strong>unico</strong></em> (anziché replicabile infinitamente), aumentandone notevolmente il valore, anche economico.</p>



<p>L’autenticità dell’NFT è garantita grazie ai principi di <span style="text-decoration: underline;">decentramento, (s)fiducia e trasparenza</span> che sono alla base della <em>Blockchain</em>: poiché le operazioni relative all’NFT sono validate e conservate su questa infrastruttura, esso è con certezza più che ragionevole direttamente ricollegato al suo proprietario.</p>



<p>Queste vicende hanno interessato soprattutto le professioni artistiche, che hanno visto aprirsi nuovi mercati e nuovi canali per ampliare le proprie relazioni e la propria visibilità, riscontrando così indubbi vantaggi sia dal punto di vista relazionale, sia dal punto di vista più squisitamente economico (dettato dalla scarsità/unicità dell’opera che l’NFT incarna), sia dal punto di vista reputazionale.</p>



<p>Le tecnologie appena descritte implicano, quindi, diversi e molteplici vantaggi nel settore artistico in generale: oltre che consentire di raggiungere il pubblico attraverso canali nuovi e innovativi rispetto a quelli tradizionali, permettono altresì di creare nuove opere, connotate del carattere di innovazione (basti pensare alla realizzazione di un dipinto interamente digitale, o, allo stesso modo, brani musicali). Insomma, l’impiego delle tecnologie abilitanti non sembra avere limiti in quanto a fantasia e creatività, sempre che il loro utilizzo avvenga in modo corretto e consapevole.</p>



<h3>Intelligenza e Creatività Artificiale</h3>



<p>Altra tecnologia che ci proietta verso il futuro è l’Intelligenza Artificiale: sistemi computazionali sempre più avanzati che si ispirano alla mente umana &#8211; in grado di <strong>pensare, agire, risolvere e creare</strong> &#8211; hanno e avranno impatto tanto notevole quanto evidente.</p>



<p>Tuttavia, in un’epoca come quella contemporanea dove la tecnologia ha un ruolo sempre più preponderante ed è ormai diventata parte integrante della vita umana, sorge la necessità di responsabilizzare il suo utilizzo. Questo principio vale in particolar modo in tema di Intelligenza Artificiale. A tal proposito, infatti, la <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018DC0795" target="_blank" rel="noopener">strategia europea in tema di intelligenza artificiale </a>incoraggia l’utilizzo di questi sistemi come strumento per le persone in un ambiente che sia al contempo “<em>innovation-friendly</em>” ma anche affidabile.</p>



<p>Questa prospettiva mette al centro ancora una volta la <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Persona</mark></strong>: l’intelligenza artificiale deve rappresentare uno strumento di promozione del benessere dei cittadini e delle cittadine, attraverso lo sviluppo dei più diversi settori (per esempio sanità, educazione e sicurezza).</p>



<p>Ecco, quindi, che se l’intelligenza artificiale deve lavorare ed essere a disposizione delle persone, le persone devono essere messe nelle condizioni di fidarsi di tali sistemi, che devono, quindi, essere anche sostenibili, sicuri e affidabili.</p>



<p>In questa prospettiva si pone un tema di tutela della produzione delle opere intellettuali, oggetto di numerosi approfondimenti della <em>EPO – European Patent Office </em>(per esempio in tema brevettabilità o meno di opere realizzate da algorismi di intelligenza artificiale), dallo <em>European Innovation Council </em>(che insieme alla <em>SMEs Executive Agency </em>cura il servizio “<em>European IP Helpdesk</em>”) nonché della <em>WIPO &#8211; World Intellettual Property Organisation</em>.</p>



<p>In tutte queste sedi è emersa sempre più chiaramente la crescente importanza dei sistemi di intelligenza artificiale, approfondendo la possibilità di applicare concretamente in tale ambito le politiche in tema di proprietà intellettuale, così da incentivare innovazione e creatività, anche in ottica relazionale, avvertendosi da sempre più parti la necessità di instaurare un dialogo aperto e plurilaterale, per raggiungere la visione e la missione di un mondo dove le politiche di proprietà intellettuale supportino concretamente e con forza innovazione e creatività.</p>



<p>Se letto tutto in questa prospettiva, e mantenendo il baricentro sulla centralità dell’essere umano nello sviluppo e implementazione di qualsiasi tecnologia, compresi i sistemi di intelligenza artificiale e di <em>machine learning</em>, permetteremo a quest’ultima e a noi stessi di risolvere problemi concreti e di studiare, sulla base di tali problemi, soluzioni innovative.</p>



<p>Solo la creatività umana può consentire, sorretta dalla tecnologia, un continuo miglioramento, anche sociale, e una continua evoluzione positiva e innovativa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Protection: la necessità di un approccio consapevole</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/data-protection-approccio-consapevole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 09:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1288</guid>

					<description><![CDATA[La necessità di un approccio consapevole al tema della tutela dei dati personali emerge sempre più prepotentemente: movimenti di consumatori, hacker etici, Garanti nazionali, opinione pubblica e Legislatore europeo sono sempre più coscienti che i dati personali di ciascuno di noi sono &#8220;beni&#8221; preziosi, che rivelano molto più di quello che a una prima analisi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La necessità di un approccio consapevole al tema della tutela dei dati personali emerge sempre più prepotentemente: movimenti di consumatori, hacker etici, Garanti nazionali, opinione pubblica e Legislatore europeo sono sempre più coscienti che i dati personali di ciascuno di noi sono &#8220;beni&#8221; preziosi, che rivelano molto più di quello che a una prima analisi si possa pensare, e che bisogna affidare a chi fornisce adeguate garanzie di protezione.</p>



<p>Nel 2017, infatti, si è stimato che, mediamente, nell’arco di 40 anni di vita di una persona, il valore dei suoi dati personali, immessi in rete, ammonta a circa 30-50 mila Euro. In un’epoca post pandemica, caratterizzata da una forte accelerazione digitale, dall’avvento di intelligenza artificiale e Metaverso, questo valore non può che aumentare.</p>



<p>Ma questo valore può essere capitalizzato, valorizzato e sfruttato dalle Imprese, anche piccole e medie, solamente se i <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">dati personali</mark></strong> dei propri utenti vengono <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">opportunamente raccolti, trattati e protetti</mark></strong>.</p>



<p>Ragionare in termini di <em>data protection by default</em> e <em>by design</em> è quindi necessario per una semplice ragione: i dati personali esprimono la qualità e la centralità della persona umana all’interno di qualsiasi processo (aziendale, produttivo, commerciale).</p>



<p>Inoltre la protezione dei diritti personali rappresenta poi un diritto fondamentale dell’individuo, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 8: “<em>Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano</em>”), e che ha trovato concreta tutela nel Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (ben più conosciuto come GDPR).</p>



<p>L’esigenza di protezione si è fatta più urgente negli ultimi decenni per via del velocissimo sviluppo tecnologico che ci ha coinvolti, non solo dal punto di vista personale (pensiamo a quanto i social network facciano ormai parte integrante e costituiscano quasi una “esigenza” della nostra vita), ma anche lavorativo (pensiamo alla necessità di individuare modalità di lavoro da remoto, in piena pandemia) e industriale (Internet of Things, Industria 4.0, servitizzazione, intelligenza artificiale, machine learning, per fare degli esempi).</p>



<p>Tutto si basa sul trattamento (alle volte massiccio) di dati, e spesso tra questi dati si intercettano anche quelli personali.</p>



<p>Alla luce di tutto ciò, si capisce che in un contesto come questo, la tutela e protezione dei dati personali rappresenta una grande necessità, non solo nel senso di soddisfazione del dato normativo ma anche, e soprattutto, nell’ambito di una <strong>efficiente gestione</strong> di un flusso di dati destinato a incrementare il proprio volume sempre più velocemente.</p>



<p>Ecco che si rende necessario un <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">approccio</mark></strong> che possa essere al contempo <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">consapevole, responsabile e flessibile</mark></strong> da parte delle imprese, che preveda il rispetto dei requisiti della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.</p>



<p>Ma cosa significa, concretamente, adottare un approccio di protezione by default e by design? Ci viene in soccorso l’art. 25 del GDPR:</p>



<ul><li>la <em><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">data protection by design</mark></strong></em> (o protezione dei dati fin dalla progettazione) richiede al titolare del trattamento di adottare misure tecniche e organizzative adeguate e di integrare nel trattamento dei dati personali le garanzie necessarie per attuare in modo concreto i principi stabiliti dal GDPR &#8211; liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità, riservatezza &#8211; in modo che la protezione dei dati personali sia effettiva ed efficace;</li><li>la <strong><em><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">data protection by default</mark></em></strong> (o protezione dei dati per impostazione predefinita), fa riferimento a delle impostazioni che il Titolare del Trattamento deve predefinire, quali fossero delle impostazioni “di fabbrica”, di default, appunto, che gli consentano di garantire che vengano effettuati solamente i trattamenti strettamente necessari per conseguire la specifica e lecita finalità perseguita (specialmente nel momento della raccolta dei dati personali).</li></ul>



<p></p>



<p>La valutazione delle concrete misure tecniche e organizzative, le impostazioni “predefinite” da porre in atto, così come le loro modalità di integrazione sono rimesse al Titolare, in base al principio di accountability (o responsabilizzazione).</p>



<p>Tutto molto complesso?</p>



<p>In realtà, no.</p>



<p>Quando veniamo chiamati a intervenire ai tavoli di progettazione, il nostro ruolo è proprio quello di acquisire la visione complessiva del progetto e di comprendere quali possano essere i punti concreti di contatto con temi che riguardano la data protection.</p>



<p>I vantaggi sono molteplici:</p>



<ul><li>mettere la persona al centro sin dalla progettazione e per impostazione predefinita significa dare il giusto valore al nostro cliente, utente, partner, che lo percepisce direttamente;</li><li>individuare, valorizzare e implementare concrete e corrette misure di protezione dei dati personali consente di acquisire un vantaggio competitivo non indifferente, rispetto ad altri competitor che non vi presta la dovuta attenzione;</li><li>una impostazione corretta del sistema privacy, inoltre, consente un notevole risparmio, in termini di tempo (investito all’inizio, ma ripagato nel tempo grazie a procedure impostate correttamente) ma anche di risorse economiche, rispetto a una loro individuazione e implementazione successiva (che magari richiede una revisione completa del modello) o &#8211; peggio ancora &#8211; in caso di contestazioni.</li></ul>



<p></p>



<p class="has-text-align-center"><em><a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_120" data-type="URL" data-id="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_120" target="_blank" rel="noopener">Strong data protection rules are not a luxury, but a necessity</a></em></p>



<p>E noi pensiamo che sia una necessità, una sfida da cogliere, individuandone gli aspetti positivi e i vantaggi che una corretta <em>compliance</em> può portare all’Impresa nel medio-lungo termine.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida autonoma: le implicazioni etiche e legali</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/guida-autonoma-implicazioni-etiche-legali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 17:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 5 all’8 gennaio 2023 a Las Vegas si è tenuta “CES &#8211; Consumer Technology Association”, la fiera tech più influente al mondo in cui si ritrovano gli innovatori globali e le tecnologie più avanzate. Una delle tematiche ha riguardato l’automotive e la vehicle technology (tecnologia dei veicoli): concept car, veicoli connessi, mobilità autonoma e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dal 5 all’8 gennaio 2023 a Las Vegas si è tenuta “CES &#8211; Consumer Technology Association”, la fiera tech più influente al mondo in cui si ritrovano gli innovatori globali e le tecnologie più avanzate.</p>



<p>Una delle tematiche ha riguardato l’automotive e la vehicle technology (tecnologia dei veicoli): concept car, veicoli connessi, mobilità autonoma e funzioni come il cruise control adattivo, la prevenzione delle collisioni e la guida in corsia.</p>



<p>La vehicle technology sta aprendo la strada a innovazioni dal grande impatto e dalle rilevanti implicazioni etiche e legali, evidenti nelle auto a guida autonoma o semiautonoma.</p>



<p>Un’auto a guida autonoma &#8211; grazie a strumenti tecnologici come sensori, radar, telecamere, intelligenza artificiale &#8211; è in grado di navigare l’ambiente senza l’intervento umano, spostandosi da un punto A a un punto B percorrendo strade qualsiasi. Un veicolo autonomo è in grado di interpretare le informazioni ricevute per individuare percorsi appropriati, ostacoli e segnaletica rilevante.</p>



<p>In realtà già da tempo ci sono in circolazione numerosi veicoli dotati di livelli base di autonomia, ma il progresso sta avanzando rapidamente e sulla scena si stanno affacciando modelli sempre più avanzati e complessi, anche concettualmente.</p>



<p>Esistono infatti diversi livelli di automazione di un veicolo:</p>



<p><strong>0</strong> &#8211; Nessuna automazione<br><strong>1</strong> &#8211; Assistenza alla guida<br><strong>2</strong> &#8211; Automazione parziale<br><strong>3</strong> &#8211; Guida autonoma limitata<br><strong>4</strong> &#8211; Automazione elevata<br><strong>5</strong> &#8211; Automazione completa</p>



<p>e, secondo alcune stime, entro il 2030 il 70% delle auto sarà a una vettura autonoma o semiautonoma.</p>



<h3>Le implicazioni etiche</h3>



<p>La tecnologia ha sempre suscitato riflessioni filosofiche, innanzitutto per la sua natura duplice: può portare a risultati miracolosi o distruttivi, a seconda dell’utilizzo fatto dall’essere umano (nell’imperfezione che lo caratterizza).</p>



<p>Nel momento in cui alla tecnologia viene data un’autonomia rispetto all’intervento umano, si rivela fondamentale dotarla di procedimenti motivazionali: la capacità di compiere scelte morali fondate su valori etici. Un esempio pratico: in caso di incidente, sarebbe più eticamente corretto investire un solo bambino o un gruppo di persone anziane (essendo entrambi gli scenari inevitabili)?</p>



<p>Si pongono dei dilemmi etici rilevanti e la complessità aumenta perché nonostante la morale sia soggettiva, la tecnologia richiede scelte predefinite che dovrebbero presupporre un sistema valoriale oggettivo e immutabile.</p>



<p>Gli aspetti che potrebbero essere approfonditi sono molteplici e crediamo che per avere un quadro generale della tematica sia importante accennare alla sua complessità filosofica, tuttavia in questa sede vogliamo approfondire gli aspetti legali.</p>



<h3>Le implicazioni legali</h3>



<p>Diritto ed etica spesso si intrecciano, così che quesiti che si pone una disciplina sono comuni anche all’altra.</p>



<p>Dal punto di vista giuridico, infatti, sono almeno tre le questioni aperte, oggetto di dibattito:</p>



<ol type="1"><li>la definizione stessa di “<strong>conducente</strong>”;</li><li>il riparto della <strong>responsabilità</strong> tra essere umano e macchina, specialmente in caso di incidente;</li><li>il trattamento dei <strong>dati personali</strong> raccolti da questi veicoli.</li></ol>



<p></p>



<p>Andiamo con ordine.</p>



<p>Il concetto di “conducente”, con l’avvento delle tecnologie che consentono autonomia ai veicoli nella propria guida, cambierà radicalmente.</p>



<p>Se oggi è pacifico, almeno dal punto di vista strettamente normativo, che “<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">conducente</mark></strong>” sia “<em>ogni persona che assume la guida di un veicolo, autoveicolo od altro (compresi i velocipedi)</em>” (art. 1 lett. v della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968, ratificata in Italia con L. n. 308/1995), definizione confermata anche dal nostro Codice della Strada (art. 46), con il progressivo ingresso sul mercato di veicoli a guida autonoma o semiautonoma, questa qualificazione di &#8220;<em>personalità</em>&#8221; e &#8220;<em>umanità</em>” del conducente è, necessariamente, destinata a essere superata, o quantomeno dovrà essere contemperata con gli automatismi che sottostaranno la tecnologia di guida.</p>



<p>Inoltre riducendo la necessità di intervento umano, si aprono scenari di interpretazione sul concetto, collegato, di “<em>controllo</em>” sul veicolo, che è destinato a trasformarsi in “<em>supervisione</em>” e “<em>monitoraggio</em>” (non sarà possibile, almeno nel breve periodo, accomodarsi su un’auto in corsa e leggere un buon libro…!) e che, in ogni caso, non potrà escludere la possibilità che la persona al posto di guida prenda il controllo del veicolo nel momento in cui voglia o debba farlo.</p>



<p>Ciò, indubbiamente, presta il fianco a diverse perplessità sul secondo dei temi citati sopra, ossia quello della <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">responsabilità</mark></strong> dei veicoli “senza” conducente.</p>



<p>Se, infatti, è necessario che il conducente sia sempre in grado di governare il proprio veicolo, ad oggi non è ancora chiaro come egli possa farlo nel momento in cui la guida sarà completamente automatizzata, con evidenti difficoltà nell’individuare correttamente i profili di colpa e la sua imputazione verso il soggetto corretto (senza menzionare la difficoltà, logica e giuridica, di considerare effettivamente responsabile qualcosa di diverso dall’essere umano).</p>



<p>Probabilmente, provando ad analizzare più approfonditamente la questione, il focus dovrà nuovamente essere centrato sul “conducente”, sulla sua formazione, e sull’allenamento dei tempi di reazione in caso di situazione di pericolo, attuale o anche solamente potenziale.</p>



<p>Ultimo aspetto, ma non per importanza, da considerare quando si affronta il tema della guida autonoma, è quello della <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">sicurezza</mark></strong> non in senso fisico, ma <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">informatico</mark></strong>.</p>



<p>Infatti, la progettazione di auto autonome e semiautonome comporta l’utilizzo di tecniche di <em>machine learning</em> e intelligenza artificiale e necessitano di un collegamento alla rete internet.</p>



<p>Ciò determina, ovviamente, la creazione di:</p>



<ul><li>un nuovo punto di accesso a dati delle persone presenti nel veicolo, anch’esse sempre più “connesse”;</li><li>un allargamento dei potenziali punti di attacco informatico (si pensi all’hacker che si introduce nel sistema di guida autonomo di un autobus e causi un incidente)</li></ul>



<p>con necessità quindi di pensare a queste auto “intelligenti” integrate, by default e by design, da sistemi di protezione dei dati personali adeguati ai potenziali rischi e alle sfide della sicurezza informatica.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p>Come spesso accade, la tecnica corre molto più velocemente rispetto al diritto positivo: occorrerà valutare come il nostro Legislatore nazionale deciderà di recepire le previsioni sovranazionali (le norme convenzionali, infatti, non sono direttamente applicabili negli Stati firmatari, ma occorrono strumenti legislativi di recepimento interno).</p>



<p>Dal nostro punto di vista, <strong>occorre saper cogliere</strong> – come sempre –<strong> in ottica costruttiva le opportunità che la sfida dell’innovazione</strong>, specie se introdotta attraverso l’asse della tecnologia, <strong>ci offre</strong>.</p>



<p>La persona, come in tutte le innovazioni, deve rimanere al centro del processo iterativo, modificando eventualmente il proprio ruolo, ma senza perdere la propria centralità.</p>



<p>La <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">tecnologia</mark></strong> da sola non può sostenere il “peso” dell’innovazione, quella con la I maiuscola, ma deve essere sorretta anche dagli altri due assi: <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">persone</mark></strong>, sempre più e sempre meglio formate e informate, e <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">processi</mark></strong>, in questo caso regole chiare e precise che delimitino gli ambiti di competenza e di responsabilità dei diversi attori e operatori che si affacciano in questo nuovo mercato. Nel settore della guida di veicoli autonomi e semiautonomi c’è ancora parecchio da fare, ma certamente si conosce la direzione da prendere.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa sempre più equa e digitale, tra Legal Design e Transizione Relazionale</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/europa-equa-digitale-dma-dsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 15:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1268</guid>

					<description><![CDATA[Il mese di ottobre è portatore di grandi novità in ambito digitale. Due nuovi Regolamenti su mercato e servizi digitali i cui obbiettivi sono: maggiore protezione dei consumatori e dei loro diritti fondamentali online; un quadro efficace e chiaro sulla trasparenza e responsabilità delle piattaforme online; promuovere l&#8217;innovazione, la crescita e la competitività all&#8217;interno del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il mese di ottobre è portatore di grandi novità in ambito digitale.</p>



<p>Due nuovi Regolamenti su <strong>mercato </strong>e <strong>servizi digitali</strong> i cui obbiettivi sono:</p>



<ul><li>maggiore protezione dei consumatori e dei loro diritti fondamentali online;</li><li>un quadro efficace e chiaro sulla trasparenza e responsabilità delle piattaforme online;</li><li>promuovere l&#8217;innovazione, la crescita e la competitività all&#8217;interno del mercato unico, eliminando barriere all&#8217;ingresso.</li></ul>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="649" src="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/10/Immagine-2022-10-27-144655-1024x649.png" alt="" class="wp-image-1269" srcset="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/10/Immagine-2022-10-27-144655-1024x649.png 1024w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/10/Immagine-2022-10-27-144655-300x190.png 300w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/10/Immagine-2022-10-27-144655-768x487.png 768w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/10/Immagine-2022-10-27-144655.png 1077w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption><sub><em>Fonte: www.ec.europa.eu</em></sub></figcaption></figure>



<h3><strong>Cosa cambia?</strong></h3>



<p>Il <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Digital Markets Act</mark></strong> consentirà alle imprese di accedere a determinati dati, relativi ai propri clienti online, oggi gelosamente in possesso dei c.d. <em>gatekeeper</em>. Le imprese potranno godere di maggiore libertà, perché spinte a una maggiore trasparenza e “interoperabilità”, nella scelta tra diverse piattaforme su cui offrire i loro servizi o prodotti. Inoltre, disporranno di maggiori possibilità di cambiare e combinare i servizi in funzione delle loro esigenze.</p>



<p>Il <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">Digital Services Act</mark></strong> è volto invece a rendere più trasparenti i processi interni delle piattaforme online e mira a consentire, soprattutto a consumatori e PMI, di prendere decisioni commerciali con maggior cognizione di causa, promuovendo una nuova cultura della prevenzione dei rischi sistemici (dalla disinformazione, alle <em>fake news</em>, ai contenuti illegali). Il Digital Services Act si applica infatti ai <strong>“servizi delle società dell’informazione”,</strong> cioè a tutti gli intermediari che offrono servizi a distanza, per via elettronica e/o telematica, su richiesta, solitamente retribuita, di un destinatario.</p>



<p>A tal fine, le piattaforme intermediarie di servizi vengono suddivise in quattro categorie:</p>



<ol><li>intermediary services;</li><li>hosting (es.cloud);</li><li>online platform (es. social media);</li><li>very large platform.</li></ol>



<p></p>



<p>Ogni categoria comporta obblighi specifici, proporzionati al tipo di servizio offerto e al numero di fruitori, anche se vi sono alcuni obblighi, principali, comuni a tutte le tipologie, tra i quali:</p>



<ul><li>indicare in modo chiaro le proprie condizioni di servizio;</li><li>fornire informazioni esplicite sulla moderazione dei contenuti e sull’eventuale uso di algoritmi per i sistemi di raccomandazione dei contenuti;</li><li>trasparenza nei sistemi di suggerimento e nelle pubblicità rivolte agli utenti;</li><li>non utilizzare pubblicità mirata rivolta ai bambini o basata su dati sensibili degli utenti;</li><li>non utilizzare pratiche ingannevoli volte a manipolare le scelte degli utenti, compresi i <em>dark pattern</em>;</li><li>creare un meccanismo di reclamo e ricorso e risoluzione stragiudiziale delle controversie;</li><li>controllare le credenziali e l’affidabilità di fornitori terzi, anche attraverso controlli a campione.</li></ul>



<p></p>



<p><strong>Ritroviamo, in molti punti, questioni molto care a chi, come noi, “predica” i principi del Legal Design e della necessità di operare una vera e propria transizione relazionale tra Business e User</strong>.</p>



<p>L’obiettivo a lungo termine è creare <strong>un ambiente digitale sicuro e affidabile</strong>, che <strong>tuteli in modo concreto i diritti </strong>dei consumatori e allo stesso tempo sostenga l’innovazione e la competitività. In particolare, sono previsti nuovi meccanismi, più semplici ed efficaci, per segnalare contenuti illeciti, beni e/o resi in violazione dei loro diritti, compresi quelli di proprietà intellettuale, o che rappresentano atti di concorrenza sleale.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p>Ecco i riferimenti normativi:</p>



<ul><li><strong><em>Digital Markets Act</em></strong> (Reg. n. 2022/1925 &#8211; <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.265.01.0001.01.ENG&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A265%3ATOC" target="_blank" rel="noopener">qui</a> il testo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 ottobre scorso, entrerà in vigore l&#8217;1.11.2022 e sarà direttamente applicabile negli Stati Membri a partire dal 2.05.2023;</li><li><strong><em>Digital Services Act</em></strong> (Reg. n. 2022/2065 &#8211; <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.277.01.0001.01.ENG&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A277%3ATOC" target="_blank" rel="noopener">qui</a> il testo, che sostituisce la c.d. E-Commerce Directive n. 2000/31/EC), pubblicato oggi, 27 ottobre 2022, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, entrerà in vigore il 16.11.2022 e sarà direttamente applicabile a partire dal 17.02.2024 (ad eccezione degli obblighi stabiliti nei confronti delle “<em>very large platforms</em>” e “<em>very large online search engines</em>”, che si è teso ad anticipare, rendendoli già applicabili dopo 4 mesi dalla loro designazione da parte della Commissione).</li></ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il fattore abilitante la Transizione Ecologica</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/fattore-abilitante-transizione-ecologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 10:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1254</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;approfondimento di Oscar Legnani in occasione dell’evento organizzato da G.C. Network Consulting su &#8220;Transizione energetica e mobilità sostenibile &#8211; tra presente e futuro&#8221; (lunedì 12 settembre 2022 &#8211; Sala del Refettorio, Camera dei Deputati, Roma) Interessante partecipare agli eventi di GC Network, non solo per la competenza degli interventi e la levatura dei relatori e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;approfondimento di Oscar Legnani in occasione dell’evento organizzato da G.C. Network Consulting su &#8220;<em><strong>Transizione energetica e mobilità sostenibile  &#8211; tra presente e futuro</strong></em>&#8221; (lunedì 12 settembre 2022 &#8211; Sala del Refettorio, Camera dei Deputati, Roma)</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p>Interessante partecipare agli eventi di <em>GC Network</em>, non solo per la competenza degli interventi e la levatura dei relatori e degli invitati al panel ma anche e soprattutto per la diversità e la contaminazione che si respira: scintille, connessioni, nuove relazioni tra argomenti, concetti, pensieri e punti di multi-contatto.</p>



<p>Emerge forte, da tutti gli interventi, una componente importante: la centralità della <strong>PERSONA</strong>.</p>



<p>Se si può sostenere (com’è) che la TECNOLOGIA è il fattore abilitante la Trasformazione Digitale, altrettanto sostenibile è che la PERSONA sia il fattore abilitante la Transizione Energetica e, più in generale, dei processi virtuosi di Sostenibilità.</p>



<p>Abbiamo a disposizione tante tecnologie abilitanti (sicuramente da perfezionale ma alcune già operative e implementate), potenzialmente in grado di ridurre l’impatto ambientale ed energetico delle attività quotidiane.</p>



<p>Mi riferisco ad innovazioni direttamente indirizzate alle fonti energetiche e all’utilizzo di energia, quindi ad impatto diretto sulla Transizione Energetica, quali:</p>



<ul><li>un portfolio di fonti energetiche sostenibili (fotovoltaico e termodinamico, idraulica, energia eolica, l’energia del mare, biomasse, biogas a matrice organica)</li><li>numerose e diversificate soluzioni di efficienza  energetica</li><li>la cattura e sequestro dell’anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per l’utilizzo sostenibile di fonti fossili</li></ul>



<p></p>



<p>così come ad innovazioni ad impatto indiretto (che vedono l’intersecarsi tra tecnologia tradizionale e mondo digitale) quali:</p>



<ul><li>l’utilizzo di Algoritmi e di Intelligenza Artificiale (che stanno gemmando piattaforme informatiche di gestione e controllo energetico, comprensive di saving a base finanziaria)</li><li>l’utilizzo e l’applicazione della sensoristica (che sta gemmando piattaforme basate sull’IoT &#8211; Internet of Things &#8211; che mutano i processi economici tradizionali, come la produzione, convertendoli parzialmente o integralmente in servizi).</li></ul>



<p></p>



<p>Non è un caso che nel documento &#8220;<em><strong><a href="https://www.iea.org/reports/playing-my-part" target="_blank" rel="noopener">Playing my part</a></strong></em>&#8221; del 21 aprile scorso, frutto della collaborazione tra la Commissione Europea e l’International Energy Agency (IEA), si sia messo l’accento sull’agire quotidiano del cittadino e sulle sue azioni individuali.</p>



<p>Nel report si evidenziano le piccole azioni che possono comportare grandi risparmi:</p>



<p class="has-text-align-center">“<em>With small actions, you can make a big difference</em>”</p>



<p>Una semplice To Do List? Oppure un vademecum operativo del buon cittadino del mondo?</p>



<p>Nulla di tutto ciò.</p>



<p>Mi piace leggere questo documento nel contesto di un percorso avviato da tempo anche da <a href="https://www.pubblicazioni.enea.it/le-pubblicazioni-enea/edizioni-enea/anno-2017/cambiamento-comportamentale-ed-efficienza-energetica.html#:~:text=Il%20cambiamento%20comportamentale%20intende%20contribuire%20al%20raggiungimento%20di,tecnica%20nei%20processi%20produttivi%2C%20nei%20prodotti%20e%20dispositivi%29." target="_blank" rel="noopener">ENEA</a>, che già nel 2017 evidenziava “<em>la necessità di coniugare sempre meglio fra loro le leve tecnologiche e comportamentali; ciò per poter puntare ad un progresso basato su uno sviluppo veramente sostenibile</em>”.</p>



<p>Si tratta dunque del primo gradino che, facendo leva su informazioni concrete, porta o mantiene la PERSONA ad un corretto grado di consapevolezza, perché divenga il FATTORE ABILITANTE la Transizione Energetica, con il suo comportamento nei diversi ambiti che socialmente, culturalmente ed economicamente occupa!</p>



<p>Mi piace leggere l’avvio, dunque, di un percorso che deve preparare tutti noi a volere fortemente cambi di paradigma complessi, ad alto livello, come la <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">SERVITIZZAZIONE</mark></strong>.</p>



<p>Questa, è un processo di trasformazione digitale che trasforma il “prodotto” in “servizio”.</p>



<p>Per fare un esempio semplice, trasforma una “lavatrice” in un “servizio di lavaggio” presso la propria abitazione. Il consumatore di un prodotto diventa un fruitore di un servizio, ossia non acquista più una lavatrice (che paga subito indipendentemente da quanto usa, deve essere manutenuta e cambiata, ormai di frequente) ma accoglie a casa propria un “macchinario”, di proprietà di un terzo, che eroga un servizio di lavaggio in suo favore, verso il quale paga solo il servizio (o meglio, i servizi), se, quando e quanto li utilizza.</p>



<p>Da costo fisso a costo variabile… ma non soltanto questo.</p>



<p>Il fruitore abbandona il concetto di proprietà in favore di quello dell’utilizzazione ed acquisisce nuovi servizi. L’imprenditore abbandona l’organizzazione della sua azienda fondata sulla produzione ed accoglie quella della relazione continua con il suo cliente finale, in funzione di un rapporto di lunga durata.</p>



<p>In questa ottica, culturale, ancor prima che economica, si interrompe il meccanismo della vendita continua, si inverte il trend del consumismo spinto. L’Imprenditore andrà a riciclare il più possibile le lavatrici esistenti, per mantenerle continuamente in buono stato e nel circuito dei servizi.</p>



<p>Un nuovo business. Evoluto?</p>



<p>Certamente, non solo perché nasce, by default, propenso al mantenimento del prodotto (quindi sostenibile per definizione) ma perché l’inserimento di sensoristica e di comunicazione tra oggetti (IoT, Dashboard di controllo e gestione dei macchinari interconnessi) e tra questi ed il fornitore permetterà, per fare esempi:</p>



<ul><li>efficientamento e saving energetico;</li><li>manutenzione predittiva;</li><li>ricette di lavaggio testate e professionali;</li><li>orientamento all’utilizzo di prodotti di lavaggio sostenibili;</li><li>community di scambio informazioni.</li></ul>



<p></p>



<p>Un effetto complessivo di risparmio, efficientamento, collegamento, community che potrà salvare il pianeta rispetto al prevedibile trend (ove non invertito) del consumismo eccessivo aggravato dalle economie in forte sviluppo.</p>



<p>Una <strong><u>Trasformazione, però, complessa</u></strong>, che necessita anche (soprattutto) di una forte <strong><u>consapevolezza</u></strong> dell’utente, per poi essere accolta anche nell’altrettanto complesso percorso dell’Imprenditore, che dovrà impegnarsi nella conversione della propria fabbrica, evolvendola verso la prevalente fornitura di servizi ad alto valore aggiunto.</p>



<p>Ed ecco che si torna al fattore abilitante: la <strong>PERSONA</strong>.</p>



<p>La consapevolezza, proposta in modo “leggero” (ma per nulla superficiale) dalla Commissione Europea è solo il primo passo, come si diceva, della PERSONA quale soggetto “agente” nella società, come cittadino, nella famiglia, in ambito culturale, nella collettività.</p>



<p>A questa consapevolezza faranno seguito comportamenti virtuosi, che il cittadino si porterà in tutti gli ambiti del proprio agire, anche in quello <strong>economico</strong>, <strong>politico</strong>, <strong>professionale</strong>, <strong>lavorativo</strong>. Seguiranno i mutamenti di paradigma che tanto ci servono:</p>



<ul><li>da consumer a prosumer etico e consapevole;</li><li>dalla competizione alla collaborazione tra imprenditori;</li><li>da contraenti a contropartner nei contratti, verso accordi collaborativi;</li><li>da contropartner a Partner nei progetti complessi di ampio respiro, come la sostenibilità.</li></ul>



<p></p>



<p>Si attiveranno:</p>



<ul><li>Energy Community, anche in ambito produttivo (non solo di collettività)</li><li>comportamenti eticamente orientati, a valorizzare la Responsabilità Sociale dell’Impresa;</li><li>fonti energetiche sostenibili;</li><li>processi di servitizzazione;</li><li>economia circolare, tendente alla Blue Economy.</li></ul>



<p></p>



<p>Non sottraiamoci, pertanto, alla nostra responsabilità, quali cittadini e nel nostro ambito economico, imprenditoriale, lavorativo, professionale, politico; responsabilità che impone la massima consapevolezza di quanto <mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">la PERSONA (noi stessi) sia il più economico, immediato e potente fattore abilitante le Transizioni in atto</mark>, non ultima quella “relazionale”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovazione nella Logistica Marittima</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/innovazione-nella-logistica-marittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Il nostro approfondimento preparato in occasione dell&#8217;Evento organizzato da G.C. Network sul tema &#8220;Economia del Mare&#8221; (venerdì 16 settembre 2022 &#8211; c/o Sala dei Gruppi Parlamentari, Camera dei Deputati, Roma) Lavorando a stretto contatto con l’Innovazione e le nuove tecnologie, ho avuto la possibilità di imbattermi e comprendere progetti che coinvolgono la Trasformazione Digitale anche [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Il nostro approfondimento preparato in occasione dell&#8217;Evento organizzato da G.C. Network sul tema &#8220;Economia del Mare&#8221; (venerdì 16 settembre 2022 &#8211; c/o Sala dei Gruppi Parlamentari, Camera dei Deputati, Roma)</em></p>



<p>Lavorando a stretto contatto con l’Innovazione e le nuove tecnologie, ho avuto la possibilità di imbattermi e comprendere progetti che coinvolgono la <strong>Trasformazione</strong> <strong>Digitale</strong> anche del settore marittimo. Tra essi:</p>



<ul><li>la navigazione autonoma,</li><li>l’introduzione di nuove tecnologie per migliorare la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti lungo la filiera,</li><li>la digitalizzazione dei processi logistici infra-portuali.</li></ul>



<p></p>



<p>Mi piacerebbe aprire questo intervento riferendomi a qualche esempio di processo concreto e reale di <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">trasformazione digitale</mark></strong> nel trasporto marittimo e in particolare della logistica portuale.</p>



<p>Mi riferisco a: Porto di Rotterdam <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">|</mark></strong> Porto di Anversa <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">|</mark></strong> Porto di Genova</p>



<p>i quali hanno avviato progetti:</p>



<ul><li>alcuni solo in fase di prototipazione</li><li>altri avviati e implementati</li></ul>



<p></p>



<p>Darò poi uno sguardo d’insieme verso l’orizzonte che ci aspetta.</p>



<h3>Porto di Rotterdam = progetto di Design Thinking di filiera</h3>



<p>Il primo esempio riguarda il progetto “capitanato” dal Porto di Rotterdam (chiamato “Naviporta”, avviato nel 2018 e in fase di implementazione) che è stato un vero e proprio laboratorio di design thinking:</p>



<ul><li>in primo luogo, l’Autorità del Porto, pur con un ruolo fondamentale, non è stato l’unico stakeholder considerato. Proprio sulla base delle considerazioni dell’Autorità stessa, secondo la quale per la movimentazione di un container è necessario coinvolgere più di 25 soggetti differenti, si è voluta coinvolgere nel progetto pilota <strong>tutta la filiera della logistica</strong>. Si è partiti dal sito produttivo in cui è stata realizzata la merce da trasportare (Corea), e si è andati a intercettare tutti i soggetti coinvolti nel trasporto, fino al magazzino di destinazione (nei Paesi Bassi), passando – ovviamente – dal Porto di Rotterdam, ma senza dimenticare istituti di credito, fornitori di servizi accessori, manutenzione e subfornitori;</li><li><strong>la merce trasportata è stata messa “al centro”</strong>, in un processo che ha ridisegnato non solo la prospettiva, ma anche le relazioni di tutti i soggetti coinvolti;</li><li>la tecnologia – <strong>IoT, blockchain e smart contract </strong>a questa collegati &#8211; è stata poi un valido supporto per risolvere inefficienze e dirimere questioni altrimenti ordinariamente rimesse alla valutazione e alla discrezionalità umana.</li></ul>



<p></p>



<p>Tutto questo ha permesso non solo di tracciare e monitorare la spedizione dall’inizio alla fine del suo percorso (grazie alla geolocalizzazione del container), ma anche di:</p>



<ul><li>raccogliere, elaborare e utilizzare dati inseriti in blockchain, e quindi <em>immodificabili</em>,</li><li><em>dematerializzare</em> tutta la documentazione, che sino a quel momento viaggiava su supporto cartaceo</li><li>gestire, attraverso i c.d. <em>smart contract</em>, i flussi finanziari di pagamento connessi e collegati al trasporto stesso.</li></ul>



<h3>Porto di Anversa = progetto di Logistica interna</h3>



<p>Il progetto ha infatti sostituito il sistema di movimentazione infraportuale originario, governato da un codice PIN identificativo del container da movimentare rilasciato su supporto cartaceo, con una <strong>piattaforma dati centralizzata e chiavi crittografiche digitali univoche</strong> (c.d. Certified Pick Up).</p>



<p>Ad oggi, infatti, l’attribuzione e la gestione del codice PIN è il sistema più utilizzato per ritirare un container nei porti commerciali. Sistema che però richiede un processo:</p>



<ul><li>lento, perché svolto manualmente;</li><li>complesso, perché coinvolge numerosi soggetti: deve essere fornito all&#8217;armatore, immesso dall&#8217;autista, rilasciato dal terminal e ottenuto dallo spedizioniere (semplificando al massimo). &nbsp;L’Autorità portuale belga ha infatti stimato che nella “vita” media di un container all’interno del Porto, esso intercetta più di 30 soggetti diversi, con una media di 200 interazioni tra loro (!)</li><li>facilmente modificabile, corruttibile, smarribile, contraffabile.</li></ul>



<p></p>



<p>Sia il progetto di Anversa (che dal 2021 è diventato correntemente operativo) sia quello Rotterdam, poggiano quindi su sistemi digitalizzati e di emissione di certificati univoci che seguono il container dal momento in cui il cargo attracca, fino alla sua uscita dal porto, che sono: Digitali – Immodificabili – Riservati.</p>



<p>Anche in Italia abbiamo eccellenze di prim’ordine e mi permetto, quindi, &nbsp;di citare il Porto di Genova, noto per essere all’avanguardia nell’adozione di nuovi strumenti anche tecnologici a miglioramento dei propri servizi (ci sono moltissimi altri esempi brillanti: Gioia Tauro, La Spezia, Trieste).</p>



<h3>Porto di Genova</h3>



<p>A febbraio di quest’anno sono state presentate nel Capoluogo ligure le conclusioni di un progetto (c.d. Logistic Data Space, progetto di ricerca avviato nel 2018 e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020) che si propone di integrare diverse tecnologie, al fine di:</p>



<ul><li><strong>automatizzare</strong> gli <strong>accessi</strong> al nodo logistico portuale, per il rilevamento e l’autorizzazione preventiva dei mezzi in avvicinamento, grazie a sistemi hardware e software di riconoscimento</li><li><strong>identificare</strong> univocamente le persone per il controllo degli accessi ai varchi (con un tema di data protection non indifferente! – concedetemi una nota personale)</li><li><strong>tracciare</strong> in modo sicuro le merci, grazie a sensoristica IoT</li><li><strong>validazione</strong> di tutti i dati raccolti e/o inseriti, rendendoli così non più modificabili né eliminabili, attraverso l’uso della blockchain.</li></ul>



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<p>In tutti questi progetti di innovazione, molti sono i fattori in comune.</p>



<p>Innanzitutto, il fatto che sono stati coinvolti, sin da subito, tanti e diversi soggetti, a vario titolo interessati e coinvolti nel processo di movimentazione marittimo, probabilmente mossi dalla necessità di condividere questo momento di trasformazione così radicale, certamente a causa (o grazie) alla tecnologia che si è ritenuto opportuno adottare quale fattore abilitante, che è la <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">BLOCKCHAIN</mark></strong>.</p>



<p>La blockchain, per sua stessa natura, è infatti uno strumento partecipativo, basato sulla molteplicità di nodi che la formano e la compongono: tanti più sono numerosi i nodi della blockchain, tanto maggiore sarà la certezza che il dato lì validato non sia stato corrotto o manomesso.</p>



<p>Tale certezza è dovuta inoltre al fatto che la struttura di una blockchain è costruita in modo tale da non permettere una “sovrascrittura” dei dati posseduti dai nodi. Questi ultimi possono, infatti, solamente aggiungere nuove informazioni e nuovi dati al proprio archivio, ma non possono in alcun modo modificarli: il database costituisce così una fonte “storica” di tutti gli aggiornamenti avvenuti, immutabile e immodificabile.</p>



<p>Interfacciandosi: Autorità portuali <strong>|</strong> Trasportatori | Armatori | Proprietari dei beni che transitano nel porto | Istituti bancari <strong>|</strong> fornitori di servizi logistici che:</p>



<ul><li>si intercettano in continuazione, anche solamente per necessità;</li><li>hanno interessi diversi e spesso divergenti;</li><li>hanno livelli di attenzione, di responsabilità e di sensibilità diversi e, spesso, anche qui, divergenti</li></ul>



<p></p>



<p>si è avviato un processo di vero e proprio design thinking, per:</p>



<ul><li>costruire modelli di servizi altamente competitivi</li><li>costruire piattaforme che, partendo dalla scarsa fiducia che lega gli attori in gioco, integrano a tutti i diversi livelli le parti coinvolte, invertendo la tendenza e creando una <strong>community</strong> (comunione di intenti).</li></ul>



<p></p>



<p>L’inserimento e l’utilizzo di <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">SMART CONTRACT</mark></strong> [trovate <a href="https://www.legnanilegal.com/smart-legal-contract/">qui</a> un nostro approfondimento sul tema] ha poi contribuito a ridurre enormemente le incomprensioni, rimettendo decisioni umane “nelle mani” della tecnologia in modo automatico, guadagnando in termini di rapidità, efficienza, efficacia delle transazioni, immutabilità delle informazioni e quindi trasparenza e certezza di esecuzione. </p>



<p>L’introduzione di questi strumenti nell’economia marittima consentirebbe di semplificare, accelerare e snellire, per esempio, gli adempimenti amministrativi, il pagamento delle tasse portuali e di ancoraggio e degli oneri connessi (compreso lo sdoganamento), oltreché standardizzare e velocizzare le procedure di controllo. Il risparmio di tempo e costi è evidente, così come lo è il miglioramento e l’efficientamento anche in termini di sicurezza.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p>I progetti citati hanno dimostrato infatti di poter rispondere positivamente alle tante questioni che quotidianamente si pongono nel trasporto, soprattutto internazionale e marittimo:</p>



<ol><li>aumentare la trasparenza, l’affidabilità e la certezza dei flussi e dei processi documentali</li><li>armonizzare la filiera del trasporto marittimo, digitalizzandola</li><li>aumentare la competitività del procedimento di preparazione, movimentazione, spedizione e trasporto;</li><li>contrastare il contrabbando, la pirateria e la contraffazione</li><li>rendere maggiormente effettivi i controlli da parte delle Autorità</li><li>aumentare l’efficienza dei servizi logistici e dei processi sottesi;</li><li>proporre addirittura nuovi servizi agli utenti dell’area portuale;</li><li>aumentare la fiducia tra i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto e la loro collaborazione in ottica partecipativa</li><li>ridurre il contenzioso che può nascere da incidenti, smarrimenti, contestazioni</li><li>consentire una maggiore tracciabilità dei prodotti e certificazione della loro autenticità</li><li>consentire una condivisione sicura della documentazione (anche doganale) e dei dati di tracciamento dei container.</li></ol>



<p></p>



<p>In definitiva, possiamo assumere con certezza che l’innesto di tecnologie molto avanzate (blockchain e smart contract in primis, ma anche IoT) in processi originariamente rimessi alla carta e al loro processamento umano segna sicuramente il passo di quest’Epoca storica e l’industria marittima non può andarne esente ma, al contrario, potrebbe essere settore trainante la trasformazione digitale di filiera (vd. logistica intermodale, per esempio).</p>



<p>I molti benefici diretti sono già stati evidenziati; altri ne possono scaturire, di conseguenza:</p>



<ol type="1"><li>il passaggio dalla concezione dei rapporti (anche contrattuali, grazie agli smart legal contract) tra i vari stakeholder da tendenzialmente polarizzati tra due soggetti, al coinvolgimento di molte parti, interrelazionate in un’ottica collaborativa;</li><li>la tendenza ad esternalizzare e automatizzare le esecuzioni semplici (nella logica informatica “if this… then that”), che consente agli stakeholders di concentrarsi sui contenuti nobili delle proprie attività e relazioni (ciò può essere visto e interpretato positivamente, anche in funzione preventiva e di non belligeranza);</li><li>il riequilibrio delle posizioni degli attori a vario titolo coinvolti nel processo logistico, pariteticamente al centro e tutti vincenti: il passaggio da controparti a partner è, per certi versi, epocale ma, io ne sono fermamente convinto, è l’unica strada percorribile per affrontare il Mercato e il Futuro.</li></ol>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p>le esperienze straniere e italiane in atto ci insegnano che avviare un percorso di trasformazione digitale genuino porta benefici per tutti gli stakeholder della Filiera.</p>



<p>Quanto più questo processo vede la sua nascita dal basso (bottom up), anziché essere imposta e obbligata dall’alto, senza possibilità di reale interlocuzione e compartecipazione, tanto maggiori sono le sue probabilità di riuscita e di successo.</p>



<p>Il cambio di paradigma relazionale che questi processi impongono potrebbero essere una buona, se non la migliore, occasione per mettere a sistema il patrimonio di esperienze, conoscenze, interessi e necessità del settore della logistica marittima italiana, uno dei motori trainanti dell’economia del Paese, anche in un laboratorio (perché no?) di ricerca e sviluppo condivisi, su nuovi modelli di prodotti e servizi sempre più <em>competitivi</em> ma anche <span style="text-decoration: underline;">sostenibili</span>.</p>



<p>Ciò perché, come ho avuto modo di ripetere molte volte, anche nelle occasioni generate dal G.C. Network di cui faccio parte, l’Innovazione, quella vera, non può basarsi solamente sulla tecnologia. È il <strong>fattore umano</strong> che <strong>abilita l’<u>innovazione</u></strong> <strong>sostenibile</strong> e che trasforma radicalmente il nostro modo di vivere e di concepire la realtà.</p>



<p>La tecnologia è importante ma senza una cultura dell’Uomo come individualità da tutelare e un lavoro continuo sulla sua formazione, sulla mentalità delle persone che quella tecnologia la devono conoscere affrontare gestire e manovrare, senza un approccio umano positivo e consapevole, non è possibile fare vera innovazione.</p>



<p>Mettere quindi a punto processi innovativi in cui l’Uomo sia messo al centro, è fondamentale per raggiungere risultati significativi non solo dal punto di vista economico ma anche sostenibili.</p>



<p>L’attuale panorama geopolitico, la crisi energetica, l’impennata dei costi e la scarsità delle materie prime sono tutti fattori che, certamente, incutono timore nell’Imprenditore, grande o piccolo che egli sia. Allora la condivisione, l’aggregazione, il mutamento di paradigma culturale, anche di nuova impresa e imprenditorialità – insieme certamente all’investimento in nuovi strumenti tecnologici – sono la risposta positiva e propositiva che consente di trasformare queste nuove, difficili sfide in opportunità.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partecipazione all&#8217;Evento &#8220;Economia del Mare&#8221;</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/partecipazione-evento-economia-mare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 13:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
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					<description><![CDATA[&#8220;Sfide e opportunità del mare, sviluppo e protezione sostenibile della Blue Economy, dell&#8217;intermodalità e del Mediterraneo&#8221; Venerdì 16 settembre Oscar Legnani ha partecipato come relatore al convegno &#8220;Economia del Mare&#8221; organizzato da G.C. General Consulting Network, di cui è uno dei fondatori. Abbiamo portato esempi concreti di come l&#8217;Innovazione, nei sui tre assi Tecnologia &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>&#8220;Sfide e opportunità del mare, sviluppo e protezione sostenibile della Blue Economy, dell&#8217;intermodalità e del Mediterraneo&#8221;</p>



<p>Venerdì 16 settembre Oscar Legnani ha partecipato come relatore al convegno &#8220;<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">Economia del Mare</mark></strong>&#8221; organizzato da G.C. General Consulting Network, di cui è uno dei fondatori.</p>



<p>Abbiamo portato esempi concreti di come l&#8217;<strong>Innovazione</strong>, nei sui tre assi Tecnologia &#8211; Uomo &#8211; Processo, possa sostenere in maniera significativa la logistica marittima.</p>



<p>Mettere a punto processi innovativi in cui l’<em>Uomo</em> sia messo al centro, è fondamentale per raggiungere risultati significativi, non solo dal punto di vista economico ma anche sostenibili.</p>



<p>L’attuale panorama geopolitico, la crisi energetica, l’impennata dei costi e la scarsità delle materie prime sono tutti fattori che, certamente, incutono timore nell’Imprenditore, grande o piccolo che egli sia. Allora la condivisione, l’aggregazione, il mutamento di paradigma culturale, anche di nuova impresa e imprenditorialità – insieme certamente all’investimento in nuovi strumenti tecnologici – sono la risposta giusta, positiva e propositiva.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Partecipazione all&#8217;Evento &#8220;Transizione energetica e mobilità sostenibile &#8211; Tra presente e futuro&#8221;</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/partecipazione-evento-transizione-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 16:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1239</guid>

					<description><![CDATA[Lunedì 12 settembre l&#8217;Avv. Oscar Paolo Legnani partecipa come relatore al convegno &#8220;Transizione energetica e mobilità sostenibile. Tra presente e futuro&#8221; organizzato dal G.C. Network. Nel suo intervento, cercherà di spiegare perché il tema della transizione energetica debba essere affrontato anche in un&#8217;ottica di mutamento di paradigma, mentalità e quindi di transizione relazionale: Istituzioni, cittadini, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Lunedì 12 settembre l&#8217;Avv. Oscar Paolo Legnani partecipa come relatore al convegno &#8220;<em>Transizione energetica e mobilità sostenibile. Tra presente e futuro</em>&#8221; organizzato dal G.C. Network.</p>



<p>Nel suo intervento, cercherà di spiegare perché il tema della transizione energetica debba essere affrontato anche in un&#8217;ottica di mutamento di paradigma, mentalità e quindi di <strong>transizione relazionale</strong>: Istituzioni, cittadini, imprese sono tutti legati e connessi, in un circolo che deve essere virtuoso al fine di migliorare il management delle risorse energetiche disponibili.</p>



<p>Il tutto, amplificato dall&#8217;utilizzo sapiente e consapevole della tecnologia e dei processi di trasformazione digitale, letti nell&#8217;ottica di responsabilità sociale dell&#8217;impresa che introduce processi di <mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color"><strong>servitizzazione</strong></mark>.</p>



<p>L&#8217;evento si terrà a Roma, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovation Hub: la Company Collaboration</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/innovation-hub-company-collaboration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 16:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1232</guid>

					<description><![CDATA[Nelle puntate precedenti abbiamo accennato agli Innovation Hub ed al Trasferimento Tecnologico e Start Up che le caratterizzano. In questa breve pubblicazione tratteremo del “mood” (più che di strumenti, soggetti o competenze specifiche), sempre più diffuso all’interno Innovation HUB: la Working Collaboration che si traduce in Company Collaboration tra le Imprese. Si tratta di una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nelle puntate precedenti abbiamo accennato agli Innovation Hub ed al Trasferimento Tecnologico e Start Up che le caratterizzano.</p>



<p>In questa breve pubblicazione tratteremo del “mood” (più che di strumenti, soggetti o competenze specifiche), sempre più diffuso all’interno Innovation HUB: la <strong>Working Collaboration</strong> che si traduce in <strong>Company Collaboration</strong> tra le Imprese.</p>



<p>Si tratta di una evoluzione “<span style="text-decoration: underline;">relazionale</span>” che interessa uno degli assi dell’innovazione, quello della persona, e che, quindi, coinvolge soprattutto le Imprese (persone giuridiche) ma non solo: professionisti, enti, pubblici o privati, consulenti, gli HUB stessi.</p>



<p><strong>Soltanto così si sviluppa?</strong></p>



<p>Focalizzandoci sulle Imprese, ci si riferisce alla “<strong>Company Collaboration</strong>” come mood culturale, ancor prima che imprenditoriale, che, visto ex post, contribuisce al successo degli Ecosistemi ma, in realtà, sorge e si sviluppa principalmente al loro interno.</p>



<p>Certo che no: abbiamo visto fior fiore di aggregazioni (Reti di Impresa, Joint Research Unit, Fondazioni di Partecipazione e Partnership Pubblico Privato) svilupparsi in autonomia.</p>



<p><span style="text-decoration: underline;">Ma cosa succede negli Innovation HUB che altrove non alberga?</span> Perché il seme della Company Collaboration germoglia più in fretta e con maggiori frutti in questi luoghi di Innovazione?</p>



<p>I motivi sono tanti ma possiamo tracciarne alcuni, tra i principali:</p>



<ul><li>un ambiente dinamico, portato allo scambio ed al confronto costruttivo, su modello Ricerca e Sviluppo (tutti dalla stessa parte per il successo di tutti);</li><li>un contatto costante, tra tutti gli insediati e tra questi e gli stakeholder, che permette di sviluppare fiducia con maggiore velocità;</li><li>gli esempi quotidiani di progettualità condivisa;</li><li>la presenza di un management aperto e collaborativo, che facilita le relazioni;</li><li>la presenza di competenze professionali meno legate al tradizionale approccio dell’incarico formale e anticipato ma più propense ad investire (a risultato, a progetto) o a scommettere sul successo dell’iniziativa;</li><li>la propensione di tutti gli attori all’investimento, anche in termini di relazioni, non solo nel business;</li><li>la valorizzazione delle <em>soft skill</em>, il che rende più umana e confortevole ogni tipo di relazione;</li><li>l’esempio quotidiano di chi esce dalla propria <em>comfort zone</em>, per fare sharing e mettere sul tavolo e in condivisione le proprie idee e le proprie relazioni;</li><li>la facilitazione nei contatti che la società di gestione dell’Innovation Hub irradia e, al tempo stesso, un certo grado di garanzia e selezione da parte di quest’ultima;</li><li>un kit di strumenti <em>prêt-à-porter</em> messi a punto dalla società di gestione o dai professionisti che la abitano, a tutela della riservatezza (NDA), dell’<em>Intellectual Property </em>e del <em>Know how </em>in generale, della correttezza nelle relazioni, degli accordi di percorso e progettuali, in previsione di progettualità vincenti e remunerative per tutti.</li></ul>



<p>Sono solo alcuni dei motivi o delle caratteristiche che “misuriamo” e accertiamo quotidianamente negli Ecosistemi dove abbiamo le nostre sedi e negli Innovation HUB che frequentiamo a vario titolo.</p>



<p>Possiamo, dunque, sostenere che risiedere in un Innovation HUB facilita l’<strong>evoluzione relazionale</strong>?</p>



<p>Secondo noi sì: chi scegli di avere sede quotidiana presso questi ultimi vive in un ambiente che potremmo definire eletto, non perché nominato da un ente superiore ma perché pregno della cultura della condivisione “dal basso”.</p>



<p>Da ciò, una maggior facilità di successo nelle iniziative Progettuali, di sviluppo delle relazioni per il Business, di reperimento di Finanza e di Competenze professionali specializzate.</p>



<h4>Ma quali tipi di Company Collaboration?</h4>



<p>Qualunque, diremmo, purché ci si aggreghi!</p>



<p>Non è più, infatti, solo un tema di massa critica (superamento del nanismo imprenditoriale tipico del nostro bellissimo Paese, fatto di eccellenze micro a volte non sufficientemente valorizzate). Non è più neppure un tema di necessità contingente (ripresa post COVID, incremento costi e inflazione).</p>



<p>Si tratta, soprattutto, della necessità di essere adeguati ai numerosi mutamenti di paradigma in atto: la Trasformazione Digitale, la Transizione Energetica, l’Economia circolare, la Sostenibilità, i processi di Servitizzazione, le Piattaforma di disintermediazione, l’Intelligenza Artificiale.</p>



<p>Sono evoluzioni in atto, indiscutibili, che vanno affrontate in modo armonioso, ossia adottando un altro mutamento di paradigma, diremmo un “meta” mutamento: il passaggio dalla “<em><strong>competition</strong></em>” alla “<strong><em><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">collaboration</mark></em></strong>”.</p>



<p>Certo, il più difficile, in ambito imprenditoriale, in quanto più culturale che tecnico, ma per ciò solo ancora più sfidante e innovativo.</p>



<p>Ecco allora che le Imprese più assonanti e armoniche alle transizioni stanno già cambiando il proprio modello di lavoro.</p>



<p>Puntano sul lavoro flessibile e ibrido, in modo permanente, di tal che l’innovazione, alimentata dalla creatività e dalla cultura, non si esprima più soltanto presso il luogo di lavoro ma in qualunque momento e anche in altri luoghi.</p>



<p>Ma è negli Innovation Hub che gli Imprenditori possono localizzare al meglio le loro risorse, di ogni tipo, affinché la condivisione in questo luogo (fisico, non solo digitale) permetta e incoraggi la condivisione delle idee e la contaminazione, mediante un trasferimento reciproco delle conoscenze che consente di arricchire ogni Persona e ogni Impresa in modo costante, continuo e naturale.</p>



<p>Senza la valorizzazione delle diversità, del background e delle conoscenze degli insediati, la contaminazione non produrrebbe un valore aggiunto per tutti: ma è grazie alle conoscenze e alle competenze diversificate proprie e sviluppate all’Interno degli Innovation HUB, grazie all’evidenza di punti di vista differenti e ai modelli di approccio allo sviluppo, grazie a tutto questo le Imprese insediate sviluppano nuove idee, quindi nuovi prodotti e servizi che potranno essere offerti a nuovi mercati.</p>



<p>Ci sono vantaggi anche “tradizionali” in questo percorso perché esso incide sui parametri <span style="text-decoration: underline;">quantitativi</span> di riferimento dell’azienda, come la produttività e il fatturato, che banche, investitori, soci e mercato apprezzano, così come incidono sui parametri <span style="text-decoration: underline;">qualitativi</span> nel suo complesso, coinvolgendo non soltanto l’azienda e le sue risorse ma anche il Territorio in cui l’Hub è localizzato, con ampio e visibile riconoscimento.</p>



<p>Possiamo dunque sostenere che uno dei punti di forza di maggiore rilievo degli Innovation Hub è la messa a disposizione di <strong>strumenti adeguati e specializzati</strong>, di una piattaforma attrezzata, ma soprattutto del “mood” corretto per la Company Collaboration che si può sintetizzare come segue: <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">persone portate naturalmente a condividere le proprie idee e le proprie suggestioni per migliorare il futuro di tutti</mark></strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p>Grazie per aver condiviso con noi un altro passo per conosce meglio i valori degli Innovation Hub (ma per riprendere il &#8220;filo&#8221; di tutto il discorso, potete ripartire da <a href="https://www.legnanilegal.com/innovation-hub-italia">qui</a>!)</p>



<p>Essi sono “il posto giusto” sia per chi conosce e comprende i significati di nuove tecnologie, innovazione tecnologica, ibridazione e contaminazione, ma anche per quelle Imprese che pensano in modo “tradizionale”.</p>



<p>Il contatto con un Innovation Hub, infatti, trasforma i punti di debolezza in punti di forza, valorizza le risorse dell’Impresa, la aiuta ad uscire dalla propria comfort zone, per proiettarsi nel medio e lungo termine, adeguandosi alle trasformazioni in atto.</p>



<h3>Grazie!</h3>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovation Hub &#038; Start Up: un binomio vincente</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/innovation-hub-start-up-un-binomio-vincente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 17:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1214</guid>

					<description><![CDATA[Nelle “puntate” precedenti abbiamo cercato di evidenziare le principali caratteristiche degli Innovation Hub, passando, in concreto, all’operatività (“cosa fanno”). Il primo focus è stato il Trasferimento Tecnologico. In questo articolo vogliamo parlare delle attività di orientamento, messa a punto, assistenza e avvio di una IDEA INNOVATIVA, attraverso quell’insieme di processo, ente e visione che possiamo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p>Nelle “puntate” precedenti abbiamo cercato di evidenziare le principali caratteristiche degli Innovation Hub, passando, in concreto, all’operatività (“cosa fanno”).</p>



<p>Il primo focus è stato il <strong><span style="text-decoration: underline;">Trasferimento Tecnologico</span></strong>.</p>



<p>In questo articolo vogliamo parlare delle attività di orientamento, messa a punto, assistenza e avvio di una <strong>IDEA INNOVATIVA</strong>, attraverso quell’insieme di processo, ente e visione che possiamo chiamare <strong><span style="text-decoration: underline;">Start Up</span></strong>.</p>



<h2>Le Start Up e gli Innovation HUB</h2>



<p>Da anni si sente parlare sempre più di Start Up, termine che generalmente evoca nerd americani chiusi nei loro garage ad assemblare pezzi o sperimentare piattaforme digitali di disintermediazione e nuovi social.</p>



<p>Ci si butta in progetti aggregati, tra amici/appassionati/ex compagni di studio/colleghi di lavoro in carriera o in anno sabbatico, <span style="text-decoration: underline;">per porre le fondamenta sulle quali costruire e sviluppare un mondo migliore, diventando imprenditori</span>.</p>



<p>Generazioni a confronto, che a volte si incrociano e si arricchiscono a vicenda dei rispettivi e diversi valori, altre volte non guardano all’età anagrafica ma all’energia interiore di ciascuno degli entusiasti, quella che spinge anche gli “anta” da parecchio (che si sentono in prima linea, a cercare l’onda perfetta), a mettersi o rimettersi in gioco.</p>



<p>Ebbene, se pensate di essere tra coloro che “surfano” il futuro con idee imprenditoriali, non potete trascurare gli Innovation Hub, perché realizzare un’idea, un sogno, un progetto che migliora il futuro potrebbe cambiare, in primis, la Vostra vita (in soldoni, si tratta di fare gli imprenditori, mestiere/missione tutt’altro che facile).</p>



<p>Spesso, infatti, si è a un passo dal germoglio e da lì allo sviluppo del business e all’accelerazione ma non si riescono a cogliere appieno le opportunità (anche di finanza) o a prendere le direzioni giuste per sviluppare le relazioni abilitanti verso il mercato oppure le competenze specifiche di supporto.<br>Ecco che una soluzione esiste: gli Innovation HUB!</p>



<p>Essi non garantiscono il successo di una idea o di un business ma sicuramente prevengono gli errori dell’inesperienza, forniscono un quadro completo di tutte le attività da compiere e gli argomenti da approfondire, orientano rispetto alle scelte migliori: fanno sì, in poche parole, che si vinca sempre, perché <strong>anche quando si perde, si impara!</strong> (<em>Citazione di Nelson Mandela, ma che bene si adatta agli Innovation HUB che sono, in prima battuta, luoghi eccelsi di “consapevolezza”</em>).</p>



<p>Vi sembra poco?</p>



<p>Senza tener conto che non può escludersi (ma anzi è sempre più frequente) che proprio dagli Innovation HUB arrivino quei contatti, quegli agganci, quelle connessioni tipiche che vengono messe in campo nel mondo dell’Innovazione, tali da sostituire, magari non integralmente, quel fattore “C” (il decoro professionale non ci permette di essere più espliciti ma sicuramente la parola ha a che fare con il termine fortuna) che non sempre si possiede o non sempre ci accompagna.</p>



<p>Dal 2012 in poi, il tema è di sempre maggiore attualità, con la disciplina e le agevolazioni sulle c.d. “Start Up Innovative” connotate da specifiche caratteristiche dettate il D.L. 179/2012 (atto a “<em>favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l&#8217;occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative</em>”).</p>



<p>Il connotato innovativo era già di per sé intrinseco ad ogni Start Up (gli “startupper”, a partire da un’idea, sviluppano un prodotto/servizio in grado di soddisfare bisogni nuovi ed emergenti) ma innanzi a particolari requisiti la Legge attribuisce una denominazione specifica (“Innovativa”) che permette di ottenere (attraverso particolari formalità) una serie di misure di sostegno, diverse a seconda della fase in cui la Start Up Innovativa si trovi!!!</p>



<p>Riportiamo lo schema realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico per riepilogarne i requisiti, i benefici e le agevolazioni:</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" width="559" height="762" src="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/08/Start-up-Innovative-MISE.png" alt="" class="wp-image-1218" srcset="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/08/Start-up-Innovative-MISE.png 559w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/08/Start-up-Innovative-MISE-220x300.png 220w" sizes="(max-width: 559px) 100vw, 559px" /></figure></div>


<p>Non è semplice saper riconoscere o mantenere nel tempo i requisiti richiesti dalla Legge, così come non è sempre immediato comprendere appieno la portata e gli impatti positivi delle agevolazioni previste. Per questo motivo consigliamo ai neo “startupper” di rivolgersi a professionisti del settore: a tal proposito, il nostro Studio è sempre disponibile a fornire tutte le informazioni di cui necessitate.</p>



<h2>A ciascuna Start Up il suo Innovation Hub</h2>



<p>Innanzitutto, ogni Start Up (in senso lato, come sopra indicato, ossia quell’insieme di processo, ente e visione) deve individuare un Innovation HUB adeguato, a seconda delle caratteristiche e dello stadio in cui si trova l’iniziativa imprenditoriale: …idea strepitosa tra amici, con qualche connotato innovativo? …un brevetto o un marchio già depositati o un forte know how acquisito nel tempo o per competenza specialistica? …un business model canvas con i fiocchi e un business plan di ferro? … addirittura, già costituita una società o pronta nel cassetto, magari con un patto parasociale che prevede i prossimi step?</p>



<p>Gli Innovation HUB, infatti, si stanno specializzando, anche se non formalmente, nel senso che ciascuno di essi sta trovando il proprio metodo, sta sviluppando i propri punti di forza, sta completando la sua stessa equipe di competenze, tali da poter esprimere il meglio in una, piuttosto che in un’altra fase delle tre tipiche del processo di start up (dall’idea alla costituzione della Start Up, l’avvio del programma e del business, l’accelerazione di quest’ultimo).</p>



<p><strong>Non solo</strong>.</p>



<p>Alcuni Innovation HUB si trovano a dare il meglio di sé in alcuni sotto step, interni delle singole fasi, o in alcuni tipi di assistenza (tecnica, finanziaria, professionale, di mercato, di internazionalizzazione).</p>



<p>Ecco allora che l’entusiasmo dello “startupper” deve essere accompagnato da una scelta adeguata, secondo noi comunque necessaria, dell’Innovation HUB più aderente ai propri bisogni, dove insediarsi, cominciare a respirare l’aria dell’innovazione, sentire il sopraggiungere dell’onda perfetta o di quella che, in ogni caso, ci farà surfare nella corretta direzione.</p>



<p>Ma c’è un altro motivo che dovrebbe spingere una Start Up a frequentare sempre un Innovation HUB: l’<em>altruismo</em>!</p>



<p>Ehhh…sì! L’altruismo degli startupper nel contribuire ad alimentare l’energia che popola gli Ecosistemi dell’Innovazione, energia che deve essere incessantemente mantenuta elevata e che necessita il contributo di tutti, anche dell’ultima arrivata, perché non si è mai ultimi quando si guarda il futuro, si è sempre primi sulla stessa linea e si sta in equilibrio per comprendere dove ci porta il vento dell’Innovazione: affatto da escludere, dunque, ma anzi esperienza quotidiana, che la novità, l’energia, la visione contemporanea dello startupper neofita e le sue competenze generate dalla passione sia di prezioso aiuto per il sistema stesso.</p>



<p>Ecco, il sistema, più di ogni altra cosa!</p>



<p>Occorre ricercare e fare “sistema”: fare rete, valorizzare le competenze e le conoscenze, anche individuali, creare modelli funzionanti sulla base di esperienze passate ed offrirli a tutti, ibridarsi, sviluppare il pensiero laterale e condividerlo con gli altri.</p>



<p>Gli Innovation HUB aiutano le Start Up e queste ultime alimentano l’ecosistema: una visione circolare che potrà dare notevoli risultati.</p>



<p>Se, poi, dovesse capitare di trovare Innovation HUB che, a loro volta, fanno sistema con altri ecosistemi, beh allora la decisione di insediarsi e frequentare, senza esitazione di sharing e di confronti, non potrà che essere vincente: sarete quelli giusti, al posto giusto, nel momento giusto.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p></p>



<p>Siamo giunti al termine di questa terza puntata, incentrata sull’operatività degli Innovation Hub, ponendo un’attenzione particolare alle Start Up, anche Innovative, grande opportunità non soltanto imprenditoriale ma anche per l’economia del Paese.</p>



<p>Per chi non avesse letto le nostre prime due puntate può trovarle <a href="https://www.legnanilegal.com/innovation-hub-italia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a> e <a href="https://www.legnanilegal.com/innovation-hub-trasferimento-tecnologico/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</p>



<p>Dedicheremo la quarta puntata a un tema che, nel corso di questi appuntamenti, abbiamo citato spesso e che, in generale, ci sta molto a cuore: la <strong>Company Collaboration</strong>! Avanti tutta, con i valori aggiunti dell’essere presenti (come noi), anche fisicamente, “alla frontiera dell’innovazione”.</p>



<p><strong>Stay tuned</strong>!</p>
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		<title>Innovation Hub &#038; Trasferimento Tecnologico</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/innovation-hub-trasferimento-tecnologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 10:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[In questa seconda puntata dedicata agli Innovation Hub analizziamo una  specifica quanto caratteristica attività che viene effettivamente realizzata in questi Ecosistemi, portando anche un pizzico della nostra esperienza concreta, per capire quale impatto possa avere questo modello sulle Imprese: il Trasferimento Tecnologico.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nella prima “puntata” del nostro percorso di approfondimento sugli Innovation Hub, abbiamo dato una nostra visione (entusiasta) sull’importanza degli Innovation Hub per il sistema imprenditoriale e abbiamo cercato, tra le tante definizioni, di individuare un “minimo comune denominatore”, le caratteristiche tipiche di tali contesti.</p>



<p>Oggi, a cominciare da questa seconda puntata, vogliamo focalizzare l’attenzione sul ruolo degli Innovation Hub e su “cosa fanno”, partendo da una specifica quanto caratteristica attività che viene effettivamente realizzata dagli Innovation Hub, portando anche un pizzico della nostra esperienza concreta, per capire quale impatto possa avere questo modello ecosistemico sulle Imprese: il Trasferimento Tecnologico.</p>



<h2>Trasferimento Tecnologico: che cos’è? … e perché funziona?</h2>



<p>Quando si parla di trasferimento tecnologico, ci si riferisce generalmente al processo che porta una conoscenza (relativa a un prodotto, un servizio, una tecnologia, un processo, ecc.) dal mondo della Ricerca al Mercato.</p>



<p>È un <em>processo complesso</em>, che comprende varie fasi:</p>



<ul><li>come identificare precisamente il prodotto, servizio, processo e tecnologia nuovi;</li><li>quale possa essere la loro applicazione, innanzitutto dal punto di vista industriale;</li><li>quali possono essere gli strumenti giuridici di protezione intellettuale e industriale (brevettazione, registrazione, ecc.)</li><li>quali possono essere gli strumenti operativi con i quali la conoscenza può essere portata al mercato e sfruttata economicamente: attraverso la creazione di una nuova entità giuridica che si occupi in via esclusiva (o, almeno all’inizio prevalente) di sviluppare e industrializzare l’idea innovativa, oppure la cessione dei diritti di sfruttamento di tale conoscenza ad aziende già esistenti.</li></ul>



<p>Nel particolare scenario <strong>italiano</strong>, le attività di trasferimento tecnologico sono tradizionalmente svolte dalle Università, detentrici del sapere teorico e fucina di nuovi talenti e scoperte.</p>



<p>Si comprende, però, come vi possa essere difficoltà dell’Impresa, per soggezione, ad avvicinarsi al mondo della ricerca (sia essa scientifica che universitaria) così come il mondo accademico raramente frequenta, ibrida e si contamina con quello dell’Impresa.</p>



<p>In altre parole, il modello tradizionale, verticale, di trasferimento tecnologico, quello più tradizionale, non può più essere l’unico attraverso il quale il trasferimento tecnologico può essere realizzato.</p>



<p>Sono nate da tempo esperienza di <em>open innovation</em>, ossia innovazione anche dal basso.</p>



<p>Si sono sviluppati, in aggiunta, parecchi HUB dell’Innovazione, anche non formalizzati con Incubatori certificati, ed anche il Governo si è accorto di questi ultimi, dedicando un’intera componente del <strong>PNRR</strong>, la n. 2 della Missione 4, al trasferimento tecnologico ed agli Innovation HUB.</p>



<p>Da qualche tempo, inoltre, si sperimenta anche un modello di trasferimento tecnologico “orizzontale” proprio in ambienti multi-frequenza.</p>



<p>Ed ecco, quindi, la nostra riflessione, che prende le mosse dagli Ecosistemi che frequentiamo quotidianamente e da quelli dove abbiamo sede fisica: mettendo a fattor comune i risultati raggiunti e le competenze esistenti in unico ambiente e coinvolgendo tutti gli stakeholder del territorio legati ad un Ecosistema, quindi anche le Imprese con le lore competenze e tecnologie, si può fare trasferimento tecnologico orizzontale, tra pari (“<em>peer to peer</em>”, potremmo dire, ossia di condivisione decentralizzata).</p>



<p>Da questo nuovo modello si potranno emergere attività positive, come:</p>



<ul><li>mappare le componenti tecnologiche, umane e progettuali coinvolte, per comprendere le potenzialità di ciascuna individualità;</li><li>individuare le competenze necessarie, valorizzandole;</li><li>accendere la scintilla dell’innovazione, che può trainare l’imprenditore e in generale il Paese.</li></ul>



<p>I modelli di trasferimento tecnologico peer to peer, dunque, mettono tutti gli stakeholder sul medesimo piano, valorizzando le particolarità e le caratteristiche di ognuno, in un ecosistema circolare in cui il progetto innovativo è compartecipato e vincente per tutti, con l’effetto di ibridare e contaminare tutti gli attori.</p>



<p>Certo, il tutto deve essere armonizzato, organizzato e gestito da management qualificato.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots"/>



<p>Se tutto quello che Vi abbiamo esposto ha sollecitato interesse e curiosità, rimanete sintonizzati per la prossima puntata, in cui andremo ad approfondire altri lati degli Innovation Hub, dal punto di vista delle azioni a favore delle Imprese in generale (non solo di quelle Innovative e di Start up) e di Progetti imprenditoriali ad alto valore aggiunto.</p>



<p><strong>Stay tuned!</strong></p>
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		<title>Metaverso : solo curiosità? No, grandi opportunità!</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/metaverso-grandi-opportunita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 10:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1072</guid>

					<description><![CDATA[Si discute sempre più, di recente ed in ogni sede, del Metaverso e delle sue opportunità.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Si discute sempre più, di recente ed in ogni sede, del&nbsp;<strong>Metaverso</strong>.<br>Oggi, pagina del Corriere della Sera, troviamo il titolo “<em>Miliardi di Galassie. L’universo mai visto prima</em>” (pag. 23 gli interessantissimi articoli di Massimo Sideri e Carlo Rovelli).<br>Mi piace ri-affermare, in ogni occasione possibile, l’aneddoto “<strong>La realtà supera sempre la fantasia</strong>”.<br>Lo faccio anche questa volta perché si sta pensando e progettando il<strong>&nbsp;nuovo mondo digitale</strong>, in Virtual &amp; Augmented Reality, mediato da Avatar, ma nella realtà, quella vera, al di là il nostro cielo, scopriamo che l’<strong>universo</strong>&nbsp;ha miliardi di galassie!</p>



<p>Riequilibrato, dunque, il Metaverso a “faccenda umana”, non certo divina, sono sempre più convinto che questo incrocio di nuove tecnologie, messe a fattor comune anche sotto il profilo del marketing, che si chiama Metaverso, sia una&nbsp;<strong>occasione importantissima</strong>, foriera di tantissime&nbsp;<strong>opportunità</strong>.<br>Come tradizione vuole in ogni novità dirompente, ci si divide tra&nbsp;<strong>entusiasmi e paure</strong>: un ossimoro, interessante per definizione (come tutti gli ossimori) in quanto ci obbliga a riflettere, approfondire e riaffermare che in ogni cosa c’è il bianco e il nero, il bene e il male (sta a noi capire cosa ci affascina di più), in una&nbsp;<strong>dialettica</strong>&nbsp;comunque “generativa”.<br>Regolamentazione di accesso,&nbsp;<strong>Privacy</strong>,&nbsp;<strong>Intellectual Property</strong>,&nbsp;<strong>Cyber Security</strong>,&nbsp;<strong>Reputazione</strong>,&nbsp;<strong>Portabilità dei Dati</strong>, ruolo di&nbsp;<strong>Block Chain</strong>&nbsp;ed&nbsp;<strong>NFT</strong>… decine di argomenti che Tecnici, Professionisti e Consulenti si trovano ad affrontare per orientare le persone (fisiche e giuridiche)&nbsp;<strong>in attesa di Giurisprudenza e Legislazione&nbsp;<em>ad hoc</em></strong>, che arriveranno, purtroppo ma per forza di cose, in ritardo anacronistico rispetto all’evoluzione in atto e soprattutto a quello che sarà.<br>Ma guardiamo il lato positivo dell’ossimoro, la luce, il bianco: quante&nbsp;<strong>opportunità</strong>!<br>Si sta generando un mondo digitale e noi ne siamo attratti, in positivo o negativo poco importa, chiamati a contribuire e farvi parte in un futuro neppure tanto lontano visti gli&nbsp;<strong>investimenti</strong>&nbsp;in atto e la pianificazione sulla VR iniziata da parecchi anni (basta pensare all’acquisto di Oculus da parte di Facebook, anno 2014).</p>



<p>Quale momento migliore se non questo per&nbsp;<strong>domandarci chi siamo e dove vorremmo andare</strong>, mettendo a frutto le lezioni impartite dal COVID, quelle vere, quelle delle nostre riflessioni notturne al tempo del lockdown, tra onirico e percezione tagliente della realtà, per iniettarle, ora!, in questo momento generativo e creativo allo stesso tempo.<br>Quale momento migliore se non questo per iniettare, by default e by design, i&nbsp;<strong>nuovi modelli relazionali</strong>&nbsp;dettati dai cambi di paradigma in atto (Company Collaboration, Persona al centro, Prevenzione, relazione Pubblico/Privato)?<br>Quale momento migliore per&nbsp;<strong>migliorare</strong>&nbsp;la nostra immagine e sostanza, nei molteplici ruoli o diverse personalità, non solo Sociali ma anche Economiche e di Impresa?<br>Oramai sappiamo che temi come la Social Responsibility dell’Impresa, la Neutralità e Rigenerazione Ambientale, la Blue Economy, l’Economia circolare, le Pari Opportunità devono far parte di qualsiasi progetto ed iniziativa. E che dire, poi, di temi generali come l’<strong>etica</strong>&nbsp;e la&nbsp;<strong>deontologia</strong>&nbsp;o di quelli specifici come l’<strong>inclusività</strong>, il&nbsp;<strong>rispetto</strong>&nbsp;dell’identità, il valore della&nbsp;<strong>diversità</strong>,&nbsp;<strong>finanza solidale</strong>?</p>



<p>Con il Metaverso non abbiamo l’occasione di dimostrare che ci crediamo veramente (e non si tratta di frasi di solo marketing reputazionale)?</p>



<p>A chi scrive, pare di sì!</p>



<p>Solo ottimismo o entusiasmo?</p>



<p>Può darsi.</p>



<p>Sicuramente ci sono&nbsp;<strong>grandi opportunità</strong>:<br>–&nbsp;<strong>economiche</strong>, come quelle di investimento, presenza virtuale, diffusione del marchio, presenza ubiqua, consulenza, ampliamento di marcati e prospect;<br>– di&nbsp;<strong>reputazione</strong>, tra le quali l’occasione di costruire una brand identity specificamente digitale ovvero una personalità digitale coerente con la nostra Persona;<br>–&nbsp;<strong>professionali</strong>, come la possibilità per noi avvocati, di ri-confermare il nostro ruolo costituzionalmente garantito che non è solo quello della difesa dei diritti ma anche quello di attivare, attraverso il nostro orientamento e la nostra visione e cultura giuridica, la “libertà”: del cittadino, affinché le sue scelte siano veramente libere (chi si occupa di GDPR ben conosce il valore del consenso informato); dell’Impresa, perché sappia valutare, correttamente, rischi e benefici, consapevole dei rimedi e delle prevenzioni giuridiche; della Pubblica Amministrazione, perché sia consapevole che la chiave di volta del suo efficientamento nella collaborazione costruttiva e nelle nuove relazioni con i cittadini e i soggetti giuridici privati che intercetta.</p>



<p><strong>Buon Metaverso</strong>&nbsp;a tutti, dunque.</p>



<p>Un’occasione imperdibile da affrontare con un pizzico di ottimismo e tanta voglia di migliorare il nostro&nbsp;<strong>futuro</strong>.</p>



<p class="has-text-align-right"><em>Foto: NASA, ESA, CSA, and STScI</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovation Hub in Italia</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/innovation-hub-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Paolo Legnani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1141</guid>

					<description><![CDATA[Innovation Hub,&#160;genius loci&#160;(ancora poco valorizzato dal sistema) per l’Innovazione vicino al Territorio, a contatto con la Ricerca, vicino alle PMI ma interconnesso con le “Company”, dove Pubblico e Privato creano alleanze sinergiche e strategiche per il Paese. Andiamo con ordine. Incubatori e acceleratori d’impresa sono sempre più̀&#160;fondamentali&#160;negli ecosistemi imprenditoriali nazionali e locali: se ne parlava [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Innovation Hub</strong>,&nbsp;<em>genius loci</em>&nbsp;(ancora poco valorizzato dal sistema) per l’Innovazione vicino al Territorio, a contatto con la Ricerca, vicino alle PMI ma interconnesso con le “Company”, dove Pubblico e Privato creano alleanze sinergiche e strategiche per il Paese.</p>



<p>Andiamo con ordine.</p>



<p>Incubatori e acceleratori d’impresa sono sempre più̀&nbsp;<strong>fondamentali</strong>&nbsp;negli ecosistemi imprenditoriali nazionali e locali: se ne parlava già qualche anno fa, in epoca non sospetta<a href="https://www.legnanilegal.com/innovation-hub-italia-definizione/#_ftn1">[1]</a>.</p>



<p>Oggi, anche grazie all’ingresso di soggetti aventi nuovi modelli di business e attenti all’impatto sociale o ambientale delle imprese, sono in importante&nbsp;<strong>crescita</strong>&nbsp;ed&nbsp;<strong>evoluzione.</strong></p>



<p>In altrettanta crescita ed evoluzione sono gli&nbsp;<strong>ecosistemi</strong>&nbsp;che, comprensivi o meno di incubatori o acceleratori, si occupano di&nbsp;<strong>Innovazione</strong>&nbsp;(tecnologica, energetica, di sostenibilità, non profit, green oriented, etc…), siano essi verticali od orizzontali.</p>



<p>Ma ha senso occuparsi delle caratteristiche, dello stato dell’arte e del futuro di questi ecosistemi, ancorché non sempre codificati o classificabili?</p>



<h3><strong>Si</strong>!</h3>



<p>È un esercizio di primaria importanza: progettare e realizzare Innovation HUB è necessario per l’<strong>Economia</strong>&nbsp;del Paese, per gli&nbsp;<strong>Imprenditori,</strong>&nbsp;per far ripartire il mondo del&nbsp;<strong>Lavoro</strong>&nbsp;e, quindi, per la&nbsp;<strong>Società</strong>&nbsp;in generale.</p>



<p>Finito il tempo della mera presa di posizione o della teorica diatriba sul successo o meno dei parchi scientifici tecnologici (secondo chi scrive assolutamente di successo), occorre essere pronti e in grado compiere un&nbsp;<strong>mutamento di paradigma</strong>, anche in relazione ai “luoghi” del lavoro (o meglio, come ha scritto correttamente Enrico Moretti anche nel titolo, al “<em>La geografia del lavoro</em>”, Ed. Mondadori); essere pronti a cambiare: il modo di lavorare, “fare” imprese, “fare” economia, le relazioni.</p>



<p>A proposito di relazioni, poi, vorremmo parlare anche di Transizione Relazionale (!!).</p>



<p>Insomma, la parola d’ordine è&nbsp;<strong>mettersi in gioco</strong>.</p>



<p>Uscire dalla propria comfort zone e popolare gli ecosistemi dell’Innovazione, gli Innovation HUB.</p>



<p>Oggi, infatti, serve&nbsp;<strong>reagire, in tempi rapidi</strong>, all’incedere dirompente della tecnologia e, abbiamo sicuramente capito, anche a qualsiasi mutamento di scenari economici, sociali e geopolitici.</p>



<p>Farlo&nbsp;<strong>insieme, interconnessi,</strong>&nbsp;in&nbsp;<strong>luoghi</strong>&nbsp;dedicati all’<strong>entusiasmo</strong>&nbsp;di un futuro migliore, ancor prima che al fatturato: è questa la nostra ricetta; occorre anche costruire un&nbsp;<strong>patto di Sistema</strong>&nbsp;che abbracci l’intera società, l’intera comunità e che coinvolga competenze trasversali.</p>



<h5>In questo senso, siamo dell’idea che gli Innovation Hub siano la risposta.</h5>



<p>Cominciamo, dunque, oggi, un percorso che, senza pretese, vuole parlare di questi Ecosistemi e, nelle prossime pubblicazioni, andremo a descrivere alcuni “focus” per noi significativi.</p>



<h2>Innovation Hub: esiste una definizione?</h2>



<p>Il concetto di «Innovation Hub», di «centro» o «ecosistema di innovazione», fonda le sue radici, a livello internazionale, nel concetto di «ecosistema naturale».</p>



<p>Già nel 2006 la&nbsp;<strong>Harvard Business Review</strong>&nbsp;definiva gli Innovation Hub come «<em>collaborative arrangements through which firms combine their individual offerings into a coherent customer – facing solution</em>»<a href="https://www.legnanilegal.com/innovation-hub-italia-definizione/#_ftn1">[2]</a>. L’ecosistema innovativo era visto, quindi, principalmente come luogo e centro di&nbsp;<strong>aggregazione di interessi esclusivamente economici</strong>&nbsp;e l’obiettivo dell’Hub era individuato, principalmente, nella stimolazione e agevolazione delle occasioni di business delle aziende partecipanti.</p>



<p>Negli anni più recenti, si è cercato di dare nuovo significato e più ampio respiro a questa nozione, andando a identificare i minimi comuni denominatori di tali ecosistemi.</p>



<p>Analizzando le diverse definizioni<a href="https://www.legnanilegal.com/innovation-hub-italia-definizione/#_ftn3"><sup>[1]</sup></a>, sono stati così individuati tre fattori ricorrenti:</p>



<ul><li>«<strong>actors</strong>», intesi come PERSONE, in contrapposizione ai prodotti (oggetto delle offerte integrate di cui si parlava nel 2006);</li><li>«<strong>collaboration</strong>», intesa come PROCESSO che guida le interazioni tra gli attori;</li><li>«<strong>activity</strong>», intesa come FATTORE ABILITANTE le interazioni tra i soggetti e la collaborazione</li></ul>



<p>che, con diverse geometrie, definiscono l’«<em>innovation ecosystem</em>» come «<em>the evolving set of actors, activities and artifacts, and the institutions and relations, including complementary and substitute relations, that are important for the innovative performance of an actor or a population of actors</em>».</p>



<p>Il risultato finale è, pertanto, la «<strong><em>innovative performance</em></strong>»: si tratta di un concetto volutamente ampio e flessibile, adattabile ai diversi campi di applicazione, in ogni caso riferito al prodotto finale del processo di innovazione.</p>



<p>Ci siamo chiesti se, nel nostro sistema, esistono definizioni più o meno formali di Innovation Hub.</p>



<p>La risposta è complessa.</p>



<p>Le nozioni che troviamo di “<strong>ecosistemi innovativi</strong>”, generalmente, sono quelle “istituzionalizzate” e dettate dall’esigenza di allocare, principalmente, fondi pubblici, come, ad esempio:</p>



<ul><li><strong>incubatore certificato</strong>&nbsp;(cfr. art. 25 co. 5 D.L. n. 179/2012): “<em>è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative</em>” ed è in possesso di determinati requisiti relativi alla struttura fisica, amministrativa, di attrezzature e utilities, di esperienza e di collegamenti con Università, centri di ricerca e partner finanziari;</li><li><strong>ecosistemi dell’Innovazione</strong>&nbsp;(cfr. Linee Guida MUR per le iniziative di Sistema della Missione 4 Componente 2 (PNRR) adottate con D.M. n. 1141 del 7.10.2021: sono&nbsp;<em>reti di università, EPR, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile, finalizzati a favorire l’interazione fra gli stessi per stimolare la creazione e la promozione dell’innovazione e della sostenibilità per un’area/un territorio di riferimento. Le loro attività sono legate all’istruzione superiore, alla ricerca applicata, all’innovazione su specifiche aree, definite in base alla specializzazione del territorio</em>.</li></ul>



<p>Gli esempi che precedono ci offrono un&nbsp;<strong>primo spunto di riflessione</strong>, e cioè che le definizioni normative, pur se apprezzate e apprezzabili, sono tendenzialmente volte ad armonizzare un tessuto già molto regolamentato e presidiato, che tuttavia:</p>



<ul><li><strong>impone</strong>&nbsp;di instaurare relazioni con Università e Centri di Ricerca;</li><li><strong>calato</strong>&nbsp;dall’alto, con regole e paletti, con la previsione di dover coinvolgere necessariamente alcuni soggetti istituzionali e/ il suggerimento di adottare particolari Legal Entity (come il consorzio);</li><li>in modo&nbsp;<strong>formalizzato,</strong>&nbsp;attraverso Bandi alle volte difficili da interpretare da parte delle Imprese e di Innovation HUB poco usi all’argomento;</li><li><strong>non incontra</strong>&nbsp;il “Sistema”, fatto di “micro” Innovation HUB, per la maggior parte generalisti e, negli ultimi anni, sempre più di impronta privata.</li></ul>



<p><strong>Una seconda riflessione</strong>&nbsp;è che, se si analizza la realtà, una definizione univoca di “Innovation Hub”, in realtà, non esiste.</p>



<p>Gli Hub si formano seguendo e adattandosi al particolare tessuto imprenditoriale e sociale di un dato&nbsp;<strong>Territorio</strong>&nbsp;[e la divisione non è solamente nazionale (Italia vs. resto del Mondo), ma anche regionale e finanche provinciale], il quale, a sua volta, necessariamente si compone di meccanismi e variabili unici, difficili da comprendere fino in fondo, se ci si limita ad un approccio teorico, e altrettanto complessi da ipotizzare e disegnare a priori.</p>



<p>Va comunque tenuto in considerazione la missione fondamentale degli Innovation Hub, che è quella, per riprendere la definizione data da Granstrand e Holgersson, di realizzare una&nbsp;<em><u>innovative performance</u>&nbsp;</em>che coinvolga gli attori del Territorio, attraverso forme di collaborazione che coinvolgano attività differenti, di produzione ma anche di ricerca e sviluppo.</p>



<p>Gli Innovation Hub sono, quindi, luoghi in cui si attua un vero e proprio&nbsp;<strong>trasferimento di competenze</strong>&nbsp;in maniera circolare, di open innovation reale, virtuosi e vincenti per tutti.</p>



<p>Le variabili in gioco sono tante, in ciascun Territorio.</p>



<p>Sarà importante – anzi, fondamentale – saper costruire, progettare, studiare, mettere a terra correttamente l’Hub, per soddisfare le esigenze concrete del Territorio in cui questo si inserisce e sfruttare appieno le sue potenzialità, così come generare modelli che ne definiscano in modo chiaro una propria identità.</p>



<h5>Ma cosa fanno in concreto gli Innovation Hub?</h5>



<p>Al prossimo appuntamento cercheremo di individuare alcune delle attività nobili (come il Trasferimento Tecnologico) che abbiamo intercettato anche quali attori ed anche (udite, udite, “nonostante” avvocati) promotori e co-ideatori!</p>



<h4><strong>A presto, dunque!</strong></h4>



<p>[1] Per citare alcuni, tra molti: Hochberg Y.V., Fehder D.C., “<em>Accelerators and ecosystems</em>”, 2015, Science; Miller P., Stacey J., 2014, “<em>Good Incubation. The craft of supporting early-stage social ventures</em>”, Nesta pub.; Mason, Colin, Brown, Ross, 2014, “<em>Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship. Final Report to OECD</em>”; Hwang, V.W., Horowitt, G., 2012, “The Rainforest: The Secret to Building the Next Silicon Valley”, Regenwald.</p>



<p>[2] Adner R., “<em>Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem</em>”, aprile 2006, Harvard Business Review.</p>



<p>[3] Citiamo ad esempio quelle raccolte da Granstrand O., Holgersson M., “<em>Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition</em>”, Technovation, https://doi.org/10.1016/j.technovation.2019.102098</p>
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		<item>
		<title>La tracciabilità tecnologica dei prodotti Made in Italy</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/tracciabilita-tecnologica-made-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Paolo Legnani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Abbiamo già approfondito il tema delle&#160;Filiere&#160;e delle&#160;potenzialità&#160;che la&#160;tecnologia&#160;mette a loro disposizione per valorizzare la&#160;genuinità dei propri prodotti&#160;e dare concretezza alle&#160;certificazioni&#160;che li riguardano. Vorremmo oggi riprendere l’argomento e approfondirlo, dallo specifico punto di vista del&#160;prodotto italiano, che nel Mondo gode di grande considerazione ma che, scendendo nel concreto,&#160;spesso non è conosciuto o non è sufficientemente valorizzato, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Abbiamo già approfondito il tema delle&nbsp;<strong>Filiere</strong>&nbsp;e delle&nbsp;<strong>potenzialità</strong>&nbsp;che la&nbsp;<strong>tecnologia</strong>&nbsp;mette a loro disposizione per valorizzare la&nbsp;<strong>genuinità dei propri prodotti</strong>&nbsp;e dare concretezza alle&nbsp;<strong>certificazioni</strong>&nbsp;che li riguardano.</p>



<p>Vorremmo oggi riprendere l’argomento e approfondirlo, dallo specifico punto di vista del&nbsp;<strong>prodotto italiano</strong>, che nel Mondo gode di grande considerazione ma che, scendendo nel concreto,&nbsp;<strong>spesso non è conosciuto o non è sufficientemente valorizzato</strong>, né sul mercato nazionale né tantomeno in ottica internazionale (che prende in considerazioni volumi che spesso non sono alla portata del singolo Imprenditore).</p>



<p>La&nbsp;<strong>Filiera Tecnologica 4.0</strong>, ossia una Filiera la cui certificazione sia governata da strumenti tech oggettivi, trasparenti e certificati, automaticamente espressione del certificato finale di filiera, non è immediatamente comprensibile dal consumatore finale.</p>



<p>L’<strong>Asse Tecnologico</strong>&nbsp;deve quindi essere supportato dagli altri&nbsp;<strong>assi dell’Innovazione, Persona e Processo</strong>&nbsp;– mantra che spesso ripetiamo, e mai come in questo caso è necessario farlo!</p>



<p>Occorre valorizzare&nbsp;<strong>chi</strong>&nbsp;(Imprese e Imprenditori) e&nbsp;<strong>come</strong>&nbsp;(Made in Italy) producono quel determinato bene certificato, attraverso la tecnologia, come prodotto italiano.</p>



<p><strong>Storytelling comunicativo</strong>&nbsp;(semplice ed efficace)&nbsp;<strong>+</strong>&nbsp;<strong>piattaforma tech</strong>&nbsp;(che raccoglie e canalizza dati e informazioni raccolti da sensoristica IoT e notarizzati in blockchain) possono costituire il binomio perfetto per una narrazione, anche internazionale, del&nbsp;<strong>valore aggiunto dell’Italianità</strong>. Valore aggiunto che il consumatore potrà percepire, considerare e valorizzare, anche economicamente, rendendosi disponibile anche a spendere di più per un&nbsp;<strong>prodotto che lo coinvolge emotivamente</strong>&nbsp;e lo informa in maniera trasparente.</p>



<p><strong>Utopia?</strong></p>



<p>Secondo noi no, tutto questo è e deve essere&nbsp;<strong>realtà</strong>:&nbsp;<strong>tracciabilità (iper)tecnologica</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>narrazione user-friendly</strong>&nbsp;trasformano il prodotto italiano in vera e propria&nbsp;<strong>opera d’arte esperienziale</strong>, unica e originale, pronta per essere conosciuta in tutto il Mondo.</p>



<p>Opera d’arte, nata da nuovi processi e nuove tecnologie, che porta con sé la creazione di&nbsp;<strong>nuove relazioni</strong>. In questo senso, la&nbsp;<strong>Rete di Imprese</strong>&nbsp;ben si inserisce in questo schema e, dal nostro punto di vista, arricchisce la Filiera, tecnologicamente avanzata, dandole la giusta&nbsp;<strong>veste giuridica</strong>.</p>



<p>Infatti, a una filiera tecnologica che ruota attorno a una piattaforma non possono corrispondere relazioni (contratti, accordi) tradizionali, innanzitutto per motivo “geometrico”: la piattaforma IoT è&nbsp;<strong>circolare</strong>&nbsp;per definizione (ossia tutti gli attori della filiera possono, accedervi a vari livelli, in modo potenzialmente trasparente, e tutti ne traggono un vantaggio vincente) mentre le relazioni classiche sono verticali, fondate sui rapporti di forza, di controllo e con lo “spettro” di penali, dove molte volte uno dei due contraenti è perdente o insoddisfatto.</p>



<p>Anche in questo tema occorre un&nbsp;<strong>passaggio evolutivo</strong>:</p>



<ul><li>dai sistemi di contrattualistica statica ad un&nbsp;<strong>sistema “dinamico”</strong>, con clausole di processo, di soluzione delle problematiche, di rinegoziazione, di accordi pre-conflittuali, in un’ottica (anche) di&nbsp;<strong>legal design thinking</strong>;</li><li>dai&nbsp;<strong>sistemi di relazione gerarchica</strong>&nbsp;(committente – fornitore) alle relazioni collaborative come il contratto di rete, esempio geometrico circolare per antonomasia, che permette di scardinare i concetti tradizionali di cliente, fornitore, produttore, consulente, in favore di un lavoro molto più raffinato, votato non tanto all’individuazione e al mantenimento dei ruoli (e dei conseguenti diritti e doveri degli attori controparti) ma alla&nbsp;<strong>soluzione dei problemi</strong>&nbsp;o, ancor meglio, all’<strong>individuazione del miglior comportamento individuale</strong>, che sia vincente per tutti.</li></ul>



<p class="has-small-font-size"><em>Foto: Leisara Creative Studio on Unsplash</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Smart (Legal) Contract: innovazione nella contrattualistica</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/smart-legal-contract/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Paolo Legnani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Di&#160;smart contract&#160;sentiamo parlare ormai quotidianamente, in combinazione con la&#160;blockchain&#160;e le grandi potenzialità che questi strumenti potrebbero avere per&#160;l’innovazione dei processi e delle relazioni&#160;tra attori economici, in un’epoca di grandissime trasformazioni. L’origine degli smart contract, tuttavia, risalgono alla seconda metà degli anni Novanta, quando&#160;Nick Szabo&#160;teorizzò che&#160;la rivoluzione digitale&#160;avrebbe cambiato drasticamente le&#160;modalità&#160;con le quali le persone avrebbero [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Di&nbsp;<strong>smart contract</strong>&nbsp;sentiamo parlare ormai quotidianamente, in combinazione con la&nbsp;<strong>blockchain</strong>&nbsp;e le grandi potenzialità che questi strumenti potrebbero avere per&nbsp;<strong>l’innovazione dei processi e delle relazioni</strong>&nbsp;tra attori economici, in un’epoca di grandissime trasformazioni.</p>



<p>L’origine degli smart contract, tuttavia, risalgono alla seconda metà degli anni Novanta, quando&nbsp;<strong>Nick Szabo</strong>&nbsp;teorizzò che&nbsp;<strong>la rivoluzione digitale</strong>&nbsp;avrebbe cambiato drasticamente le&nbsp;<strong>modalità</strong>&nbsp;con le quali le persone avrebbero stipulato i propri contratti, mettendone in discussione la sopravvivenza stessa, nella loro accezione tradizionale, in un’era in cui tutto si sarebbe svolto in una dimensione digitale. In questa prospettiva l’idea di fondo era che sarebbero potuti essere degli&nbsp;<strong>algoritmi a eseguire protocolli automatici</strong>, che a loro volta eseguivano promesse o prestazioni individuate dalle parti: dei&nbsp;<strong>contratti “intelligenti”</strong>&nbsp;(lo smart contract è, secondo la definizione data da Szabo,&nbsp;<em>“a set of promises, specified in digital form, including protocols within which the parties perform on the other promises”</em>).</p>



<p>Tuttavia all’epoca in cui veniva formulata questa teoria mancava, alla base, la tecnologia su cui si sarebbero potuti fondare questi automatismi.</p>



<p><strong>Tecnologia che, invece, oggi abbiamo</strong>: prima di tutto la&nbsp;<strong>blockchain</strong>&nbsp;(senza la quale gli smart contract non potrebbero essere eseguiti), ma anche&nbsp;<strong>Internet</strong>&nbsp;(2.0 e, ancora di più, 3.0),&nbsp;<strong>IoT</strong>,&nbsp;<strong>sensoristica</strong>,&nbsp;<strong>potenza computazionale</strong>&nbsp;necessaria a eseguire analisi e processamento di una mole consistente di dati.</p>



<p>Con l’avvento di queste tecnologie le potenzialità degli smart contract si espandono quindi enormemente; occorre però fare delle precisazioni, per comprendere più chiaramente la portata di questa&nbsp;<strong>innovazione</strong>.</p>



<h4><strong><u>Smart contract e contratto</u></strong></h4>



<p>Gli smart contract sono applicazioni distribuite che risiedono su&nbsp;<strong>un’infrastruttura blockchain</strong>&nbsp;(tipicamente Ethereum), che permettono di&nbsp;<strong>eseguire, controllare o registrare in modo automatico eventi e azioni</strong>&nbsp;nel rispetto delle&nbsp;<strong>disposizioni ricevute</strong>.</p>



<p>Se queste disposizioni sono collegate a un testo negoziale, a un contratto, possiamo dire che il codice informatico, eseguito su un’infrastruttura neutrale, garantisce l’automatica esecuzione delle obbligazioni e dei comportamenti, oltre al corretto funzionamento del sistema. Possiamo quindi parlare di&nbsp;<strong>smart LEGAL contract</strong>.</p>



<p>Sicuramente la&nbsp;<strong>qualità</strong>&nbsp;che più possiamo apprezzare degli smart legal contract è che questi sono in grado di&nbsp;<strong>ridurre al minimo le incomprensioni umane</strong>, rimettendo la decisione nelle mani della tecnologia in modo automatico, guadagnando in termini di rapidità, efficienza, efficacia delle transazioni, immutabilità delle informazioni e quindi trasparenza, certezza dell’esecuzione di alcuni tipi di obbligazioni.</p>



<p>Possiamo forse spingerci a dire che siamo di fronte a una&nbsp;<strong>forma (molto elevata) di legal design</strong>&nbsp;che unisce, peraltro, tutti gli assi dell’<strong>Innovazione</strong>: la tecnologia al servizio delle persone (i contraenti), per un miglioramento e una semplificazione dei processi che le legano?</p>



<p>Il tema è sicuramente interessante, anche se forse prematuro pensare di vederne, nel brevissimo periodo, applicazioni su larga scala.</p>



<h4><strong><u>Gli aspetti positivi degli smart legal contract</u></strong></h4>



<p>Il passaggio evolutivo è però certamente significativo e ci sono degli effetti concettuali che secondo noi sono assolutamente positivi, quali:</p>



<ul><li>il passaggio dalla concezione del rapporto contrattuale da tendenzialmente bilaterale al coinvolgimento di molte parti,&nbsp;interrelazionate&nbsp;in un’ottica&nbsp;<strong>collaborativa</strong>;</li><li>la tendenza ad esternalizzare e&nbsp;<strong>automatizzare le esecuzioni semplici</strong>&nbsp;(nella logica informatica&nbsp;<em>“if this… then that”</em>), consentendo alle parti di concentrarsi sui contenuti nobili del contratto (<strong>prevenzione</strong>&nbsp;e non belligeranza);</li><li>la&nbsp;<strong>pulizia e semplicità del contratto</strong>, in cui i destinatari sono pariteticamente al centro della relazione ed entrambi vincono: il&nbsp;<strong>passaggio da controparti a partner</strong>&nbsp;è, per certi versi, epocale ma – siamo sempre più convinti – l’unica strada percorribile per affrontare il mercato.</li></ul>



<p>È sicuramente un processo che sarà lungo e complesso, perché è estremamente difficile trasformare il&nbsp;<strong>linguaggio naturale</strong>&nbsp;– dinamico, ricco di sfumature e interpretazioni – in&nbsp;<strong>linguaggio informatico</strong>&nbsp;– statico e ben lontano dalle logiche interpretative a cui siamo abituati -, e perché occorrono&nbsp;<strong>nuove figure professional</strong>i che siano a proprio agio nel&nbsp;<strong>maneggiare informatica, tecnologia e diritto, in modo scientifico ed etico</strong>.</p>



<p>Ma è una sfida che noi di LegnaniLegal stiamo già trasformando in&nbsp;<strong>opportunità</strong>!</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Climate Neutrality: nuove sfide per Imprese e figure professionali</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/climate-neutrality/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 09:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[In un intervento tenutosi in occasione di un convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma, l’Avv. Legnani e l’Avv. Pirovano hanno affrontato il tema della&#160;Climate Neutrality, (a volte declinato come “decarbonizzazione”), tentando di affrontare la questione della&#160;transizione ecologica, seppur complessa e preoccupante, con tono pro-attivo ed energico. All’interno dell’intervento sono state evidenziate le&#160;nuove sfide, in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In un intervento tenutosi in occasione di un convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma, l’Avv. Legnani e l’Avv. Pirovano hanno affrontato il tema della&nbsp;<strong>Climate Neutrality</strong>, (a volte declinato come “<strong>decarbonizzazione</strong>”), tentando di affrontare la questione della&nbsp;<strong>transizione ecologica</strong>, seppur complessa e preoccupante, con tono pro-attivo ed energico.</p>



<p>All’interno dell’intervento sono state evidenziate le&nbsp;<strong>nuove sfide</strong>, in parte raccolte, per&nbsp;<strong>imprenditori e imprenditrici</strong>&nbsp;e le nuove sfide, da raccogliere, per&nbsp;<strong>professionisti e professioniste</strong>.</p>



<h4>Una precisazione terminologica</h4>



<p>Termini come&nbsp;<strong>neutralit</strong><strong>à&nbsp;</strong><strong>climatica</strong>,&nbsp;<strong>neutralit</strong><strong>à&nbsp;</strong><strong>carbonica</strong>,&nbsp;<strong>impatto zero</strong>,&nbsp;<strong>impronta di carbonio</strong>&nbsp;sono ormai talmente utilizzati da essere entrati nel linguaggio comune. Tuttavia&nbsp;<strong>non esiste una loro definizione normativa</strong>, né un’interpretazione univoca. Anzi, spesso sono utilizzati come sinonimi e intercambiabili, anche se così non è.</p>



<p>In linea generale raggiungere la neutralità o avere emissioni nette pari a zero significa raggiungere un&nbsp;<strong>equilibrio tra le emissioni generate</strong>, direttamente o indirettamente,&nbsp;<strong>e la loro rimozione, il loro stoccaggio, il loro assorbimento o la compensazione</strong>&nbsp;con un’equivalente quantità di gas.</p>



<p>Quando si parla di&nbsp;<strong>neutralit</strong><strong>à&nbsp;</strong><strong>carbonica</strong>&nbsp;ci si riferisce esclusivamente a&nbsp;<strong>processi di neutralizzazione delle emissioni di CO2</strong>; la&nbsp;<strong>neutralit</strong><strong>à&nbsp;</strong><strong>climatica</strong>, invece, prende in considerazione le&nbsp;<strong>emissioni di tutti i gas a effetto serra</strong>, quindi non solo anidride carbonica, ma anche ozono, metano, protossido di azoto, ed altri gas a effetto serra.</p>



<p>L’espressione sicuramente più conosciuta è “<strong>impronta di carbonio</strong>”, ed è anche quella che crea maggiore confusione. Diversamente da quanto si può essere portati a pensare, l’impronta di carbonio&nbsp;<strong>stima e misura le emissioni di gas a effetto serra</strong>&nbsp;(tutti, quindi, non solo anidride carbonica) della realizzazione di un prodotto, dell’erogazione di un servizio, di un’azienda o di un sistema produttivo e quindi l’<strong>impatto</strong>&nbsp;di ciascuna di queste attività sul&nbsp;<strong>clima</strong>, ed è il primo passo per adottare una&nbsp;<strong>strategia di riduzione delle emissioni</strong>&nbsp;ed eventuale&nbsp;<strong>compensazione</strong>&nbsp;attraverso progetti a&nbsp;<strong>tutela del clima</strong>.</p>



<h4><strong><u>Le nuove sfide per imprenditori e imprenditrici</u></strong></h4>



<p>La spinta maggiore verso il cambiamento nei confronti del clima arriva non tanto dall’alto dei legislatori e dei Governi, come imposizione, ma dal basso come&nbsp;<strong>presa di coscienza sociale</strong>&nbsp;e richiesta a gran voce da parte degli&nbsp;<strong>end-users</strong>.</p>



<p>Così si può assistere alla&nbsp;<strong>nascita di un nuovo mercato</strong>:</p>



<ul><li>si affacciano e si propongono soggetti che offrono la propria&nbsp;<strong>consulenza</strong>&nbsp;ed expertise per misurare-ridurre-compensare le emissioni generate privati e aziende</li><li>si punta alla promozione di&nbsp;<strong>progetti a favore e a tutela del clima</strong>, principalmente in Paesi in via di sviluppo, ma abbiamo esempi di progetti anche in Italia</li><li><strong>le imprese spontaneamente si aggregano</strong>, per raggiungere un altissimo obiettivo comune</li><li>sono elaborati&nbsp;<strong>sistemi di scambio</strong>, affinché i più virtuosi nella lotta al cambiamento climatico possano aiutare e trainare le realtà meno capaci.</li></ul>



<p>Conseguenza immediata e diretta di questo nuovo mercato è l’apertura di&nbsp;<strong>nuovi canali di comunicazione</strong>, la creazione di&nbsp;<strong>nuovi rapporti contrattuali</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>nuove relazioni</strong>&nbsp;(sempre più orientate al lungo termine), l’offerta di&nbsp;<strong>nuovi servizi</strong>, la creazione di&nbsp;<strong>partnership</strong>&nbsp;verso&nbsp;<strong>obiettivi comuni</strong>&nbsp;anche esterni ed estranei ai propri modelli di business.</p>



<p>Un ruolo fondamentale lo può giocare la&nbsp;<strong>tecnologia</strong>: si pensi alla mobilità elettrica, agli impianti di efficientamento energetico intelligenti, le fonti energetiche rinnovabili, i sistemi di economia circolare e rigenerativa. I margini e la potenzialità di sviluppare tecnologie&nbsp;<strong>green</strong>&nbsp;e che ci aiutino nella&nbsp;<strong>transizione ecologica</strong>&nbsp;sono ampi e assolutamente da percorrere.</p>



<p>Le&nbsp;<strong>sfide</strong>&nbsp;per l’imprenditoria moderna sono molteplici, importanti e gettano di fatto le basi per ottenere, se lo vogliamo, un&nbsp;<strong>futuro migliore</strong>.</p>



<h4><strong><u>Le nuove sfide per professionisti e professioniste</u></strong></h4>



<p>Se è vero che esistono imprenditrici e imprenditori “nuovi”, allora è necessario che anche il e la&nbsp;<strong>professionista che li assiste si evolva</strong>&nbsp;e si trasformi.</p>



<p>Infatti se il ruolo del cliente nei confronti dei propri clienti è diverso, se la relazione non è più una fornitura ma è impostata in un’ottica di lungo periodo, anche il contratto che lega le due parti non può essere quello di mera fornitura o prestazione di servizi, ma deve avvicinarsi a un&nbsp;<strong>percorso di company collaboration e di partnership</strong>.</p>



<p>Se il rapporto si riequilibra nel senso di una&nbsp;<strong>collaborazione</strong>&nbsp;anziché di antagonismo, allora anche contrattualmente non ci si deve spingere a “spuntare” la clausola più vantaggiosa possibile per una parte, ma quella che contempera le reciproche posizioni e porta a raggiungere efficacemente la&nbsp;<strong>finalità comune</strong>.</p>



<p>È evidente che il cambiamento sia in atto. Tutto ciò è molto stimolante anche per i professionisti e le professioniste, che nel modo di svolgere la propria opera devono saper&nbsp;<strong>cogliere la sfida di questo cambiamento</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legal Design, Innovazione delle relazioni</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/legal-design-innovazione-delle-relazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 09:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[Viviamo in un periodo di importante di trasformazione e innovazione, sia di pensiero che digitale.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-small-font-size"><em>«Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma» — Antoine-Laurent de Lavoisier</em></p>



<p>Viviamo in un periodo di importante di&nbsp;<strong>trasformazione e innovazione</strong>, sia di pensiero che digitale. In questo periodo, in cui le tecnologie permettono di mettere a terra qualsiasi idea innovativa, ognuno deve imparare ed essere in grado di&nbsp;<strong>raccogliere la scintilla dell’innovazione</strong>&nbsp;che ha in sé, in qualsiasi settore.&nbsp;</p>



<p>La&nbsp;<strong>Trasformazione Digitale</strong>, per esempio, permea tutte le aziende e la nostra vita e, oggi, molte tecnologie, anche avanzate, sono alla portata di realtà anche piccole e medie: se non intraprendiamo un percorso di trasformazione perdiamo “terreno” e&nbsp;<strong>competitività</strong>&nbsp;sul mercato.</p>



<p>La trasformazione riguarda quindi i&nbsp;<strong>processi</strong>, che hanno una&nbsp;<strong>componente tecnologica</strong>&nbsp;sempre più forte, ma è fondamentale lavorare sulla&nbsp;<strong>componente umana e delle relazioni</strong>&nbsp;così come, dal punto di vista della formazione, occorre considerare nuove competenze per costruire&nbsp;<strong>un futuro professione che sia adeguato</strong>&nbsp;(ibrido e specializzato allo stesso tempo).</p>



<h2>In questo ultimo senso, dobbiamo parlare di Transizione Relazionale</h2>



<p class="has-small-font-size"><em>(cit. Avv. Oscar Legnani)</em></p>



<p>La contemporaneità, dunque, è anche&nbsp;<strong>cambiamento relazionale</strong>&nbsp;e la&nbsp;<strong>professione legale</strong>, che fonda la sua cultura nella relazione, non può sottrarsi alla necessità (ma diremmo all’entusiasmo e all’opportunità) di&nbsp;<strong>innovarsi</strong>: viviamo una&nbsp;<strong>continua evoluzione che riguarda strumenti, prodotti, servizi, organizzazioni, sistemi</strong>.&nbsp;</p>



<p>Per altro, tutto questo coinvolge la&nbsp;<strong>necessità di comunicare</strong>: anche il mondo giuridico deve preoccuparsi della qualità della comunicazione, perché incertezza e oscurità rischiano di influenzare negativamente l’effettività di norme, atti giudiziari e testi giuridici.</p>



<p>Siamo chiamati a operare in questa dimensione con le nostre competenze e con la nostra professionalità, ma anche come&nbsp;<strong>professionisti e professioniste della relazione</strong>: non solo verso il cliente – che dobbiamo aiutare, tutelare, valorizzare – ma anche verso la pubblica amministrazione, gli uffici, i magistrati, i legislatori, i sistemi nel loro complesso. Non possiamo solo restare affascinati da questo processo e farci gestire, ma dobbiamo prendere parte all’innovazione.</p>



<p>Allora qual è il modo di essere innovatori, restando professionisti e professioniste nella relazione? Dobbiamo mettere a disposizione degli altri non solo la nostra competenza, sensibilità e cultura giuridica, ma anche usare un&nbsp;<strong>metodo</strong>&nbsp;che ci permetta di innovare continuamente, rimanere al passo ed erogare nuovi servizi.</p>



<p>La professione legale deve quindi trasformarsi secondo&nbsp;<strong>tre direttrici</strong>&nbsp;che identificano l’innovazione e la trasformazione digitale: la&nbsp;<strong>tecnologia</strong>, la&nbsp;<strong>persona</strong>&nbsp;e il&nbsp;<strong>processo</strong>. Per far ciò, una via da intraprendere è rappresentata dal legal design, ossia l’<strong>applicazione del design thinking al mondo legale</strong>.</p>



<p>In passato il design è stato il sinonimo di&nbsp;<strong>progettazione</strong>&nbsp;e disegno industriale: ciò che trasforma il mondo abitato dall’essere umano con l’obiettivo di rendere la realtà migliore, più confortevole, allineata alle esigenze delle persone.<br>Dagli anni Novanta, con il passaggio all’informatica e al digitale, il design si è espanso enormemente e si è riconfigurato come un’<strong>attività interdisciplinare</strong>&nbsp;distribuita e collaborativa che riguarda il progetto globalmente inteso.</p>



<p>Il&nbsp;<strong>design thinking</strong>&nbsp;è la capacità di risolvere problemi complessi utilizzando una&nbsp;<strong>visione e una gestione creative</strong>&nbsp;per migliorare, dare confort e bellezza alla vita quotidiana. La base del design thinking è un&nbsp;<strong>approccio integrato</strong>&nbsp;che riflette il modo di ragionare lateralmente di chi lo applica. Proprio per questo motivo non esiste un solo processo di design thinking, ma ne esistono vari.<br>All’interno di questa diversità si possono individuare cinque fasi:&nbsp;<strong>empatia</strong>&nbsp;– in cui dobbiamo capire fino in fondo chi abbiamo davanti, cosa ci viene richiesto da questa persona e perché;&nbsp;<strong>definizione del problema da risolvere</strong>;&nbsp;<strong>ideazione</strong>&nbsp;– fase più creativa in cui si cerca qualsiasi idea che possa risolvere il bisogno;&nbsp;<strong>prototipazione</strong>&nbsp;– in cui si inizia a realizzare veramente l’idea ritenuta più aderente a seguito di questo processo di brainstorming;&nbsp;<strong>test</strong>&nbsp;– la fase che valida l’idea e implica la ricerca di un riscontro.</p>



<h2>Come applicare tutto questo al mondo legale?</h2>



<p>La prima applicazione di legal design risale al 1992, quando la&nbsp;<strong>dottoressa Colette Brunschwig</strong>&nbsp;lo ha teorizzato per rendere visuali le norme giuridiche al fine di semplificarne la comprensione. Da allora si sono sviluppate varie definizioni; quella più accreditata e conosciuta è stata elaborata dalla&nbsp;<strong>professoressa Margaret Hagan</strong>&nbsp;dell’Università di Stanford. Questa visione considera il legal design come l’incrocio di&nbsp;<strong>tre cerchi</strong>: il primo riguarda l’approccio che mette&nbsp;<strong>al centro l’utente</strong>&nbsp;(e quindi, il design thinking), il secondo cerchio è rappresentato dallo&nbsp;<strong>sviluppo e utilizzo della tecnologia</strong>&nbsp;e il terzo è il&nbsp;<strong>mondo del diritto</strong>. Questa intersezione deve poter realizzare un sistema legale migliore, in cui le persone sono in grado di conoscere, proteggere e azionare i propri diritti, risolvere i propri problemi e migliorare le proprie relazioni.&nbsp;</p>



<p><strong>I principi che fondano i processi di legal design sono i medesimi del design thinking</strong>: mettere la persona al centro (il destinatario del documento, del servizio, del prodotto legale) e focalizzare l’attenzione su di lei per rendere tutto questo&nbsp;<strong>intuitivo e semplice da utilizzare</strong>, utilizzando un&nbsp;<strong>linguaggio semplice</strong>&nbsp;e chiaro e inserendo&nbsp;<strong>elementi chiarificatori</strong>, come un indice, un riassunto per ciascuna clausola, diagrammi, schemi, icone, immagini (fino a utilizzare, in alcuni casi, la tecnica del fumetto).</p>



<p>L’occhio umano interpreta le&nbsp;<strong>immagini</strong>&nbsp;in maniera&nbsp;<strong>più veloce</strong>&nbsp;rispetto alle parole: il percorso di Legal Design non prevede solo di un abbellimento superficiale del testo inserendo qualche immagine o elemento visuale, ma è un processo più complesso dove&nbsp;<strong>l’estetica diventa funzionale</strong>&nbsp;come mezzo per&nbsp;<strong>facilitare la lettura e la comprensione</strong>.</p>



<p>In definitiva, anche&nbsp;<strong>l’innovazione legale si realizza sui tre assi fondamentali di tecnologia (imprescindibile), processo e persona</strong>, l’essere umano è la stella polare del nostro agire e il processo è considerato non solo in senso procedurale, ma di ragionamento e argomentazioni logiche e giuridiche. Con il legal design si segue proprio questa direzione.</p>



<p>Ne è dimostrazione lo&nbsp;<strong>smart (legal) contract</strong>, uno degli esempi più attuali e all’avanguardia di legal design che abbiamo a disposizione, perché tocca tutti gli assi (anche se, al momento, sbilanciato verso quello della tecnologia) e riguarda l’introduzione dei dati, dell’internet of things, della blockchain nella negoziazione e nella redazione di testi contrattuali. È certamente uno strumento ancora in via di evoluzione, ma cominciare a studiarlo e ad approfondire i suoi risvolti giuridici e relazionali sicuramente è un esercizio al quale ogni professionista del diritto non dovrebbe sottrarsi per sua&nbsp;<strong>crescita professionale</strong>.</p>



<p class="has-small-font-size"><em>— Intervento di Avv. Oscar P. Legnani, Avv. Beatrice C. Pirovano, Ing. Alessandro A. Curti in occasione dell’evento di alta formazione della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando “Storytelling per Avvocati. Atto, Contratto, Parere e Legal Design” presso l’Ordine degli Avvocati di Roma il 26 aprile 2022.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PNRR, scelte di sistema per la ripartenza</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/pnrr-scelte-di-sistema-per-la-ripartenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[Per iniziare questo nuovo anno con il piede giusto, condividiamo con piacere il primo di una serie di eventi di divulgazione e approfondimento a tema PNRR e che si terrà domani 10 gennaio 2022. Il tema sarà &#8220;PNRR, scelte di sistema per la ripartenza: scenari e valutazioni sugli strumenti operativi, presentazione del modello operativo e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Per iniziare questo nuovo anno con il piede giusto, condividiamo con piacere il primo di una serie di eventi di divulgazione e approfondimento a tema PNRR e che si terrà domani 10 gennaio 2022.</p>



<p>Il tema sarà &#8220;PNRR, scelte di sistema per la ripartenza: scenari e valutazioni sugli strumenti operativi, presentazione del modello operativo e delle proposte, Commissioni di Studio e di lavoro sulle Missioni&#8221;</p>



<p>Oscar Legnani parteciperà alla Tavola Rotonda in qualità di Relatore e coordinerà i lavori relativi a:<br>innovazione e trasferimento tecnologico, in tandem con il Collega Donato Nitti; nonché<br>transizione energetica e tecnologica, in tandem con il Collega Alessandro Botti (Presidente dell’Associazione Ambiente Mare Italia).</p>



<p>Di seguito il link per poter partecipare all’evento online:</p>



<p><a href="https://youtu.be/TfDY4SvgBis" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://youtu.be/TfDY4SvgBis</a></p>



<p><a href="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/06/Locandina-10.01.2022-GC-Copia-1.pdf" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/06/Locandina-10.01.2022-GC-Copia-1.pdf" rel="noreferrer noopener">Programma dell&#8217;evento</a></p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>LegnaniLegal @ EMOMilano 2021</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/legnanilegal-emomilano-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 08:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
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					<description><![CDATA[EMO MILANO 2021, ambiente eletto per il confronto costruttivo nell’industria 4.0, diventa anche ospite di competenze giuridiche connesse a nuovi processi e nuovi servizi tecnologici. La nostra partecipazione ad EMO MILANO 2021, manifestazione fieristica mondiale della macchina utensile, è coerente con la scelta di trovarci sempre alla “frontiera dell’innovazione”.Oltretutto, favorire la contaminazione delle diversità, non [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>EMO MILANO 2021, ambiente eletto per il confronto costruttivo nell’industria 4.0, diventa anche ospite di competenze giuridiche connesse a nuovi processi e nuovi servizi tecnologici.</p>



<p>La nostra partecipazione ad EMO MILANO 2021, manifestazione fieristica mondiale della macchina utensile, è coerente con la scelta di trovarci sempre alla “frontiera dell’innovazione”.<br>Oltretutto, favorire la contaminazione delle diversità, non solo in ambito TECNOLOGIA, fa parte della mission di LegnaniLegal, che apporta la componente UOMO e PROCESSO a completamento degli assi dell’Innovazione.</p>



<p>Proporremo, in sinergia con ComoNExT e aziende tecnologiche della sua Community:<br>soluzioni testate, per affrontare e semplificare, anche a livello giuridico e di relazione, processi di Trasformazione Digitale, Servitizzazione ed applicazione dell’IoT;<br>prodotti e servizi di Legal Tech (come i tools di infotainment) per favorire lo sviluppo e la sensibilizzazione – a partire dall’UOMO – di tematiche aziendali fondamentali come:</p>



<ul><li>Safety</li><li>Security</li><li>Formazione</li><li>Compliance</li></ul>



<p>Percorsi smart di Legal Design (Thinking), per l’innovazione di linguaggio, concetto e procedure; il nostro slogan sul tema? NO al legal.ese, SÌ al legal 4.0 per valorizzare e rendere interessanti i Processi, le Procedure e le Policy</p>



<p>Venite a trovarci @ <a href="https://emo-milano.com/it/homepage/" target="_blank" rel="noopener">https://emo-milano.com/it/homepage/</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tutela ambientale e neutralità climatica: analisi e sfide per il futuro</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/tutela-ambientale-e-neutralita-climatica-analisi-e-sfide-per-il-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 09:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
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					<description><![CDATA[Ringraziamo nuovamente l’Ordine degli Avvocati di Roma, per aver invitato l’Avv. Oscar Paolo Legnani a partecipare, come relatore, all’evento formativo organizzato in collaborazione AMI – Associazione Mare Italia, RetImpresa e APL – Avvocati per il Lavoro. L’evento, che si è tenuto ieri, ruota intorno al diritto della tutela ambientale e alla transizione ecologica: tema assolutamente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ringraziamo nuovamente l’Ordine degli Avvocati di Roma, per aver invitato l’Avv. Oscar Paolo Legnani a partecipare, come relatore, all’evento formativo organizzato in collaborazione AMI – Associazione Mare Italia, RetImpresa e APL – Avvocati per il Lavoro.</p>



<p>L’evento, che si è tenuto ieri, ruota intorno al diritto della tutela ambientale e alla transizione ecologica: tema assolutamente importante e attuale, in considerazione dei recenti Report in materia di inquinamento, surriscaldamento e relative tragiche conseguenze.</p>



<p>Il nostro intervento ha cercato di dare una definizione a ciò che chiamiamo “neutralità climatica“, individuando le principali fonti e linee guida che sorreggono la normativa in questo ambito, per poi evidenziare le nuove sfide che il Pianeta pone a Governi, imprenditori e professionisti – e come questi soggetti sono chiamati a rispondere.<br>La registrazione dell’evento è già disponibile in streaming sul canale YouTube dell’Ordine degli Avvocati di Roma, qui: <a href="https://youtu.be/TfDY4SvgBis" target="_blank" rel="noopener">https://youtu.be/TfDY4SvgBis</a></p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Oscar Legnani relatore all&#8217;evento di Ordine degli Avvocati di Roma, AssoretiPMI e Associazione APL sulle strategie di marketing legale</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/oscar-legnani-relatore-allevento-di-ordine-degli-avvocati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 15:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=973</guid>

					<description><![CDATA[L’Avv. Oscar Paolo Legnani è stato nuovamente ospite dell’Ordine degli Avvocati di Roma, per parlare del futuro della professione forense, e di come l’innovazione possa essere fattore distintivo per l’Avvocato di domani. Abbiamo posto nuovamente il focus sulle opportunità che il Legal Design offre al professionista, e come sia sempre più necessario un radicale mutamento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’Avv. Oscar Paolo Legnani è stato nuovamente ospite dell’Ordine degli Avvocati di Roma, per parlare del futuro della professione forense, e di come l’innovazione possa essere fattore distintivo per l’Avvocato di domani.</p>



<p>Abbiamo posto nuovamente il focus sulle opportunità che il Legal Design offre al professionista, e come sia sempre più necessario un radicale mutamento nel nostro “mindset”.</p>



<p>L’evento è trasmesso in DIRETTA sul canale YouTube dell’Ordine degli Avvocati di Roma e sarà disponibile in streaming nei prossimi giorni.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Organismi di Collaborazione e Cooperazione Interaziendale</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/organismi-di-collaborazione-e-cooperazione-internazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=967</guid>

					<description><![CDATA[Ringraziamo nuovamente l’Ordine degli Avvocati di Roma, per aver invitato l’Avv. Oscar Paolo Legnani a partecipare, come relatore, all’evento formativo organizzato in collaborazione AssoretiPMI, RetImpresa e APL – Avvocati per il Lavoro. L’evento ruota intorno agli organismi di collaborazione interaziendale, con focus sul Contratto di Rete: temi assolutamente attuali, in considerazione delle sfide che la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ringraziamo nuovamente l’Ordine degli Avvocati di Roma, per aver invitato l’Avv. Oscar Paolo Legnani a partecipare, come relatore, all’evento formativo organizzato in collaborazione AssoretiPMI, RetImpresa e APL – Avvocati per il Lavoro.</p>



<p>L’evento ruota intorno agli organismi di collaborazione interaziendale, con focus sul Contratto di Rete: temi assolutamente attuali, in considerazione delle sfide che la pandemia ha posto e continua a porre all’imprenditoria (italiana, ma non solo).</p>



<p>Partiremo dalla decennale esperienza di LegnaniLegal nel disegnare percorsi di company collaboration, per dare una prospettiva “bottom-up” del percorso di aggregazione in Rete, e arrivare a dare una visione di questo strumento ancor più innovativa di quanto non sia già, di per sé.<br>L’evento sarà trasmesso in DIRETTA sul canale YouTube dell’Ordine degli Avvocati di Roma, previa registrazione, e sarà disponibile in streaming nei prossimi giorni.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Oscar Legnani oggi relatore all&#8217;evento di Ordine degli Avvocati di Roma, AssoretiPMI, RetImpresa (Confindustria) e Associazione APL su Contratti di Reti tra professionisti e Reti miste</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/oscar-legnani-oggi-relatore-allevento-di-ordine-degli-avvocati-di-roma-assoretipmi-retimpresa-confindustria-e-associazione-apl-su-contratti-di-reti-tra-professionisti-e-reti-miste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 10:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1079</guid>

					<description><![CDATA[Oscar Legnani oggi relatore all&#8217;evento di Ordine degli Avvocati di Roma, AssoretiPMI, RetImpresa (Confindustria) e Associazione APL su Contratti di Reti tra professionisti e Reti misteIl tema è di frontiera, e il panel affronterà i dubbi e le criticità sottese all’ammissibilità e al riconoscimento di queste particolari configurazioni del Contratto di Rete. L’intervento dell’Avv. Oscar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Oscar Legnani oggi relatore all&#8217;evento di Ordine degli Avvocati di Roma, AssoretiPMI, RetImpresa (Confindustria) e Associazione APL su Contratti di Reti tra professionisti e Reti miste<br>Il tema è di frontiera, e il panel affronterà i dubbi e le criticità sottese all’ammissibilità e al riconoscimento di queste particolari configurazioni del Contratto di Rete.</p>



<p>L’intervento dell’Avv. Oscar Legnani verterà, in un’ottica di inquadramento generale, sul tema del Contratto di Rete e del suo legame indissolubile con l’Innovazione.</p>



<p>Sarà possibile seguire l’evento in DIRETTA sul canale YouTube dell’Ordine degli Avvocati di Roma.</p>



<p><a href="https://www.ordineavvocatiroma.it/evento/15-00-17-30-il-contratto-di-rete-tra-imprese-miste-e-tra-professionisti-scenari-possibili/" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://www.ordineavvocatiroma.it/evento/15-00-17-30-il-contratto-di-rete-tra-imprese-miste-e-tra-professionisti-scenari-possibili/" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per partecipare</a></p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Intelligenza Artificiale, approvata la nuova proposta di Regolamento</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/intelligenza-artificiale-regolamento-europeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 10:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[Il 20 aprile 2021 la Commissione europea ha approvato la proposta di Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (qui la pagina dedicata del sito della Commissione Europea), approvazione che rappresenta un passo concreto verso la realizzazione della strategia europea sull’intelligenza artificiale (anche solo, in acronimo AI “Artificial Intelligence”), lanciata nell’aprile 2018 e del Libro bianco sull’AI del 2020 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il 20 aprile 2021 la Commissione europea ha approvato la proposta di Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (<a href="https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence-artificial-intelligence" target="_blank" rel="noopener">qui la pagina dedicata del sito della Commissione Europea</a>), approvazione che rappresenta un passo concreto verso la realizzazione della strategia europea sull’intelligenza artificiale (anche solo, in acronimo AI “Artificial Intelligence”), lanciata nell’aprile 2018 e del Libro bianco sull’AI del 2020 (<a href="https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf" target="_blank" rel="noopener">qui il testo</a>).</p>



<p>La necessità di regolamentare il tema dell’Intelligenza Artificiale, d’altronde, è oggi sempre più impellente, dal momento che essa si è affermata come nuovo&nbsp;<strong>strumento abilitante delle relazioni</strong>&nbsp;(da uomo a uomo, da uomo a macchina e da macchina a macchina).</p>



<h4>Diversi sono gli obiettivi che si prefigge la nuova proposta.</h4>



<p>Tra questi:</p>



<ul><li>l’adozione di un impianto normativo che abbia l’<strong>Uomo al centro</strong>;</li><li>la necessaria realizzazione di strumenti di AI che siano rispettosi dei&nbsp;<strong>diritti umani</strong>&nbsp;e dei valori fondamentali dell’Unione;</li><li>la costruzione di una&nbsp;<strong>leadership europea</strong>&nbsp;nel settore dell’AI;</li><li>la creazione di&nbsp;<strong>condizioni abilitanti</strong>&nbsp;per la diffusione e lo sviluppo dell’AI.</li></ul>



<p>In un’ottica dunque di&nbsp;<strong>promozione delle tecnologie</strong>&nbsp;e di&nbsp;<strong>tutela della persona</strong>, la proposta della Commissione regolamenta le modalità e i limiti all’uso di tecnologie di AI.</p>



<p>Nel far ciò, la Commissione definisce i livelli di rischio delle tecnologie AI: inaccettabile, elevato, medio o basso.</p>



<p>Le tecnologie AI, con livello di&nbsp;<strong>RISCHIO INACCETTABILE</strong>&nbsp;(es. giocattoli che, per mezzo di assistenza vocale, incitano all’odio o comportamenti pericolosi i bambini) sono&nbsp;<strong>bandite</strong>&nbsp;dal territorio dell’Unione e fuori di questo, qualora abbiano effetto su un cittadino dell’Unione.</p>



<p>Le tecnologie con livello di&nbsp;<strong>RISCHIO ALTO</strong>&nbsp;per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone (così verranno definiti i sistemi di IA specificamente elencati in un allegato del Regolamento) sono soggette a precisi obblighi di trasparenza, di costruzione, a controlli di&nbsp;<strong>risk management</strong>&nbsp;attraverso specifiche valutazioni di conformità.</p>



<p>Le tecnologie AI a&nbsp;<strong>RISCHIO MEDIO</strong>&nbsp;(es. chatbot, assistenti vocali) sono poi sottoposte a specifici obblighi di&nbsp;<strong>trasparenza</strong>&nbsp;al fine di rendere consapevole l’utente di interagire con una macchina.</p>



<p>Per le tecnologie a&nbsp;<strong>RISCHIO BASSO</strong>&nbsp;(es. filtri anti-spam, videogiochi AI), invece, è sufficiente che esse siano sviluppate in&nbsp;<strong>conformità</strong>&nbsp;ai vigenti obblighi normativi.</p>



<p>La proposta di Regolamento prevede poi la creazione di un&nbsp;<em>Comitato europeo per l’intelligenza artificiale</em>, per sorvegliare sul corretto rispetto della regolamentazione ed importanti sanzioni in caso di mancato rispetto a quest’ultima.</p>



<p>La proposta passerà ora al vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea.&nbsp;</p>



<p>In caso di approvazione, il Regolamento AI è destinato ad entrare in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sarà pienamente applicabile entro 24 mesi da tale data.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Oscar Legnani relatore all&#8217;evento di Ordine degli Avvocati di Roma, AssoretiPMI e Associazione APL sul futuro delle professioni , Legal Tech e altri scenari possibili</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/oscar-legnani-relatore-allevento-di-ordine-degli-avvocati-di-roma-assoretipmi-e-associazione-apl-sul-futuro-delle-professioni-legal-tech-e-altri-scenari-possibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 11:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1085</guid>

					<description><![CDATA[Tecnologia, innovazione e ibridazione: qual è il loro impatto sul ruolo, sulle attività e sull’approccio dei Professionisti? Il nostro intervento verterà in particolare sul Legal Design e su come trasformare una “sfida” in una “opportunità”. Sarà possibile seguire l’evento in DIRETTA sul canale YouTube dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Clicca qui per registrarti e partecipare]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tecnologia, innovazione e ibridazione: qual è il loro impatto sul ruolo, sulle attività e sull’approccio dei Professionisti?</p>



<p>Il nostro intervento verterà in particolare sul Legal Design e su come trasformare una “sfida” in una “opportunità”.</p>



<p>Sarà possibile seguire l’evento in DIRETTA sul canale YouTube dell’Ordine degli Avvocati di Roma.</p>



<p><a href="https://www.ordineavvocatiroma.it/evento/15-00-17-30-il-legal-tech-e-gli-altri-scenari-possibili-il-futuro-delle-professioni/" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://www.ordineavvocatiroma.it/evento/15-00-17-30-il-legal-tech-e-gli-altri-scenari-possibili-il-futuro-delle-professioni/" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per registrarti e partecipare</a></p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Oscar Legnani relatore al Webinar dell&#8217;Ordine dei dottori commercialisti il 10/12«Superbonus 110% e reti di impresa nell’edilizia. Opportunità, strategie e soluzioni operative»</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/oscar-legnani-relatore-al-webinar-dellordine-dei-dottori-commercialisti-il-10-12superbonus-110-e-reti-di-impresa-nelledilizia-opportunita-strategie-e-soluzioni-operative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 12:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1088</guid>

					<description><![CDATA[DIRETTA su ODCEC MILANO TV Clicca qui per registrarti e partecipare]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>DIRETTA su ODCEC MILANO TV</p>



<p><a href="https://www.canaleeuropa.tv/it/odece-milano/diretta-live-odcec-milano.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per registrarti e partecipare</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="977" height="1024" src="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/07/DIRETTA-WEB-20-10-dic.-Reti-1-scaled-1-977x1024.jpg" alt="" class="wp-image-1089" srcset="https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/07/DIRETTA-WEB-20-10-dic.-Reti-1-scaled-1-977x1024.jpg 977w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/07/DIRETTA-WEB-20-10-dic.-Reti-1-scaled-1-286x300.jpg 286w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/07/DIRETTA-WEB-20-10-dic.-Reti-1-scaled-1-768x805.jpg 768w, https://www.legnanilegal.com/wp-content/uploads/2022/07/DIRETTA-WEB-20-10-dic.-Reti-1-scaled-1.jpg 1374w" sizes="(max-width: 977px) 100vw, 977px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paolo Legnani relatore al convegno online STRUMENTI OPERATIVI PER IL RILANCIO DELLE PMI</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/paolo-legnani-relatore-al-convegno-online-strumenti-operativi-per-il-rilancio-delle-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 12:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1092</guid>

					<description><![CDATA[Scenari e valutazioni sul futuro del Made in Italy&#160; Clicca qui per registrarti e partecipare PROGRAMMA Introduzione: “Le opportunità ed il supporto dell’Associazione in favore di PMI e Reti” Dott. Eugenio Ferrari, Presidente ASSORETIPMID.ssa Monica Franco, Vicepresidente ASSORETIPMIAvv. Giuseppe Cavuoti, Consigliere Driettivo ASSORETIPMI InternazionalizzazioneLe opportunità per l’Export.L’internazionalizzazione con i nuovi strumenti della Simest: scenari e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3>Scenari e valutazioni sul futuro del Made in Italy&nbsp;</h3>



<p><a href="https://www.retipmi.it/form/30-novembre-diretta-online-strum#no-back" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per registrarti e partecipare</a></p>



<p><strong>PROGRAMMA</strong></p>



<p>Introduzione: “Le opportunità ed il supporto dell’Associazione in favore di PMI e Reti”</p>



<p>Dott. Eugenio Ferrari, Presidente ASSORETIPMI<br>D.ssa Monica Franco, Vicepresidente ASSORETIPMI<br>Avv. Giuseppe Cavuoti, Consigliere Driettivo ASSORETIPMI</p>



<p><strong>Internazionalizzazione</strong><br>Le opportunità per l’Export.<br>L’internazionalizzazione con i nuovi strumenti della Simest: scenari e prospettive.<br>L’Internazionalizzazione ai tempi del COVID: scenari e valutazioni sul futuro del Made in Italy, strategie selettive ed elementi di geopolitica.</p>



<p><strong>Legale</strong><br>Il Contratto di Rete per la crescita dimensionale delle PMI.<br>Innovazione e Legal Tech: scenari ed orizzonti.<br>Zone doganali franche, quale opportunità per lo sviluppo del settore manufatturiero Made in Italy.</p>



<p><strong>Finanza ed Economia</strong><br>Patrimonializzazione delle Imprese e misure ad hoc per il sostegno delle Imprese.<br>Finanziabilità ed accesso al credito di Reti di Impresa e PMI: criticità e soluzioni possibili.</p>



<p><strong>Conclusioni</strong><br>Il Consiglio Direttivo di ASSORETIPMI: Dott. Eugenio Ferrari, Presidente – D.ssa Monica Franco, Vicepresidente – Avv. Giuseppe Cavuoti, Consigliere</p>



<p><strong>RELATORI</strong><br>Dott. Nicola De Feudis, Esperto di Mercati Internazionali, Delegato estero ASSORETIPMI<br>Avv. Francesco Campagna, Delegazione Sicilia ASSORETIPMI<br>Avv. Oscar Legnani, Delegato Regionale Lombardia ASSORETIPMI<br>Avv. Donato Nitti, Delegato Regionale Toscana ASSORETIPMI<br>Avv. Fabrizio Garaffa, Delegato Regionale Emilia Romagna ASSORETIPMI<br>Avv. Danilo Piscopo, Delegato Regionale Puglia ASSORETIPMI<br>Avv. Alessandro Sgrazzuti, Delegazione Friuli Venezia Giulia ASSORETIPMI</p>



<p><strong>Moderatore</strong><br>Dott. Nino Amadore &nbsp;<br>de: IL Sole 24 ORE</p>



<p><strong>INTERVENGONO</strong><br>***<br>On. Stefano Buffagni (Vice Ministro MISE)<br>Dott. Andrea Gumina, (Consigliere del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).<br>On. Avv. Simona Suriano (Deputato)<br>Dott. Antonello Biriaco (Presidente di Confindustria Catania)<br>Dott. Francesco Tilli (Chief External Relations Officer – Sace Simest spa)<br>Dott. Pietro Agen (Presidente Camera di Commercio di Catania)<br>Avv. Antonino Galletti (Presidente COA Roma e Consigliere Generale della Camera di Commercio di Roma)<br>Avv.&nbsp; Rosario Pizzino&nbsp; (Presidente COA Catania).</p>



<p>****<br>Prof. Avv.&nbsp; Riccardo Bolognesi (Consigliere del Coa Roma e Direttore della Scuola forense V.E. Orlando COA Roma)<br>Prof. Avv. Andrea Gemma (Prof. Associato di Diritto Privato – Università degli Studi di Roma Tre);<br>Prof. Simone Manfredi&nbsp; (Prof. Aggregato di Economia Aziendale&nbsp; – Università di Cassino e del Lazio Meridionale);<br>Prof. Francesco Verde (Prof. Straordinario di Economia e Gestione delle Imprese – Università Telematica Pegaso).<br>Prof. Avv. Ilario Alvino (Prof. Associato di Diritto del Lavoro – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”).&nbsp;</p>



<p><strong>Partecipazione gratuita previa registrazione.&nbsp;<a href="https://www.retipmi.it/form/30-novembre-diretta-online-strum#no-back" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per partecipare</a></strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Certificazione di filiera nei settori tessile e agroalimentare, Oscar Legnani relatore Webinar 11/11/20 ore 10,30</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/certificazione-di-filiera-nei-settori-tessile-e-agroalimentare-oscar-legnani-relatore-webinar-11-11-20-ore-1030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Camilla Pirovano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 13:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
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					<description><![CDATA[Punto impresa digitale, con Camera di Commercio Lecco – Como presentano un webinar di approfondimento su: «Certificazione di filiera nei settori tessile e agroalimentare» al quale partecipano: • l’avv. Oscar Paolo Legnani, fondatore di LegnaniLegal in qualità di relatore, insieme a&#160; • Marco Vitale (Foodchain); • Fabio Scalise (SISSPre srl) • prof. Pierluigi Plebani &#160;(Politecnico [&#8230;]]]></description>
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<p>Punto impresa digitale, con Camera di Commercio Lecco – Como presentano un webinar di approfondimento su: «Certificazione di filiera nei settori tessile e agroalimentare» al quale partecipano:</p>



<p>• l’avv. Oscar Paolo Legnani, fondatore di LegnaniLegal in qualità di relatore, insieme a&nbsp;</p>



<p>• Marco Vitale (Foodchain);</p>



<p>• Fabio Scalise (SISSPre srl)</p>



<p>• prof. Pierluigi Plebani &nbsp;(Politecnico di Milano).</p>



<p>L’incontro si terrà su piattaforma online e sarà moderato da Irene Colombo.</p>



<p>La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso, previa registrazione.</p>



<p>È inoltre possibile iscriversi al follow-up, un momento di confronto sulle tematiche trattate, che si terrà il giorno stesso dalle ore 14.30 alle 15.30.</p>



<p><strong>Per registrarsi,&nbsp;<a href="http://servizionline.comolecco.camcom.it/eventi/pid-punto-impresa-digitale/certificazione-di-filiera-nei-settori-tessile-e-agroalimentare-le-nuove-possibilita-offerte-dalle-tecnologie-blockchain-e-i-vantaggi-per-le-pmi/1990" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cliccare qui</a>.</strong></p>



<p>Le aziende che anche in Italia si occupano di tecnologie blockchain, sono sempre più numerose, così come si vanno moltiplicando le iniziative che – dall’ambito locale a quello internazionale – si propongono di divulgare la conoscenza di questi strumenti.</p>



<p>Non tutte le aziende stanno però introducendo concretamente nei propri processi queste tecnologie, né hanno chiaro quali siano i vantaggi reali e le aspettative.</p>



<p>Gli iscritti riceveranno, in prossimità degli incontri, il link a cui collegarsi.</p>



<p>Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Como Lecco in collaborazione con la Rete Territoriale a Supporto della trasformazione digitale propone un programma di incontri dal titolo «Insieme per lo sviluppo. Incontri dedicati all’aggiornamento e all’accompagnamento informato delle mpmi del territorio sui temi della trasformazione digitale» per l’aggiornamento delle MPMI del territorio sui temi della trasformazione digitale.</p>



<p>Il programma si avvale dello sviluppo e il coordinamento tecnico/scientifico di:</p>



<ul><li>Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco</li><li>ComoNExT Innovation Hub</li><li>CNR – Sede di Lecco</li></ul>



<p>Contatta la segreteria organizzativa: Punto Impresa Digitale | e-mail: pid@comolecco.camcom.it</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La ripresa post COVID-19: la trasformazione digitale delle filiere italiane</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/ripresa-post-covid-trasformazione-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 10:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1154</guid>

					<description><![CDATA[Abbiamo una occasione, importante: ripartire dall’aggregazione e dalle Filiere made in Italy.&#160; Non possiamo permetterci che altri beneficino dell’eccellenza dei nostri prodotti, confondendo il mercato, senza liberare la trasparenza necessaria per attestare la provenienza e le modalità di lavorazione dei prodotti delle Filiere Italiane.&#160; Partiamo da un sistema dove ci sarebbe da aggiustare, pezzo per [&#8230;]]]></description>
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<p>Abbiamo una occasione, importante: ripartire dall’aggregazione e dalle Filiere made in Italy.&nbsp;</p>



<p>Non possiamo permetterci che altri beneficino dell’eccellenza dei nostri prodotti, confondendo il mercato, senza liberare la trasparenza necessaria per attestare la provenienza e le modalità di lavorazione dei prodotti delle Filiere Italiane.&nbsp;</p>



<p>Partiamo da un sistema dove ci sarebbe da aggiustare, pezzo per pezzo, ogni singola azione e processo di filiera, con un lavoro certosino e così difficile, se compiuto in modo tradizionale, da lasciare tempo e spazio all’illecito.&nbsp;</p>



<p>Abbiamo analizzato, come Studio Legale ed in ottica di responsabilità giuridica, le singole attività che oggi si svolgono in una Filiera alimentare ed abbiamo evidenziato come occorrerebbero matrici di analisi del rischio e della liceità ad ogni passaggio e per ogni attore, passando da temi di tipo giuslavoristico, alla manutenzione degli attrezzi, alla confusione non tracciata di materia prima di diversa qualità, il mondo – già sopra indicato – delle autocertificazioni e dell’autoreferenzialità della qualità.&nbsp;</p>



<p>Ma non si può procedere con i concetti e i paradigmi di sempre, utilizzando strumenti tradizionali di controllo e repressione: non c’è più tempo.&nbsp;</p>



<p>C’è però una possibilità, reale e importante: la trasformazione digitale, oggi e subito.&nbsp;</p>



<p>Occorre intervenire sui tre assi dell’innovazione, quindi, con immediatezza:&nbsp;</p>



<p>– costruire Filiere Tech 4.0 (asse della Tecnologia);&nbsp;</p>



<p>– esaltare i tecnici di filiera, gli imprenditori illuminati, i consumatori consapevoli (asse dell’Uomo);&nbsp;</p>



<p>– facilitare schemi relazionali collaborativi (Asse dei processi).&nbsp;</p>



<p>Non è un’utopia.&nbsp;</p>



<p>Secondo noi, la soluzione c’è, oggi.&nbsp;</p>



<p>Le Reti di Imprese in Filiera, che uniscono imprenditori e intercettano Enti e persone, il cui programma è lo sviluppo della Filiera Tecnologica 4.0 Italian Style.&nbsp;</p>



<p>Al lavoro, dunque! Gli strumenti ci sono, le persone e i processi pure: siamo ricchi di eccellenze, è ora di dimostrare la nostra consapevolezza.</p>
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		<item>
		<title>Gli assi dell’innovazione: l’Uomo e il Processo</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/uomo-e-innovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Paolo Legnani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 11:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1170</guid>

					<description><![CDATA[Tutto molto interessante…ma l’Uomo?&#160; Potrà la tecnologia sostituire il nostro intervento nelle Filiere?&#160; Beh, in realtà il compito più importante spetta a noi o, meglio:&#160; – ai tecnici di Filiera, negli specifici settori;&#160; – agli imprenditori illuminati;&#160; – ai consumatori.&#160; Eh sì, ce n’è per tutti.&#160; Ma andiamo con ordine.&#160; Ai “tecnici di Filiera” spetta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tutto molto interessante…ma l’Uomo?&nbsp;</p>



<p>Potrà la tecnologia sostituire il nostro intervento nelle Filiere?&nbsp;</p>



<p>Beh, in realtà il compito più importante spetta a noi o, meglio:&nbsp;</p>



<p>– ai tecnici di Filiera, negli specifici settori;&nbsp;</p>



<p>– agli imprenditori illuminati;&nbsp;</p>



<p>– ai consumatori.&nbsp;</p>



<p>Eh sì, ce n’è per tutti.&nbsp;</p>



<p>Ma andiamo con ordine.&nbsp;</p>



<p>Ai “tecnici di Filiera” spetta dettare le regole di processo e di incrocio dei dati raccolti, al fine di generare gli algoritmi di validazione; soltanto i tecnici di esperienza sapranno cogliere i passaggi essenziali che i sensori dovranno captare e quelli che invece dovranno essere evitati perché ridondanti, e poi, attraverso il sapiente incrocio di questi ultimi, generare le regole di validazione e certificazione di manomissione o atipicità della lavorazione.&nbsp;</p>



<p>Agli “imprenditori illuminati”, il doppio compito di pretendere Filiere Tecnologiche 4.0 nelle quali inserire anche il tocco della sostenibilità e dell’economia circolare.&nbsp;</p>



<p>All’ “utente” il compito della consapevolezza, ossia quello dell’acquisto consapevole per prezzo e provenienza, pretendendo di essere adeguatamente informato in trasparenza.&nbsp;</p>



<p>Tutto qui?&nbsp;</p>



<p>No, non è tutto.&nbsp;</p>



<p>Manca l’asse dei Processi che noi vorremmo concentrato sulle relazioni.&nbsp;</p>



<p>Ad una filiera tecnologica che ruota attorno alla piattaforma IoT non possono corrispondere relazioni (contratti, accordi) tradizionali, innanzitutto per motivo “geometrico”: la piattaforma IoT è CIRCOLARE (ossia tutti possono accedervi a vari livelli, in modo potenzialmente trasparente, e tutti ne traggono un vantaggio win win) mentre le relazioni classiche sono verticali, fondate sui rapporti di forza, dove molte volte uno dei due contraenti è perdente o insoddisfatto, sul controllo e sulle penali.&nbsp;</p>



<p>Anche in questo tema occorre un passaggio evolutivo:&nbsp;</p>



<p>– dai sistemi di contrattualistica statica ad un sistema “dinamico”, con clausole di processo, di soluzione delle problematiche, di rinegoziazione, di accordi pre-conflittuali;&nbsp;</p>



<p>– dai sistemi di relazione gerarchica (committente – fornitore) alle relazioni collaborative come il contratto di rete, esempio geometrico circolare win win, che permette di scardinare i concetti tradizionali di cliente, fornitore, produttore, consulente, in favore di un lavoro molto più raffinato, votato non tanto all’individuazione e al mantenimento dei ruoli (e dei conseguenti diritti e doveri degli attori controparti) ma alla soluzione dei problemi o, ancor meglio, all’individuazione del miglior comportamento individuale, che sia vincente per tutti.</p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’evoluzione della Filiera Tech</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/evoluzione-filiera-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Paolo Legnani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 10:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1157</guid>

					<description><![CDATA[La Filiera 4.0, che definiremmo “iper” Tech, è un punto di arrivo, punto al quale, come studio legale verticalizzato sull’Innovazione, abbiamo l’entusiasmo di lavorare per progetto innovativo, al fianco di competenze ed eccellenze ingegneristiche e multidisciplinari.&#160; Ci sono, però, passaggi intermedi che, in ogni caso, migliorano l’attuale sistema delle filiere “analogiche”, ossia quelle tradizionalmente fondate [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Filiera 4.0, che definiremmo “iper” Tech, è un punto di arrivo, punto al quale, come studio legale verticalizzato sull’Innovazione, abbiamo l’entusiasmo di lavorare per progetto innovativo, al fianco di competenze ed eccellenze ingegneristiche e multidisciplinari.&nbsp;</p>



<p>Ci sono, però, passaggi intermedi che, in ogni caso, migliorano l’attuale sistema delle filiere “analogiche”, ossia quelle tradizionalmente fondate sui processi di certificazione cartacea, trasposta in database modificabili.&nbsp;</p>



<p>Non è, però, esperienza così rara che queste Filiere disilludono, semplicemente analizzando l’inverosimile rapporto, sproporzionato e quindi fasullo, tra volumi prodotti e materia prima di partenza a disposizione.&nbsp;</p>



<p>Sicuramente, la Filiera, che definiremmo “light” Tech, è un primo esempio evolutivo, con il pregio di rendere immodificabili le dichiarazioni di autocertificazione o di adempimento corretto attraverso l’utilizzo della Block Chain, verso la quale inviare i dati.</p>



<p>&nbsp;Ma i dati sono ancora raccolti manualmente e le dichiarazioni di base ancora rimesse agli stessi soggetti in conflitto di interesse nel far emergere eventuali “bug”.&nbsp;</p>



<p>Non si può, pertanto, che aumentare l’introduzione della tecnologia:</p>



<p>la “sensoristica” intesa come strumenti tecnologici che raccolgono dati reali e li trasmettano ad un data base;&nbsp;</p>



<ul><li>una “piattaforma IoT” ad accesso multiplo, che funga da raccolta e lettura dei dati, oltre che essere connessa al Data Base; </li><li>l’applicazione dell’AI, con algoritmi di validazione, a doppia o tripla verifica nell’incrocio dei dati e risultati provenienti dalle diverse fonti/processi reali di lavorazione; </li><li>la notarizzazione in “Block Chain”; </li><li>l’emissione di “certificati digitali” su base notarizzata e validata dagli algoritmi; </li><li>l’introduzione degli “smart contract”, software autoeseguibili di obbligazioni contrattuali di semplice interpretazione.</li></ul>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Filiere Tecnologiche, dalla Light alla Iper Tech</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/filiere-tecnologiche-dalla-light-alla-iper-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Paolo Legnani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 10:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1160</guid>

					<description><![CDATA[Oggi, chi volesse presentarsi come «innovativo» nell’ambito della progettazione delle Filiere Tecnologiche non può fermarsi al primo step nell’approccio alla Filiera, come si sta verificando. Qual è il primo step?&#160; Continua l’approfondimento sulle filiere tecnologiche, vedi qui gli articoli precedenti. Il primo step consiste nell’implementazione della Block Chain all’interno della filiera, con l’effetto di notarizzare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Oggi, chi volesse presentarsi come «innovativo» nell’ambito della progettazione delle Filiere Tecnologiche non può fermarsi al primo step nell’approccio alla Filiera, come si sta verificando. Qual è il primo step?&nbsp;</p>



<p>Continua l’approfondimento sulle filiere tecnologiche, vedi qui gli articoli precedenti.</p>



<p>Il primo step consiste nell’implementazione della Block Chain all’interno della filiera, con l’effetto di notarizzare ogni informazione ricevuta. Tuttavia, il tema vero sta a monte.</p>



<p>Come garantire che la realtà sia trasposta nel mondo digitale in modo “pulito”, ossia non manipolato?</p>



<p>Le Filiere dichiarate in BlockChain hanno il pregio della non modificabilità delle dichiarazioni, ma queste ultime rimangono comunque autoreferenziali, autocertificate, immesse dagli stessi attori che hanno interesse a dire che sono bravi, ligi ai decaloghi o mansionari, adempienti.</p>



<p>I meccanismi di raccolta dei dati continuano, pertanto e per la maggior parte, a restare identici (ossia, il metodo analogico della penna del coltivatore o del trasformatore che autocertificano di lavorare bene e secondo procedura/ regolamento e lo scrivono in BlockChain).</p>



<p>È un passo avanti, un 1.0, appunto. Ma il punto di arrivo, innovativo, è «Filiera Tecnologica 4.0», ossia una Filiera la cui certificazione sia governata da strumenti oggettivi, trasparenti, certificati nel loro funzionamento, trattati da algoritmi dichiarati, automaticamente espressione del certificato finale di filiera che possa garantire il processo (es: dall’oliva sulla pianta all’olio nelle bottiglie, dalle arance al succo di spremuta sugli scaffali, dal cuoio alla borsa, passando dalla manifattura certificata, dal latte al formaggio impacchettato e timbrato).</p>



<p>La Block Chain, pur essendo uno step interessante, da sola non basta. Occorre inserire l’IoT, ossia quell’insieme di tecnologie, abilitanti la trasformazione digitale, che mette in relazione il mondo reale con quello digitale e genera valore.</p>



<p>Parliamo di:</p>



<ul><li>sensori applicati alle cose, agli strumenti, ai processi;</li><li>dati che esprimono processi e mutamenti di stato;</li><li>una piattaforma IT che raccoglie i dati e li esprime in dashboard;</li><li>algoritmi di validazione che verificano e giudicano il livello di attendibilità anche mediante l’incrocio dei dati;</li><li>il tutto collegato a Smart Contract che autoeseguono comandi semplici, come le obbligazioni prestabilite (pagamenti, penali, chiusura di processi).</li></ul>



<p>Tutto questo e non di meno, nella Filiera Tecnologica 4.0, deve essere interconnesso in Block Chain sino a giungere, appunto, ad una certificazione finale, erogata in ambito Block Chain, che garantisca l’immutabilità di tutti i passaggi e, in ultima analisi, che quel prodotto che intendo prendere in considerazione, contenuto in quel packaging sigillato, è assolutamente il derivato di una Filiera interamente monitorata e garantita, a partire dalla materia prima.</p>



<p>Certo, l’Uomo al centro: tutto il processo di Filiera non può che essere impostato dal migliore dei produttori, dall’esperto o pool di esperti di settore, che traccino la mappa dei processi necessari, i passaggi caratteristici, e che conoscano i trucchi del mestiere, i punti di debolezza e i punti di forza, migliorandone il trattamento e la qualità. Tanta roba, signori, ma solo pensando a questo obiettivo possiamo proteggere il made in Italy e tutti sanno, ora più che mai, quanto ce ne sia bisogno per ripartire.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filiere Tecnologiche I primi tentativi di Block Chain in Filiera</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/filiere-tecnologiche-i-primi-tentativi-di-block-chain-in-filiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Paolo Legnani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 10:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1163</guid>

					<description><![CDATA[Per superare il meccanismo descritto nell’articolo precedente, si stanno adoperando in molti nel settore delle Filiere, inserendo una tecnologia di base, la Block Chain, narrando di aver risolto qualsiasi problema, in virtù di una immodificabilità dei dati inseriti. Certo, un passaggio significativo a detrimento di coloro che, nel mondo analogico, maneggiano i carteggi in modo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Per superare il meccanismo descritto nell’articolo precedente, si stanno adoperando in molti nel settore delle Filiere, inserendo una tecnologia di base, la Block Chain, narrando di aver risolto qualsiasi problema, in virtù di una immodificabilità dei dati inseriti.</p>



<p>Certo, un passaggio significativo a detrimento di coloro che, nel mondo analogico, maneggiano i carteggi in modo poco ortodosso, evitando o inquinando il tracciamento in caso di ispezione.</p>



<p>È sufficiente?</p>



<p>A parere di chi scrive è un primissimo, ma piccolissimo passo, forse dettato più da esigenze di marketing che di reale evoluzione delle Filiere.</p>



<p>Innanzitutto non è sufficiente l’introduzione di TECNOLOGIA: è solo uno dei 3 assi dell’innovazione che, per funzionare, deve essere armonica e comprendere anche l’introduzione/adeguamento anche degli altri 2 assi, ossia i PROCESSI e la PERSONA.</p>



<p>Ma non è tutto.</p>



<p>Anche solo restringendo il campo alla TECNOLOGIA, l’altisonante introduzione della Block Chain non è sufficiente: occorre pensare a meccanismi più puntuali, micro-fasici rispetto al processo, incrociando molti dati e stressandoli rispetto ad algoritmi di validazione.</p>



<p>In altre parole, non solo occorrerà l’avvio di modelli relazionali innovativi (come le Rete di Impresa, fondata su posizioni orizzontali e non verticali, a soddisfare l’asse dei PROCESSI) e la consapevolezza di utenti e addetti ai lavori (asse PERSONA) ma occorre comprendere sin da ora che di Filiere Tecnologiche ce ne sono più di una, con diversi livelli di certezza e di certificazione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filiera tecnologica 4.0</title>
		<link>https://www.legnanilegal.com/filiera-tecnologica-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Paolo Legnani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 10:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legnanilegal.com/?p=1169</guid>

					<description><![CDATA[Italian StyleCon questa serie di articoli, l’avv. Oscar Paolo Legnani si occupa dell’impatto della blockchain nelle filiere dell’agroalimentare italiano. Di seguito i temi che saranno coperti dalla serie di articoli. Filiera ed ecosistema attuale: chi certifica il certificatore Filiere Tecnologiche I primi tentativi di Block Chain in Filiera Filiere Tecnologiche, dalla Light alla Iper Tech [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Italian Style</strong><br>Con questa serie di articoli, l’avv. Oscar Paolo Legnani si occupa dell’impatto della blockchain nelle filiere dell’agroalimentare italiano.</p>



<p>Di seguito i temi che saranno coperti dalla serie di articoli.</p>



<p><a href="https://www.legnanilegal.com/filiera-ecosistema-attuale/" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://www.legnanilegal.com/filiera-ecosistema-attuale/" rel="noreferrer noopener">Filiera ed ecosistema attuale: chi certifica il certificatore</a></p>



<p><a href="https://www.legnanilegal.com/filiere-tecnologiche-i-primi-tentativi-di-block-chain-in-filiera/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Filiere Tecnologiche I primi tentativi di Block Chain in Filiera</a></p>



<p><a href="https://www.legnanilegal.com/filiere-tecnologiche-dalla-light-alla-iper-tech/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Filiere Tecnologiche, dalla Light alla Iper Tech</a></p>



<p><a href="https://www.legnanilegal.com/evoluzione-filiera-tech/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L’evoluzione della Filiera Tech</a></p>



<p><a href="https://www.legnanilegal.com/ripresa-post-covid-trasformazione-digitale/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La ripresa post COVID-19: la trasformazione digitale delle filiere italiane</a></p>



<p><a href="https://www.legnanilegal.com/uomo-e-innovazione/" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://www.legnanilegal.com/uomo-e-innovazione/" rel="noreferrer noopener">Gli assi dell’innovazione: l’Uomo e il Processo</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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